Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 46846 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46846 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore lette le conclusioni della difesa di COGNOME NOME, nel senso dell’accoglimento
generale NOME COGNOME, nel senso dell’inammissibilità de ricorsi; del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Bologna, con la pronuncia indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato ‘a responsabilità di COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME, NOME e NOME per i reati agli stessi rispettivamente ascritti (tutti in materia di stupefacenti art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, tranne che per NOME, ritenuto responsabile di ricettazione).
Avverso la sentenza d’appello sono stati proposti distinti ricorsi negli interessi dei citati imputati, con articolazione dei motivi di seguito enunciati ne limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Nell’interesse di COGNOME NOME è stato proposto ricorso fondato su due motivi con i quali si deducono violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, peraltro in termini illogici, è stata confermata la responsabilità dell’imputato per la ricettazione di un telefono cellulare, in luogo della diversa fatti specie di cui all’art. 712 cod. pen che, invece, per il ricorrente sarebbe configurabile nella specie in ragione dell’asserita incompatibilità tra dolo eventuale e ricettazione.
Nell’interesse di NOME è stato proposto ricorso fondato su due motivi.
4.1. Con la prima censura si deducono violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per le ascritte fattispecie in materia di stupefacenti. La Corte territoriale avrebbe sostanzialmente individuato la prova delle cessioni principalmente nella personalità dell’imputato, all’epoca dei fatti privo di permesso di soggiorno e di concreti riferimenti sul territorio, oltre che motivato sulla base di scarne dichiarazioni rese dagli acquirenti e degli esiti delle interceUazioni telefoniche che, a detta del ricorrente, sarebbero suscettibili anche di un’alternativa interpretazione rispetto a quella data.
4.2. Con il secondo motivo le censure di violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione si appuntano sull’apparato motivazionale inerente alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, nonostante le condizioni soggettive dell’imputato fossero tali da far intendere di non «trovarsi di fronte ad un pericoloso delinquente». /
Con il motivo unico su cui si fondano i distinti ricorsi proposti negli interessi di NOME, NOME COGNOME e NOME si deducono violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione in merito alla commisurazione giudiziale della pena, punti sui quali la Corte territoriale non avrebbe motivato e comunque non avrebbe considerato le deduzioni difensive, con particolare riferimento alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, quanto ad NOME, e all’applicato aumento per la recidiva, circa la posizione di COGNOME.
La Procura generale e la difesa di NOME hanno depositato conclusioni nei termini di cui in rubrica.
CONSIDERATO IN !DIRITTO
Tutti i ricorsi, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, son inammissibili.
In primo luogo, l’inammissibilità deriva dall’assorbente considerazione per cui, come emerge dal raffronto con i motivi d’appello (esplicitati a pag. 7-10 della sentenza impugnata), le censure in esame sono fondate esclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte 1:erritoriale (pag. 10-16), dovendosi quindi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
Laddove le censure tlItIZI:=4- mostrano di lambire l’apparato argomentativo della sentenza impugnata esse si presentano inammissibili ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. peri., in quanto sostanziate in motivi diversi da quelli denunciabili in sede di legittimità in quanto costituiti doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni probatorie del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023. COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, oltre che, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, COGNOME, in motivazione; si veda altresì Sez, U, n. 8825 del
27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione).
3.1. Ci si riferisce, in particolare, al tentativo di rivalutare il compend probatorio sotteso alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo della ricettazione in capo a NOME, mediante una differente lettura delle modalità di acquisizione del cellulare da un suo cessionario di sostanza stupefacente, oltre che al tentativo di sostituirsi al giudice di merit nell’apprezzamento delle plurime dichiarazioni rese da acquirenti di stupefacente dall’imputato NOME COGNOMECOGNOME
3.1.1. In merito alla posizione dell’imputato da ultimo citato, peraltro, i ricorso tenta di sostituire a quella del giudice di merito una diversa valutazione degli esiti delle comunicazioni captate, fondanti, anche lette in considerazione della terminologia utilizzata dagli interlocutori e in uno con le dichiarazioni degl acquirenti, l’accertamento delle plurime fattispecie in materia di stupefacenti, in ordine peraltro a un apparato motivazionale che non si mostra manifestamente illogico.
In materia di intercettazioni telefoniche, difatti, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della rranifesta illogicità irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 4, n. 16098 del 2023, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 2644 dep. 2023, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 2022, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 29076 del 22/07/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 15503 del 22/03/2022, Riitano, in motivazione; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01).
3.1.2. Ne consegue che la prospettazione di un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, come sostanzialmente propone il ricorrente con i profili di ricorso, è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso, non ricorrente nella specie, in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 4, n 2644 dep. 2023, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 2022, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 29076 del 2022, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15503 del 2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 34439 del 02/07/2019, dep. 2020, COGNOME, in motivazione; Sez. n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, COGNOME Maro, Rv. 272558).
3.2. Costituiscono altresì mere doglianze in fatto anche quelle con le quali gli imputati (tutti, a eccezione di COGNOME NOME) criticano il trattamento
sanzionatorio, in ordine al quale è chiaro l’iter logico-giuridico sotteso: all determinazione delle pene anche in ragione delle modalità organizzative delle reiterate condotte di spaccio, eseguite anche previ accordi telefonici; all’esclusione delle attenuanti generiche, in forza della ritenuta insussistenza di elementi positivi e nonostante la considerazione delle deduzioni difensive, e all’eseguito aumento per la recidiva per NOME, motivato in ragione dell’incrementata pericolosità sociale dell’imputato anche in considerazione dalla distanza temporale tra le fattispecie sub iudice e i reati costituenti precedenti specifici.
Circa la posizione di NOME, a quelli di cui innanzi, si aggiunge il mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 del 2023, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 2022, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), laddove, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, il giudice di merito accerta l’elemento soggettivo della ricettazione dalle modalità della ricezione del telefono, in quanto acquisito da uno sconosciuto suo cliente di stupefacenti, oltre che il mancato confronto con il consolidato principio di diritto circa la compatibilità tra dolo eventuale e ricettazione, che in questa sede si intende invece ribadire, tale da palesare anche la manifesta infondatezza del relativo profilo di censura (sulla detta compatibilità di vedano, ex plurimis: Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179).
In conclusione, all’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.