Ricettazione e assegno falso: quando il reato sussiste
Il possesso di titoli di credito contraffatti apre scenari legali complessi, specialmente riguardo alla configurabilità del reato di Ricettazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il delicato confine tra il delitto punibile e il cosiddetto reato impossibile derivante da falso grossolano.
Nel caso in esame, un imputato era stato condannato per aver ricevuto un assegno postale risultato falso. La strategia difensiva si è basata sulla tesi che la contraffazione fosse talmente evidente da non poter ingannare nessuno, invocando l’applicazione dell’articolo 49 del Codice Penale.
La distinzione tra falso grossolano e ricettazione
La giurisprudenza è costante nel definire il falso grossolano come una manipolazione del vero che risulta immediatamente percepibile ictu oculi. Se un documento è palesemente artefatto, l’azione non è idonea a ledere la fede pubblica e, di conseguenza, non può integrare una fattispecie criminosa.
Tuttavia, nella fattispecie della Ricettazione, il focus si sposta sulla consapevolezza della provenienza illecita del bene. Se il titolo circola e ha la potenzialità di trarre in inganno il pubblico o gli operatori non specializzati, il reato rimane pienamente configurabile.
Il concetto di reato impossibile
Il reato impossibile si verifica quando l’azione è priva di efficacia causale. Nel contesto dei titoli di credito, ciò accade solo se la falsità è talmente macroscopica da escludere ogni possibilità di danno. Se invece la contraffazione richiede un’analisi tecnica o l’occhio di un esperto per essere svelata, il pericolo per l’ordine giuridico sussiste.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, confermando la validità delle motivazioni espresse nei gradi di merito. È stato accertato che l’assegno in questione non presentava anomalie rilevabili da chiunque a prima vista. La necessità di un controllo da parte di personale specializzato esclude automaticamente la natura grossolana del falso.
La Corte ha inoltre sottolineato che le contestazioni della difesa erano generiche e miravano a una rivalutazione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
Le motivazioni
La decisione si fonda sul principio per cui la grossolanità del falso deve essere valutata con criteri oggettivi e non soggettivi. Se il titolo ha una parvenza di validità tale da poter entrare nel circuito economico, la condotta di chi lo riceve consapevolmente integra il reato di Ricettazione. La mancanza di una prova evidente della falsità impedisce di derubricare il fatto a reato impossibile.
Le conclusioni
In conclusione, la protezione della fede pubblica e del patrimonio prevale quando la contraffazione non è immediatamente palese. Chi detiene o riceve titoli di dubbia provenienza corre rischi penali severi, inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e delle sanzioni in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorsi infondati. La verifica della qualità del falso rimane un elemento centrale per la strategia difensiva.
Quando un assegno falso configura il reato di ricettazione?
Il reato si configura quando un soggetto riceve o acquista un assegno di provenienza illecita, a meno che la falsità sia talmente evidente da essere riconosciuta da chiunque senza analisi tecniche.
Cosa accade se il falso è considerato grossolano?
Se il falso è grossolano, l’azione viene considerata inidonea a trarre in inganno e si configura il reato impossibile, che non comporta sanzioni penali per il fatto specifico.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
L’inammissibilità comporta il rigetto definitivo del ricorso, la conferma della condanna precedente e l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1541 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1541 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SCAFATI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 25644/2022
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di pr grado emessa nei confronti di NOME COGNOME COGNOME COGNOME pena ritenuta di giustizia reato di ricettazione di un assegno postale falso.
Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo difensore d fiducia, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione COGNOME ri configurabilità del reato di ricettazione, vertendosi in ipotesi di falso grossolano e, reato impossibile ex art. 49 comma 2 c.p.
Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure proposte Ed, invero, giudici del merito, con argomentazioni adeguate e del tutto prive RAGIONE_SOCIALE lame illogicità, hanno accertato la non grossolanità del falso in quanto immediatamente percep soltanto da personale specializzato e non ictu °cui/ da chiunque, indagine in fatto a fronte della quale il ricorrente formula RAGIONE_SOCIALE contestazioni del tutto generiche o, comunque, finalizz modo inammissibile, a sollecitare una lettura alternativa RAGIONE_SOCIALE emergenze processuali.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la co del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché al pagamento in favore della Cass RAGIONE_SOCIALE Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal rico determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Il Consigliere Estensore Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022
Il Presidente