Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44018 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44018 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Roma DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 2/11/2022
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8,D.L. n. 137/2020;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del P.G., AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica dell’AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 7/4/2021, aveva riconosciuto l’imputato responsabile del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di mesi dieci di
reclusione, sostituita ex art. 53 L. 689/81 con un anno e sei mesi di libertà controllata.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto:
2.1 la violazione degli artt. 603, 431 cod.proc.pen. e connesso vizio di motivazione. Il difensore assume che la Corte territoriale ha omesso di giustificare l’irrilevanza dell’esame dei testi COGNOME e COGNOME, di cui si era chiesta riassunzione, limitandosi a ritenere legittima la trattazione del processo da parte del primo giudice pur in presenza di una richiesta di differimento ad horas avanzata dal legale per contestuale impegno professionale, senza valutare la lesione del diritto al contraddittorio e la decisività delle prove richieste;
2.2 la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di derubricazione dei fatti nella fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 712 cod.pen. nonostante l’avvenuta acquisizione di elementi che revocano in dubbio la consapevolezza da parte del ricorrente della provenienza illecita dell’assegno negoziato;
2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante la valutazione di non particolare gravità del fatto effettuata dal primo giudice;
2.4 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, valorizzando a tal fine il precedente specifico a carico del ricorrente senza considerare il consistente lasso temporale decorso dalla sua consumazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Con l’atto d’appello il difensore COGNOME formulava richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale sull’assunto di “un quadro probatorio deficitario o comunque assunto in modalità tale da non consentire il pieno diritto alla difesa” del ricorrente in quanto all’udienza del 7/4/21 il Tribunale aveva ritenuto di disattendere la richiesta del difensore di differimento orario della trattazione, procedendo all’esame del teste del P.m. NOME e all’acquisizione della denunzia di furto di COGNOME NOME, in ordine alla quale il difensore aveva già manifestato opposizione all’udienza del 13 Febbraio 2021. La Corte territoriale a pag. 5 ha sostenuto che il primo giudice aveva legittimamente disatteso la richiesta difensiva in quanto sfornita di supporto documentale attestante il concomitante impegno, stimando correttamente assunte le prove di cui la difesa aveva chiesto la rinnovazione.
Deve al riguardo rilevarsi che il difensore d’ufficio nulla ha opposto in ordine all’acquisizione della denunzia di furto e, in ogni caso, la circostanza della provenienza delittuosa del bene risulta provata anche dall’esame dell’operante escusso in dibattimento, NOME COGNOME, oltre che dalle dichiarazioni di COGNOME. La prova della consegna del titolo al COGNOME emerge, inoltre, dalla dichiarazione sottoscritta dell’imputato rilasciata al COGNOME stesso e richiamata dalla C.a a pag. 5. In conclusione, la valutazione reiettiva della Corte di merito non è censurabile in quanto nella specie risulta insussistente il presupposto evocato a giustificazione della richiesta di rinnovazione, le prove indicate non hanno carattere di decisività in quanto oggetto anche di fonti autonome e diverse, l’istruttoria di primo grado non appare lacunosa su aspetti rilevanti della regiudicanda.
Manifestante infondato è anche il secondo motivo che lamenta l’omessa motivazione circa l’invocata derubricazione del delitto ascritto nella fattispecie contravvenzionale ex art. 712 cod.pen. Invero la sentenza impugnata ha richiamato a sostegno della consapevolezza da parte del prevenuto della provenienza delittuosa del titolo contestato la circostanza riferita dal COGNOME della contestuale consegna di altro titolo proveniente dallo stesso carnet, non imittcato a seguito dell’informale segnalazione delle anomalie che ne attestavano l’illiceità, come riferito dal teste. In conformità all’orientamento giurisprudenziale dominante in punto di dolo deve ritenersi, per incompatibilità logica, implicitamente ma inequivocamente disattesa la doglianza relativa all’alternativa qualificazione giuridica del fatto.
Fondate e meritevoli pertanto d’accoglimento risultano le censure in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale. L’imputato è attinto da un precedente specifico, avendo riportato condanna a mesi nove di reclusione oltre multa, irrevocabile il 6/11/2019, per il reato ex art. 648, comma 2, cod.pen. commesso nel 2012. Il beneficio della sospensione era, pertanto, astrattamente concedibile e in ogni caso la negazione doveva fondarsi su una prognosi di ricaduta non soddisfatta dal mero richiamo al precedente stesso. La C.A si è limitata – pag. 7- al riscontro delle risultanze del casellario, ritenendole ostative anche ai fini del riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen., richiamando la sostanziale recidività del prevenuto nonostante la risalenza temporale della condotta pregiudicante e in assenza di adeguato apprezzamento dei parametri di cui all’art. 133 cod.pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e definitivo l’accertamento di responsabilità.
Così deciso in Roma il 12 Ottobre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
COGNOME tkpresidente