Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 50116 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50116 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CORATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
GUERRA
che ha concluso chiedendo
Il PG conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato NOME COGNOME del foro di TRANI in difesa di COGNOME NOME che conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 23 giugno 2022, con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani del 25 ottobre 2017, è stato condannato alla pena di anni due, mesi tre di reclusione ed euro 800,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi il 22 ottobre 2014 (e in epoca precedente e prossima) in Corato e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione:
detenzione illegale di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché aveva detenuto illegalmente due fucili, TARGA_VEICOLO. 12, occultati all’interno di un fienile di pertinenza dell’abitazione in suo uso;
ricettazione, ai sensi dell’art. 648 cod. pen., perché, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, aveva acquistato o ricevuto le suddette armi, di provenienza sconosciuta e non dimostrabile.
2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe accertato la riconducibilità dei fucili sequestrati all’imputato solo in forza delle dichiarazioni di NOME NOME, il quale, nella sua qualità di proprietario dell’area nella quale erano stat rinvenute le armi, sarebbe potuto essere il reale proprietario delle stesse. Il giudice di merito, inoltre, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione, avrebbe escluso la possibilità che le armi fossero appartenute a terzi soggetti, anche se vi era prova del fatto che le stesse erano state custodite in un luogo lontano dall’abitazione principale di COGNOME e facilmente accessibile a chiunque.
Il ricorrente, poi, contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di secondo grado avrebbe accertato una modalità di collocazione dei fucili errata, nel momento in cui, da una parte, ha affermato che uno dei due fucili era stato posto in «bella vista» sopra un carrello carico di paglia e, dall’altra, h ritenuto che il deposito a cielo aperto di uno dei fucili e la custodia dell’altro sotto una balla di fieno dimostravano la costante vigilanza che l’imputato aveva esercitato su tali oggetti.
In realtà, dalla lettura del verbale di perquisizione e sequestro dei Carabinieri, si evinceva che tutti e due i fucili erano stati rinvenuti occultati so la paglia, per quanto uno era stato occultato su un carrello.
Nel ricorso, inoltre, si evidenzia che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare quanto dedotto dalla difesa con memoria ritualmente depositata il 17 giugno 2022, nella quale era stato allegato un elaborato tecnico che aveva
chiarito come la distanza tra il luogo nel quale erano stati rinvenuti i fucili e luogo nel quale erano stati rinvenute le munizioni era di poco inferiore ai tre metri; pertanto, vi era prova del fatto che sia i fucili che le munizioni eran collocate molto distanti dall’abitazione dell’imputato ed era, quindi, altamente probabile che tali oggetti potessero essere stati depositati lì da terzi soggetti, non avendo l’imputato alcuna possibilità di monitorarli.
In sintesi, la Corte di appello avrebbe in maniera apodittica ricondotto il possesso delle stesse a COGNOME, solo in forza del fatto che, all’interno dell’abitazione dell’imputato erano state rinvenute alcune munizioni compatibili con le armi sequestrate.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 648 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe erroneamente accertato il reato di ricettazione dei fucili sequestrati, ritenendo sconosciuta la loro origine, nonostante tali armi presentavano regolare numero di matricola.
Il giudice di merito, invece, avrebbe dovuto prendere atto del fatto che il pubblico ministero non aveva compiuto alcuna indagine e che non vi era prova del reato in esame.
2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 99 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe confermato l’applicazione della circostanza aggravante della recidiva, senza fornire sul punto alcuna motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che le armi sequestrate erano state rinvenute all’interno del fienile di pertinenza dell’abitazione dell’imputato.
In ordine all’accertamento del reato in capo all’imputato, poi, elemento determinante era stato il rinvenimento all’interno dell’abitazione dell’imputato di otto cartucce, marca Fiocchi, TARGA_VEICOLO. 12, esplose e compatibili con i fucili sequestrati.
Dalla lettura del verbale di perquisizione e sequestro, inoltre, era emerso il rinvenimento di ulteriori cartucce, oltre al fatto che uno dei fucili era stato posto in pessimo stato d’uso, al di sopra di un carrello appendice.
Secondo il giudice di secondo grado, quindi, tali modalità di occultamento delle armi e delle cartucce rendevano del tutto inverosimile la ricostruzione dei fatti offerta dalla difesa, secondo la quale terzi soggetti, anche per semplici ragioni venatorie, avrebbero potuto essere i reali detentori delle armi. Sul punto, il Collegio condivide la linea interpretativa tracciata da questa Corte, secondo la quale l’epilogo decisorio non può difatti essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati d giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148).
D’altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione al reato in esame: i giudici della cognizione hanno esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a COGNOME.
Secondo entrambi i giudici della cognizione, infatti, le modalità di occultamento (per le quali un fucile era stato custodito al di sotto di una balla di fieno e l’altro posto sopra un carrello sotto la paglia) erano la prova del rapporto diretto tra l’imputato e le armi sequestrate; pertanto, la Corte di appello ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto secondo il quale, per la configurazione del delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo, è necessaria una relazione stabile del soggetto con la stessa, in quanto il concetto di detenzione per sua natura implica un minimo di permanenza del rapporto materiale tra il detentore e l’oggetto detenuto ed un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene da parte dell’agente (Sez. 1, n. 42886 del 20/12/2017, dep. 2018, Gasparro, Rv. 274380).
Si evidenzia, infine, che la doglianza circa la dedotta mancata considerazione della memoria depositata dalla difesa e delle relative allegazioni è del tutto infondata, posto che la Corte di appello ne ha tenuto conto nella sua sentenza. In ogni caso, il ricorrente non indica con chiarezza in che modo tale documento avrebbe potuto scardinare il tessuto logico della sentenza impugnata, posto che la distanza tra le armi e le munizioni rinvenute e l’abitazione è una circostanza della quale ha tenuto conto il giudice di merito.
Sul punto, questa Corte aderisce all’orientamento secondo cui l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse
confutazione da parte del giudice, determini una nullità, anche in considerazio del fatto che tale particolare sanzione è sempre prevista in termini di tassati non è in alcun modo sancita dall’art. 121 cod. proc. pen., che pure dà alle par facoltà di depositare atti nel corso del giudizio, né da altre disposizioni del di rito.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Il giudice di primo grado aveva accertato il reato di ricettazione dei f sequestrati in forza del fatto che l’imputato non aveva saputo fornire prova s provenienza delle armi, nonché in forza delle modalità di conservazione dell stesse, e l’imputato, che aveva presentato specifico motivo di appello sul punt stato condannato anche in secondo grado.
Come correttamente rilevato nel ricorso, però, dalla lettura della sentenza appello, non è possibile capire quali siano state le motivazioni in forza delle il giudice di secondo grado ha ritenuto infondata tale doglianza: nella sent impugnata, infatti, la Corte territoriale si riferisce al reato ex art. 648 cod. pen. solo in sede di dosimetria della pena.
1.3. Il terzo motivo di ricorso è assorbito per l’accoglimento del seco motivo. In sede di rinvio il giudice, all’esito del giudizio in punto di respons in ordine al capo b), dovrà eventualmente rideterminare la pena, motivando anche sul trattamento sanzionatorio e alla conseguente determinazione della pena.
In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte annullare la sentenza impugnata con rinvio al giudice competente, limitatamente al capo di cui al reato ex art. 648 cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo b) e rinvia per nuovo giudizio su tale capo e la conseguente determinazione della pen ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 26/09/2023