Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13558 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13558 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di quest’ultimo avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore, avvocato AVV_NOTAIO COGNOME del foro di Roma in sostituzione dell’AVV_NOTAIO del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOME, che ha insistito per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
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4 / 1. Con sentenza del’8/10/2029, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma ha condannato NOME COGNOME alla pena di mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione al reato di
La Corte di Appello di Roma con sentenza del 27 ottobre 2023, in riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto il COGNOME per non aver commesso il fatto fondando il suo convincimento sulle dichiarazioni rese in primo grado dal padre del ricorrente, il quale si era assunta l’attivazione per la riparazione del mezzo presso un meccanico di fiducia, collocando temporalmente tale azione durante il periodo di assenza del figlio dal territorio italiano, e documentando la circostanza con la produzione del suo passaporto.
Su tali presupposti, stante l’assenza di assoluta implausibilità della giustificazione, la Corte formulava la pronuncia liberatoria indicata.
Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza di condanna e, con l’unico motivo, lamenta travisamento delle prove nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato.
La Corte territoriale avrebbe fondato l’assoluzione sulle dichiarazioni con le quali NOME COGNOME ha escluso il coinvolgimento del figlio NOME nell’attività di ricettazione delle parti del motociclo, risultate provento di furto danno di NOME COGNOME, senza tenere conto che sarebbero inattendibili in quanto tardive e prive di alcun riscontro logico-probatorio.
Il ricorrente ha, in particolare, evidenziato che NOME COGNOME non è stato in grado di produrre documentazione fiscale attestante l’avvenuta sostituzione dei pezzi del ciclomotore di proprietà del figlio, limitandosi ad affermare di essersi servito di un meccanico che esercita la sua attività in un box di Porta Portese e di non avere alcuna documentazione in quanto i lavori sarebbero stati effettuati “in nero”, circostanze che dimostrerebbero la piena consapevolezza del dichiarante della provenienza delittuosa dei pezzi di ricambio in questione.
Il ricorrente ha, inoltre, evídenziato che la Corte di merito, invece di limitarsi ad affermare che gli inquirenti non hanno svolto alcuna attività volta a riscontrare le affermazioni del padre dell’imputato, avrebbe dovuto attivare i propri poteri istruttori ex art. 603 cod. proc. pen. per accertare l’esistenza del box officina indicato dal teste.
La motivazione sarebbe contraddittoria laddove, dopo aver ribadito il principio di diritto secondo cui la mancata indicazione da parte dell’imputato delle modalità di acquisizione del bene ricettato consente di ritenere provato il dolo eventuale del reato di cui all’art. 648 cod. pen., viene affermato che l’imputato era ignaro della provenienza delittuosa dei pezzi di ricambio apposti
sul proprio motociclo, affermazione del tutto incompatibile, in punto di logica, con il dato che le modifiche apportate sarebbero evidenti e con l’avvenuto utilizzo del motociclo modificato da parte dell’imputato per tre anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso formula dei motivi manifestamente infondati, che non lo sottrae ad una valutazione di inammissibilità.
In particolare del tutto eccentrica rispetto alle concrete deduzioni in fatto è la denuncia di travisamento della prova, la cui sussistenza presuppone una valutazione della prova del tutto sganciata dal suo effettivo contenuto, condizione non denunciata nello sviluppo argomentativo del ricorso, che sovrappone la propria valutazione delle prove a quella del giudicante.
Quanto alla manifesta illogicità, il percorso ricostruttivo del giudicante non risulta viziato, posto che percorre le giustificazioni rese dal teste, ancorandole ad elementi documentati, quale la mancanza dall’Italia dell’imputato per un congruo periodo di tempo, durante il quale il padre assume di essersi fatto carico della riparazione, che non possono ritenersi estranei a massime di esperienza, solo perché offerte in dibattimento in luogo che nel corso dell’istruttoria, essendo pacificamente rimessi alla scelta dell’interessato i tempi relativi all’esercizio del sue facoltà difensive.
Per contro, stante l’epoca risalente di consumazione del furto, non risulta l’evidente inattendibilità delle dichiarazioni liberatorie rese dal teste, a fro della comprovata assenza dell’imputato dall’Italia negli anni precedenti, per la sua permanenza all’estero.
Neppure può dirsi sussistente la pretesa contraddittorietà della motivazione, che consiste in una affermazione antitetica ad altra contenuta nel medesimo provvedimento, per la pretesa evidenza, per chi usi il mezzo, della provenienza illecita delle sue componenti, atteso che la presenza di ricambi non originali non necessariamente può portare l’utilizzatore a ritenerne la provenienza furtiva ove non ne abbia curato personalmente la sostituzione, con una precisa scelta di carattere economico.
L’assenza di evidente illogicità, e la presenza di ricostruzioni alternative ampiamente plausibili, rendono evidente l’impossibilità di escludere il dubbio ragionevole, esclusione che costituisce unica condizione idonea a giustificare l’auspicato annullamento.
Per completezza si rileva che neppure l’identificazione della presenz dell’officina sarebbe stata in grado di fornire gli elementi dirimenti sulla di dei fatti, nulla aggiungendo, in termini dimostrativi, sulla identità dell’acqu tale condizione esclude che potesse essere assolutamente necessario al fine decidere l’approfondimento istruttorio sollecitato, unica condizione che imporre l’applicazione dell’art. 603 comma 3 cod. proc pen. invocat dall’impugnante.
L’assenza nella pronuncia impugnata dei vizi denunciati impone l’accertamento di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 13/03/2024.