Ricettazione e Attenuanti: La Cassazione Conferma la Condanna
L’ordinanza n. 6720/2024 della Corte di Cassazione offre importanti spunti di riflessione sul reato di ricettazione e sui criteri di valutazione per la concessione delle attenuanti generiche. Il caso in esame riguarda un ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’Appello, che aveva confermato una condanna per la vendita di merce contraffatta. Attraverso questa decisione, la Suprema Corte ribadisce principi consolidati in materia, sottolineando l’importanza di una motivazione congrua da parte dei giudici di merito e la futilità di ricorsi meramente ripetitivi.
I fatti del caso: Appello contro condanna per ricettazione
Il ricorrente era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. L’accusa si fondava sulla detenzione e vendita di prodotti con marchi contraffatti. La difesa aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Genova, lamentando diversi aspetti della decisione, con l’obiettivo di ottenere una mitigazione del trattamento sanzionatorio.
I motivi del ricorso in Cassazione
Il ricorso si articolava principalmente su tre punti:
1.  Mancata qualificazione del fatto come ipotesi lieve: La difesa sosteneva che il reato dovesse essere inquadrato nell’ipotesi di minore gravità, prevista dal secondo comma dell’art. 648 c.p., che comporta una pena significativamente più bassa.
2.  Diniego delle attenuanti generiche: Si contestava la decisione dei giudici di merito di non concedere le attenuanti generiche, che avrebbero potuto ridurre ulteriormente la pena inflitta.
3.  Trattamento sanzionatorio: Infine, il ricorrente criticava la pena complessiva, ritenuta eccessiva, e la mancata sostituzione della detenzione con sanzioni alternative, come la libertà controllata o la semidetenzione.
Le motivazioni della Cassazione: la ricettazione e i precedenti
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi proposti generici, infondati e meramente reiterativi di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con una motivazione logica e adeguata. 
Per quanto riguarda la qualificazione del reato di ricettazione, la Suprema Corte ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente giustificato la sua decisione sulla base di due elementi chiave: l’ingente quantitativo di merce sequestrata e il carattere professionale dell’attività di vendita di prodotti contraffatti. Questi fattori, secondo i giudici, escludevano la possibilità di considerare il fatto di lieve entità.
Sul diniego delle attenuanti generiche, la Cassazione ha confermato la validità del ragionamento della Corte territoriale. La decisione era stata motivata non da un singolo precedente, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, ma dai plurimi e specifici precedenti penali dell’imputato. Tali precedenti sono stati considerati un indice della sua personalità e della sua inclinazione a delinquere, giustificando così un trattamento sanzionatorio più severo.
Infine, anche le censure sulla pena sono state respinte. La Corte ha ritenuto congrua la pena inflitta, considerando le modalità del fatto e la personalità dell’imputato. È stato inoltre sottolineato come la difesa avesse richiesto sanzioni sostitutive previste dalla vecchia normativa, senza fare riferimento alle nuove pene sostitutive introdotte dalla recente riforma, rendendo la richiesta inefficace.
Le conclusioni: l’inammissibilità del ricorso e le implicazioni
La decisione della Cassazione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa pronuncia comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla cassa delle ammende. La sentenza riafferma un principio fondamentale: un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già respinte, ma deve individuare vizi specifici di legittimità nella sentenza impugnata. In assenza di tali vizi, e a fronte di una motivazione coerente da parte dei giudici di merito, il ricorso è destinato al fallimento.
 
Quando il reato di ricettazione non può essere considerato di lieve entità?
Secondo la Corte, il reato non può essere considerato di lieve entità quando sono presenti elementi come un notevole quantitativo di merce e l’esercizio professionale dell’attività illecita, i quali indicano una maggiore gravità del fatto.
Perché sono state negate le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche sono state negate a causa dei plurimi e specifici precedenti penali dell’imputato. Questi precedenti sono stati valutati come un indicatore negativo della sua personalità, tale da giustificare il diniego del beneficio.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La sentenza di condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso privo dei requisiti di legge.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6720 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6720  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di NOME ye NOME sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativi censure già esaminate e disattese in sentenza con congrua motivazione;
rilevato, infatti, che, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, la Corte di appel giustificato la mancata qualificazione del reato di ricettazione nell’ipotesi meno grave di c secondo comma dell’art. 648 cod. pen. in ragione del quantitativo di merce sequestrato e dell’esercizio professionale dell’attività di vendita di merce contraffatta;
considerato che i motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono inammissibili a fro della idonea motivazione resa, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche in ragione plurimi precedenti specifici dell’imputato (e non del solo precedente per il reato associa finalizzato ali reati di ricettazione e commercio di prodotti con segni contraffatti, contesta ricorso); reputa congrua la pena inflitta, avuto riguardo alle modalità del fatto personalità dell’imputato, ritenute ostative alla sostituzione della pena inflitta con sa alternative all’evidenza in ragione della prognosi negativa formulata, avendo la difesa richie e fatto riferimento alle sanzioni sostitutive della libertà controllata e della semidetenz non alle pene sostitutive previste dalla nuova normativa (art. 20 bis cod. pen. e 53 1.689/ riformato);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
COGNOME
Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consiglierei estensore COGNOME
Il Pr
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