Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48621 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48621 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 4/4/2018, aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del delitto di ricettazione di un apparecchio cellulare, condannandolo alla pena di giustizia.
-Rilevato che il difensore con l’unico motivo dedotto lamenta la violazione di legge in ordine alla denegata applicazione dell’art. 62 n. 4 cod.pen.,segnalando che la Corte di merito ha incongruamente valorizzato in senso ostativo l’avvenuta privazione del proprietario dell’apparecchio per un tempo prolungato;
considerato che la Corte di merito ha dato atto a pag. 1 che il primo giudice aveva riconosciuto l’attenuante della speciale tenuità” in ragione del modico valore di mercato dell’oggetto ricettato” e detta considerazione era da sola sufficiente a determinare l’infondatezza della doglianza difensiva senza ricorso alcuno a profili di danno ulteriori rispetto al valore intrinseco del bene ricevuto;
che infatti, avendo il primo giudice già accordato la diminuente ex art. 648 comma 4 cod.pen. in ragione dell’esiguo valore economico del bene ricettato, la decisione della Corte territoriale, sebbene sostenuta da una motivazione assertiva ed eccentrica, si è conformata alla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (Sez. 7, Ord. n. 19744 del 26/01/2016 Rv. 266673-01; Sez. 2 , n. 2890 del 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 277963 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, 12 settembre 2023