Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 51163 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51163 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Sassari il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, del 15/11/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugNOME ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137 del 2020 succ. nnodd., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria del difensore AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato quella del Tribunale della medesima città pronunciata (all’esito del rito abbreviato) il giorno 6 maggio 2022, con la quale l’appellante NOME COGNOME era stato riconosciuto colpevole dei reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione e , previa concessione delle attenuanti generiche ed applicata la diminuente prevista per il rito, era stato condanNOME alla pena di anni due, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 3.200 di multa, con la confisca e distruzione di quanto in sequestro.
1.1. Le imputazioni riguardavano i reati di cui agli artt.2 e 7 1.899/67 (capo A), artt. 23, comma 3, 1.110/75 (capo B), art.648 cod. pen. (capo C), art.697 cod. pen. (capo D), art.635 cod. pen. (capo E) e di cui agli artt.612, comma 1 e 3, e 399 cod. pen.; fatti commessi ed accertati in Alghero il giorno 27 febbraio 2022.
1.2. I fatti sono stati ricostruiti, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo Pubblico ministero (utilizzabili in considerazione del rito scelto), da entrambi i giudici di merito nei seguenti termini. Il giorno 27 febbraio 2022, alle ore 11:50, una pattuglia della polizia di Stato in servizio di controllo del territorio, si era portata presso l’RAGIONE_SOCIALE Tronas’ sito in Alghero, INDIRIZZO per rispondere ad una richiesta di intervento avanzata dal titolare della struttura NOME NOME COGNOME, il quale aveva segnalato agli operanti che il cliente NOME COGNOME, in evidente stato di agitazione, stava letteralmente distruggendo la stanza n.202 mediante il lancio di alcuni suppellettili ed arredi dalla finestra della camera verso il sottostante giardino. Inoltre, il titolare dell’albergo aveva riferito che il COGNOME era stato anche visto impugnare un’arma da parte di un inserviente.
A questo punto gli agenti, dopo avere avuto la conferma di quanto riferito dal COGNOME, erano saliti al secondo piano dell’albergo dove era ubicata la stanza n.202 che risultava chiusa, ma nel corridoio avevano notato la presenza di alcuni arredi chiaramente appartenenti alla stanza medesima ed avevano udito provenire dall’interno di essa il rumore di vetri infranti.
1.3. A seguito della richiesta di intervento di altro personale, era sopraggiunto il sostituto commissario coordiNOMEre NOME COGNOME, che era riuscito a far desistere il COGNOME, il quale dopo circa dieci minuti aveva aperto la porta. La stanza si presentava totalmente a soqquadro, con frammenti di vetro sul pavimento e macchie ematiche sulle lenzuola, probabilmente dovute alle ferite del soggetto, il quale presentava piccole lacerazioni sulla pianta del piede e sulla mano destra.
1.4. Gli agenti avevano quindi proceduto ad una perquisizione della stanza e, all’interno di una borsa nera recante il logo ‘Alike’ appartenente al COGNOME, erano state rinvenute due pistole e due caricatori di cui uno completo di cartucce. Il soggetto pertanto era stato arrestato ed accompagNOME presso gli uffici del locale Commissariato, dove venivano svolti accertamenti attraverso la consultazione delle banche dati che consentivano di accertare che l’arma comune da sparo di marca Beretta TARGA_VEICOLO, avente matricola n.NUMERO_DOCUMENTO (carica con la cartuccia camerata ed il caricatore rifornito con ulteriori 6 cartucce di calibro 22 R) era stata oggetto di furto denunciato 1’8 settembre 2016; l’altra arma era una pistola a salve di marca Bruni, modello TARGA_VEICOLO auto calibro 8, modificata mediante la sostituzione della canna originaria in modo da renderla una vera e propria arma da fuoco.
In sede di convalida dell’arresto, cui era seguita la misura cautelare degli arresti domiciliari, NOME COGNOME si era avvalso della facoltà di non rispondere; egli si era limitato a rendere spontanee dichiarazioni con le quali aveva riferito di avere assunto sostanze alcoliche durante tutta la notte precedente ai fatti, da lui trascorsa in compagnia di una donna di nazionalità russa, e di avere poi assunto gli psicofarmaci di cui faceva normalmente uso.
Al risveglio la donna non c’era più ed egli aveva dichiarato di non ricordare alcunché di quanto avvenuto durante quelle ore.
1.5. La Corte di appello, come visto, ha ritenuto infondato l’appello proposto dall’imputato riguardante la sussistenza dei delitti di ricettazione (capo C), minacce (capo F) e danneggiamento (capo E), considerando provata la penale responsabilità dell’imputato rispetto a tali reati.
In particolare, con riferimento alla ricettazione, la Corte territoriale ha evidenziato che il reato presupposto (necessario per l’integrazione del reato ex
art.648 cod. pen.) emergeva pacificamente dagli atti di indagine e, in particolare, da quanto riportato nella comunicazione di notizia di reato del Commissariato della polizia di Stato di Alghero che aveva verificato, tramite verifica presso la banca dati interforze, che la pistola Beretta era stata oggetto di furto denunciato 1’8 settembre 2016 presso la stazione dei Carabinieri di Alghero. Non avendo l’imputato mai dedotto di avere acquistato legittimamente l’arma, la Corte di appello ha ritenuto che la prova della sussistenza dell’elemento soggettivo si ricavava dalla omessa indicazione della provenienza dell’arma.
Quanto al delitto di minacce, esso doveva considerarsi provato atteso che NOME COGNOME (inserviente dell’albergo), in sede di s.i.t., aveva dichiarato che dopo avere visto l’imputato gettare le suppellettili nel giardino, il NOME gli aveva chiesto quale sport praticasse e non avendo ricevuto risposta, era rientrato nella stanza e si era riaffacciato con la pistola in mano mimando il gesto di arretrare il carrello come a volere sparare.
Con riferimento al danneggiamento, la Corte distrettuale ha confermato la sussistenza del reato poiché anche gli arredi e le suppellettili di una camera di albergo devono intendersi come esposti alla pubblica fede per tutto il periodo in cui la stanza è occupata dall’ospite, non potendo il proprietario esercitare un diretto controllo sugli stessi durante tale arco temporale.
Avverso la predetta sentenza NOME AVV_NOTAIO, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp, att. cod. proc., insistendo per l’annullamento della stessa con riferimento alla ricettazione ed alle minacce.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi clell’art.606, comrna 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di motivazione per erronea valutazione e travisamento della prova con la conseguente insufficienza e manifesta illogicità della motivazione; al riguardo osserva che il dolo della ricettazione è stato desunto dalla mancata indicazione, da parte dell’imputato, delle circostanze nelle quali era entrato in possesso della pistola Beretta. Al contrario, secondo il ricorrente, non vi sarebbero elementi a conferma della responsabilità per la ricettazione mancando la prova che egli fosse a conoscenza della provenienza furtiva dell’arma, tenuto anche conto che la matricola non era stata abrasa.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta contraddittorietà della motivazione ed il travisamento della prova rispetto alle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, il quale non aveva mai dichiarato che l’imputato gli aveva puntato la pistola per minacciarlo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Deve infatti ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugNOME o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” (come nel caso di specie) e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis Cass. Sez. 5, Sentenza n.48050 del 02/07/2019, R .v. 277758).
Orbene, come chiarito in seguito, le critiche esposte dal ricorrente – pur lamentando il vizio della motivazione apparente ed illogica – riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa – in tutta evidenza – ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, quindi il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.
E’ costante, infatti, l insegnamento di questa Corte per cu il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugNOME va compiuto attraverso l’analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell’atto e della sua interna coerenza logicogiuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Così come va ribadito che l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare
percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24/11/1999 Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/200:3 Rv. 226074).
Ciò posto, si osserva che la Corte di appello, con motivazione congrua e non contraddittoria, ha confermato il giudizio di penale responsabilità dell’odierno ricorrente per i due delitti sopra indicati.
3.1. Con riferimento alla ricettazione deve ricordarsi che risponde del reato di ricettazione l’imputato che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsias natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso (Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120 – 01).
Orbene, la Corte di appello, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha ritenuto dimostrato l’elemento psicologico del reato per la mancata indicazione da parte dell’imputato di come egli fosse venuto in possesso della pistola Beretta, preferendo avvalersi della facoltà di non rispondere.
Pertanto il ricorrente, pur lamentando il vizio di motivazione e di travisamento della prova, suggerisce una (inammissibile) lettura alternativa degli elementi processuali coerentemente valutati dal giudice a quo.
3.2. Analogo ragionamento vale anche per le censure riguardanti le minacce poste in essere nei confronti di NOME COGNOME; come è noto in tema di delitto circostanziato, ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’arma, è necessario che il reo sia palesemente armato, ma non che l’arma sia addirittura impugnata per minacciare, essendo sufficiente che essa sia portata ir modo da poter intimidire, cioè in modo da lasciare ragionevolmente prevedere e temere un suo impiego quale mezzo di violenza o minaccia per costringere il soggetto passivo a subire quanto intimatogli (Sez. 3 – , Sentenza n. 7754 del 21/01/2021, Rv. 281006 – 02).
Orbeni la Corte territoriale, con motivazione non contraddittoria, ha ritenuto dimostrato tale delitto sulla base delle dichiarazioni dell’inserviente che aveva riferito che l’imputato – dopo avergli chiesto quale sport praticasse – era rientrato in stanza e si era riaffacciato impugnando una pistola e mimando il movimento di caricarla, tanto che la vittima era scappata impaurita.
Ne consegue che l’imputato – pur lamentando il vizio di motivazione e di travisamento della prova – anche in questo caso vorrebbe pervenire ad una differente valutazione degli elementi probatori, che costituisce una operazione non consentita in questa sede.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2023.