Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49979 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49979 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Paternò il DATA_NASCITA,
COGNOME NOME, nato a Santa Maria Licodia il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 12/04/2023 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentito il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio; sentiti i difensori:
AVV_NOTAIO, per RAGIONE_SOCIALE,
AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania, emessa il 14 novembre 2017, che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia in relazione al reato di ricettazione un motore di un’automobile di provenienza furtiva, così diversamente qualificato il fatto rispetto all’originaria imputazione di riciclaggio.
Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti.
COGNOME NOME.
3.1. Con il primo motivo ed unico motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.
La Corte avrebbe pretermesso la testimonianza di NOME NOME, decisiva al fine di provare che il ricorrente non era al corrente della provenienza illecita de motore che aveva acquistato dal testimone il quale svolgeva ufficialmente l’attività di rottamazione di autovetture.
Dalle risultanze processuali e da una sentenza resa in parallelo procedimento penale nei confronti di originari coimputati, risulterebbe che l’autovettura era stata consegnata al teste COGNOME dal coimputato COGNOME che si era assunto la paternità del furto ed al quale il COGNOME aveva chiesto i documenti dell’autovettura.
La buona fede del ricorrente emergerebbe anche dalle modalità di tenuta del motore acquistato, alla luce del sole.
Non vi sarebbe motivazione neanche sulla possibile qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 712 cod.pen.
La sentenza sarebbe incongruamente motivata anche a proposito del trattamento sanzionatorio.
COGNOME NOME.
4.1. Con il primo motivo si eccepisce violazione di legge e nullità della sentenza impugnata dovuta alla mancata trasmissione al difensore di fiducia dell’imputato, AVV_NOTAIO, delle conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO di udienza
del processo di appello, svoltosi con il rito cartolare.
AVV_NOTAIO COGNOME era stato nominato, con revoca del precedente difensore, il 14 marzo 2023, data antecedente a quella nella quale il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO avrebbe dovuto depositare le conclusioni rispetto all’udienza del 14 aprile 2023.
4.2. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione in punto di responsabilità per ragioni sovrapponibili a quelle del precedente ricorrente.
4.3. Con il terzo motivo si eccepisce l’intervenuta prescrizione prima della sentenza impugnata, avendo la Corte concesso la circostanza attenuante della ricettazione di lieve entità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
COGNOME NOME.
1.1. Non risulta conforme al vero che la Corte non abbia valutato la testimonianza proveniente da COGNOME NOME, perché ad essa la sentenza fa riferimento allorquando accenna al “titolare della ditta di rottamazione” ed alla assenza di prova che costui – il COGNOME stesso, non testimone ma imputato del medesimo reato separatamente giudicato – avesse effettivamente acquisito legittimamente l’autovettura di provenienza furtiva dalla quale era stato estratto il motore ritrovato agli imputati.
La Corte non ha ritenuto verosimile la versione del teste e per nulla documentata, così da individuare la responsabilità degli imputati nel momento in cui avevano acquisito il possesso del motore senza alcuna richiesta di documenti comprovanti la sua legittima provenienza, accettando il rischio che esso provenisse da un’automobile oggetto di furto, circostanza idonea a fondare il dolo eventuale del reato, con esclusione di ogni più favorevole qualificazione giuridica del fatto, espressamente esclusa dalla Corte a fg. 3 della sentenza impugnata.
Peraltro, secondo le sue stesse dichiarazioni, l’imputato COGNOME si era recato a prendere il motore dal NOME a seguito di un accordo con il COGNOME, come emerge dal fg. 3 della sentenza di primo grado, la cui motivazione si fonde con quella impugnata stante l’omologia del giudizio di condanna.
Ne consegue che la sentenza impugnata è immune da vizi logico-giuridici in punto di valutazione della responsabilità anche sotto il profilo del dolo del reato, con esclusione di ogni più favorevole qualificazione giuridica del fatto.
2. COGNOME NOME.
2.1. Quanto al primo motivo, se ne deve rilevare la carenza di interesse.
Vero è che le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO di appello non erano state comunicate al difensore dell’imputato ma è anche vero che tali conclusioni erano del tutto generiche a tal punto da non violare alcuna prerogativa difensiva, il difensore avendo ampiamente concluso per iscritto, con dovizia e pienezza di argomentazioni.
Non vi è, pertanto, alcun concreto interesse processuale ad eccepire la rilevata nullità.
Sul punto si richiama la motivazione della sentenza di questa Corte n. 33455 del 2023, non massimata, che riassume correttamente i termini della questione: “1.1. Questa Corte (Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, COGNOME, Rv. 283901-01) ha già chiarito che, nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina
emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, l’omessa comunicazione in via telematica al difensore dell’imputato delle conclusioni scritte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, in violazione dell’art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull’assistenza dell’imputato, determina una nullità AVV_NOTAIO a regime intermedio; il principio è stato ribadito da Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep. 2023, S., Rv. 284164 – 01 ed anche dalla Seconda sezione (Sez. 2, n. 15657 del 19/01/2023, Castaldi, Rv. 284486 – 01). 1.2. In relazione a siffatto tipo di nullità, peraltro, è già stato tradizionalmente chiarito, pur se naturalmente in relazione a fattispecie concrete diverse, che l’imputato non può limitarsi a dolersene, dovendo indicare un suo concreto, attuale e verificabile interesse al riguardo, non avendo alcun valore la semplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto (a partire da Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998, Senneca, Rv. 211870 – 01). Detto interesse alla deduzione della predetta patologia può, pertanto, ritenersi sussistente soltanto se ed in quanto la parte abbia allegato di aver subito un danno illegittimo, e le sia direttamente derivato dall’atto nullo uno specifico, concreto ed attuale pregiudizio (Sez. 4, n. 4789 del 19/02/1992, Sità, Rv. 189947 – 01), potendo assumere rilievo, all’uopo, anche la mera possibilità che il provvedimento viziato produca la lesione di un diritto o di un interesse giuridico della parte che ne deduce il vizio (Sez. 3, n. 8324 del 22/06/1994, Panicocolo, Rv. 198695 – 01). 1.3. Con specifico riferimento alla questione in esame, questa Corte ha già ritenuto di dovere attribuire rilievo, ai fini della declaratoria della dedotta nullità a regime intermedi non alla mera circostanza dell’omessa comunicazione in via telematica delle conclusioni scritte del procuratore AVV_NOTAIO, bensì al fatto che, per effetto di essa, la difesa dell’imputato non sia “stata messa in condizione di interloquire cognita causa sulle argomentazioni della requisitoria del procuratore AVV_NOTAIO venendo così ‘costretta’ a formulare le proprie conclusioni ‘al buio’ ” (cfr. Sez. 6, n. 110 del 06/12/2022, dep. 2023, S., in motivazione, e plurimi precedenti ivi citati)”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. In ordine al secondo motivo, che investe il giudizio di responsabilità, valgono per il ricorrente le stesse argomentazioni già espresse a proposito del precedente ricorso.
2.3. Deve, infine, escludersi che il reato fosse caduto in prescrizione prima della sentenza impugnata, dovendosi fare riferimento all’ipotesi base del reato di ricettazione, rispetto alla quale il termine è decennale e non è ancora decorso neanche alla data odierna, il reato essendo stato commesso il 7 gennaio 2014 secondo la contestazione.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 15.11.2023. Il Consigliere estensore COGNOME Il President