Ricettazione e Dolo Eventuale: Il Possesso di Beni Rubati sotto la Lente della Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22151/2024, torna a pronunciarsi su un tema centrale del diritto penale: la ricettazione. La decisione offre importanti chiarimenti sulla configurabilità del dolo, anche solo eventuale, nel caso di possesso e uso condiviso di un bene di provenienza illecita. La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due imputati, confermando la solidità delle decisioni dei giudici di merito e ribadendo i limiti del proprio sindacato di legittimità.
I Fatti di Causa: Il Possesso Condiviso del Ciclomotore Rubato
La vicenda processuale riguarda due persone accusate e condannate per aver ricevuto e utilizzato un ciclomotore di provenienza furtiva. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, confermata in appello, gli imputati erano pienamente consapevoli dell’origine illecita del veicolo. Tale consapevolezza derivava da elementi oggettivi, come le evidenti tracce che ne denunciavano la natura di bene rubato, e dal fatto che entrambi ne condividevano il possesso e l’uso.
L’Appello e i Motivi del Ricorso per Cassazione
I ricorrenti hanno tentato di scardinare l’impianto accusatorio proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti. La loro difesa si è basata sull’idea che il possesso fosse ‘equivoco’ e che una diversa interpretazione delle prove avrebbe potuto portare a una differente attribuzione di responsabilità. In sostanza, hanno contestato la logicità della motivazione della sentenza d’appello, proponendo censure che, secondo la Suprema Corte, si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sulla Ricettazione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, definendoli inammissibili per la loro ‘assoluta genericità’. I giudici hanno chiarito diversi punti fondamentali.
Genericità del Ricorso e Divieto di Riesame del Merito
In primo luogo, la Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. I ricorsi si limitavano a contrapporre la propria versione a quella, logicamente argomentata e solidamente costruita, dei giudici di merito. Le due sentenze precedenti, secondo la Cassazione, si integravano a vicenda, basandosi su un compendio di elementi storici (possesso, uso comune, evidenti segni di furto) che portavano univocamente alla conclusione della colpevolezza.
Dolo nella Ricettazione e Irrilevanza dell’Uso Occasionale
Il punto cruciale della decisione riguarda la configurazione dell’elemento soggettivo del reato. La Corte territoriale aveva spiegato, con un ragionamento ritenuto immune da vizi logici, che di fronte a un bene come un ciclomotore – dotato di cifre alfanumeriche identificative e quindi facilmente tracciabile – il semplice fatto di riceverlo e usarlo, accettando il rischio concreto della sua provenienza illecita, è sufficiente a integrare il dolo di ricettazione. Questo dolo può essere ‘generico’ e sussistere anche nella forma ‘eventuale’ (come chiarito dalle Sezioni Unite nel 2009). Di conseguenza, l’argomento difensivo secondo cui la conduzione del mezzo era solo ‘occasionale’ è stato ritenuto un elemento neutro, incapace di scalfire la prova della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame ribadisce un principio consolidato e di grande rilevanza pratica: la consapevolezza dell’origine illecita di un bene può essere desunta da una serie di indizi oggettivi e non è necessario un possesso esclusivo e continuativo per essere ritenuti responsabili del reato di ricettazione. L’accettazione del rischio che il bene sia ‘sporco’ è sufficiente a integrare l’elemento psicologico del reato. Inoltre, la pronuncia conferma che i tentativi di trasformare il giudizio di Cassazione in una nuova valutazione dei fatti sono destinati all’insuccesso, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È sufficiente l’uso occasionale di un bene rubato per essere condannati per ricettazione?
Sì. Secondo la Corte, il dato relativo alla conduzione occasionale del mezzo è un elemento neutro e non esclude la responsabilità, se le circostanze complessive (come i segni evidenti di furto e la natura identificabile del bene) dimostrano la consapevolezza, o almeno l’accettazione del rischio, della sua provenienza illecita.
Cosa significa che un ricorso in Cassazione è ‘generico’ e perché viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso è definito ‘generico’ quando non denuncia vizi specifici di legittimità della sentenza impugnata (come violazione di legge o vizi logici della motivazione), ma si limita a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito o a proporre una lettura alternativa delle prove. Tale ricorso è inammissibile perché la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è stabilire come sono andati i fatti, ma controllare che le sentenze dei giudici di merito abbiano applicato correttamente le norme di legge e che le loro motivazioni siano logiche e non contraddittorie. I fatti, una volta accertati nei gradi di merito, non possono essere ridiscussi in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22151 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22151 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
CASALE MONICA NOME a CHIERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
I ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME vanno dichiarati inammissibili p l’assoluta genericità dei motivi, che peraltro muovono all’apparato motivazionale della sentenza impugnata censure di merito.
1.1. I motivi si limitano infatti a denunziare il vizio di illogicità manifesta della motivazione, indic possibile alternativa ricostruzione dei fatti ed una alternativa identificazione delle responsabilità, in del possesso equivoco del mezzo di provenienza furtiuva. L’assunto, di pari dignità logica, non consente di superare la solidità del costrutto motivazionale costituito dalla duplice pronuncia conforme sul punto; due motivazioni si integrano a vicenda e fanno leva su un insieme di elementi storici apprezzati nel merit quali il possesso e l’uso comune del ciclomotore che manifestava evidenti tracce della sua illeci provenienza, nella consapevolezza di trovarsi a condividere il possesso di una res illecita. Così rifiuta evidentemente il ricorrente di confrontarsi con le argomentazioni spese nei provvedimenti di merito.
1.2. La Corte territoriale ha infatti logicamente spiegato che rispetto alle evidenze raccolte convergenti verso la ricezione, il possesso e l’uso di un bene che reca cifre alfanumeriche identificative cui tracciabilità nella circolazione commerciale è pertanto evidente e tale da qualificare in termini di generico (nella forma eventuale: Sez. U., n. 12433, del 26/11/2009) la volontà di chi lo riceve e ne fa u il dato relativo alla conduzione occasionale del mezzo costituisce elemento assolutamente neutro ai fini d diversificare le responsabilità. Con tale dato logico occorreva dunque confrontarsi nel merito allegand circostanze tali da confutarne la univocità.
1.2. La Corte di merito ha inoltre espressamente motivato – in modo congruo ed immune da vizi logici – sul tema del trattamento sanzioNOMErio. Tale valutazione risulta conforme ai generali criteri applicativi d dosimetria, posto che con la stessa si esprime un giudizio negativo sulla complessiva personalità del reo (ancorato a dati obiettivi) e ciò consente di escludere la ricorrenza di circostanze atipiche tali da giust la diminuzione della pena, anche in presenza di una confessione che si palesa del tutto ininfluente ai fi dell’accertamento dei fatti già empiricamente conclamati.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese p nonché al pagamento della somma di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle amme
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2024.