Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7146 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 7146  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN BONIFACIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
 COGNOME NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 10/07/2023 che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Ferrara in ordine al reato di cui all’art. 648 cod. pen.
Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, con requisitoria del 4/12/2023, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
 I motivi oggetto del ricorso, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Con il primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione degli artt. 192, 495, 503 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e carenza della motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Il motivo è inammissibile.
In presenza di una doppia valutazione conforme del compendio probatorio, che ha necessariamente riguardato anche l’elemento soggettivo del reato di ricettazione, la difesa ha fondato le proprie doglianze esclusivamente sulla rivisitazione di elementi fattuali che la Corte di legittimità dovrebbe ricavare dalla lettura delle emergenze processuali (in particolare dall’esame dell’imputato di cui si riporta il contenuto) che all’evidenza riguardano il merito e, dunque, non possono essere oggetto di esame in questa sede.
Peraltro, tra gli elementi di chiaro segno identificativo del dolo della ricettazione le sentenze di merito hanno indicato la concertata predisposizione dei documenti di trasporto (le c.d. bolle) che avrebbero dovuto rendere formalmente verosimile l’esistenza dei destinatari della merce rubata che l’imputato era stato incaricato di “piazzare” (v. pag. 7 della sentenza di primo grado che passa in rassegna anche il contenuto delle intercettazioni). Con la conseguenza che la motivazione della sentenza impugnata non sconta alcuna manifesta illogicità per avere logicamente assegnato agli ulteriori elementi di fatto ricavati dalla vicenda valenza dimostrativa del dolo, quantomeno nella forma di quello eventuale, in quanto non si tratta di avere eretto a sospetto l’acquisto di materiale da soggetti perché “pugliesi”, bensì di essersi trovato al cospetto di una vendita ad opera di chi quel materiale – e di ciò doveva essere noto all’imputato – non poteva commercializza re.
Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di determinazione della pena base. Il ricorrente si duole dell’eccessività del trattamento sanzionatorio.
 Con il terzo motivo si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
I motivi sono manifestamente infondati.
Sul tema, la Corte di legittimità ha affermato che:
 deve ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 31 del 25/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258410; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211582 – 01). Nel caso in esame,
non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficien che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163 – 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, COGNOME, Rv. 248244 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -01);
la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419 – 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163 – 01).
Nel caso in esame la sentenza impugnata non solo ha fatto riferimento ai molteplici e gravi precedenti penali dell’imputato, ma ha anche menzionato altri indici di disvalore desunti dalla gravità del fatto commesso, dall’intensità del dolo, dai motivi a delinquere e, infine, dall’assenza di resipiscenza, così rendendo non manifestamente illogico l’aver disatteso in senso “premiale” – sia ai fini della misura della pena che circostanziali – il consenso prestato dalla difesa all’uso dei brogliacci delle intercettazioni ambientali.
Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 20-bis cod. pen., 53 e ss. I. n. 689/1981 e 27 Cost. e la carenza di motivazione in punto di mancata concessione dell’invocata sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità.
Il motivo è manifestamente infondato.
La decisione di non concedere all’imputato l’invocata sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità è stata fondata su una valutazione discrezionale della Corte di appello che, avuto riguardo alla ritenuta gravità del fatto contestato e dei precedenti specifici annoverati dall’imputato, ha espresso un chiaro giudizio prognostico negativo rispetto al quale in questa sede non è consentito alcun sindacato; né a detti fini può essere valutato il contenuto del decreto reso dal Tribunale di Sorveglianza di Verona allegato in questa sede dalla difesa, in quanto, seppur prodotto al limitato fine di documentare lo status giuridico del ricorrente, attiene a profilo di merito che andava previamente sottoposto alla Corte territoriale.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Motivazione semplificata.
Così deciso, il 19/01/2024