Ricettazione e Attenuanti: Quando il Modico Valore Non Basta Due Volte
In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di ricettazione e attenuanti, fornendo chiarimenti fondamentali sul principio che vieta la doppia valutazione di una stessa circostanza a favore dell’imputato. La decisione conferma un orientamento consolidato, sottolineando come il ‘modico valore’ del bene sottratto non possa giustificare una duplice riduzione della pena. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una condanna per il delitto di ricettazione emessa dal Tribunale di Tivoli e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputata, ritenuta penalmente responsabile, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando diversi aspetti della decisione di secondo grado. In particolare, la difesa contestava il mancato riconoscimento dell’attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’articolo 62, n. 4 del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione e le Attenuanti
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi presentati come generici, ripetitivi e, soprattutto, manifestamente infondati. La decisione si concentra su un punto di diritto specifico e di grande rilevanza pratica: il rapporto tra l’attenuante speciale prevista per la ricettazione e quella comune.
L’Inammissibilità del Ricorso
I giudici di legittimità hanno preliminarmente osservato che le censure mosse dalla ricorrente erano aspecifiche. La Corte territoriale aveva, infatti, già fornito una motivazione ampia e dettagliata sulla responsabilità penale dell’imputata, facendo riferimento a consolidati principi giurisprudenziali. Anche le critiche relative alla quantificazione della pena sono state giudicate infondate, in quanto la Corte di merito aveva adeguatamente giustificato il trattamento sanzionatorio applicato.
Il Cuore della Questione sul cumulo di attenuanti
Il fulcro della pronuncia risiede nel rigetto della richiesta di applicare l’attenuante del danno di speciale tenuità. I giudici hanno chiarito che il Tribunale di primo grado aveva già riconosciuto all’imputata l’ipotesi attenuata del reato di ricettazione, prevista dall’art. 648, comma 4, del codice penale. Questa attenuante speciale si applica quando il fatto è di ‘particolare tenuità’ e, nel caso di specie, era stata concessa proprio in virtù del ‘modico valore’ del bene ricettato.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione è lineare e si fonda su un principio cardine del diritto penale: il divieto di bis in idem sostanziale, ovvero il divieto di valutare due volte lo stesso elemento fattuale. La Corte ha spiegato che la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.) è compatibile con la forma attenuata della ricettazione (art. 648 c. 4 c.p.) solo ed esclusivamente quando la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto.
Nel caso esaminato, invece, il ‘modico valore’ del bene era stato l’elemento centrale che aveva permesso di qualificare il fatto come di ‘particolare tenuità’. Di conseguenza, utilizzare lo stesso elemento (il modico valore) per concedere anche l’ulteriore attenuante comune avrebbe comportato una duplicazione del beneficio, violando il principio sopra menzionato. La Corte, citando precedenti conformi, ha quindi concluso per l’impossibilità di concedere l’ulteriore diminuzione di pena, confermando la correttezza delle decisioni dei giudici di merito.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con chiarezza un importante limite nell’applicazione delle circostanze attenuanti nel reato di ricettazione. La decisione insegna che, sebbene il sistema penale preveda diversi meccanismi per adeguare la pena alla gravità concreta del fatto, ogni elemento può essere valorizzato una sola volta. Per i professionisti del diritto, ciò significa prestare massima attenzione alla base fattuale su cui si fonda la richiesta di un’attenuante, per evitare di incorrere in eccezioni di inammissibilità basate sulla duplicazione delle valutazioni. Per i cittadini, è una conferma che la giustizia, nel commisurare la pena, opera secondo criteri di logica e coerenza, evitando ingiustificati sconti di pena.
È possibile ottenere sia l’attenuante del fatto di particolare tenuità (art. 648 c. 4 c.p.) sia quella del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.) per il reato di ricettazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è possibile valorizzare lo stesso dato fattuale (in questo caso, il modico valore del bene) per concedere entrambe le attenuanti. Se il modico valore è già stato utilizzato per riconoscere la forma attenuata del delitto di ricettazione, non può essere invocato nuovamente per ottenere l’attenuante comune.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti sono stati ritenuti reiterativi, aspecifici e manifestamente infondati. La Corte territoriale aveva già fornito una motivazione esauriente e le censure sulla dosimetria della pena erano state considerate prive di fondamento.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (nel caso specifico, tremila euro) in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4454 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4454 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Tivoli che, in data 25/3/2021, aveva affermato ia penale responsabili dell’imputata COGNOME NOME per il delitto di ricettazione, condannandola alla pena rite di giustizia.
-rilevato che i primi due motivi hanno carattere reiterativo e sono connotati aspecificità, avendo la Corte territoriale ampiamente esposto (pagg. 4-5) le emergenze che fondano l’affermazione di responsabilità della prevenuta in ordine al delitto ascrit operando puntuali richiami alla costante giurisprudenza di legittimità in tema;
che, analogamente, per quel che concerne il diniego dell’attenuante ex art. 62 n. cod.pen. devesi rilevare che il Tribunale aveva posto il modico valore del bene a fondamento del riconoscimento dell’attenuante speciale ex art. 648, comma 4, cod.pen. con conseguente impossibilità di valorizzare lo stesso dato ai fini dell’ulteriore diminuente (in tal senso, Ord. n. 19744 del 26/01/2016, Rv. 266673-01; Sez. 2, n. 43046 del 16/10/2007, Rv. 238508-01 secondo cui in tema di ricettazione la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla partico tenuità del fatto);
-considerato che le conclusive censure in punto di dosimetria della pena appaiono manifestamente infondate alla stregua della motivazione rassegnata dalla Corte di merito in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice;
-ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esse dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024
GLYPH
La Consigliera estensore
Il Presidente