Ricettazione e Ricorso per Cassazione: Quando l’Appello è Inammissibile
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso per Cassazione in materia di ricettazione, confermando un principio consolidato: i motivi di ricorso non possono essere una mera riproposizione delle argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di merito. Quando ciò accade, il ricorso viene dichiarato inammissibile. Analizziamo la decisione per comprendere le ragioni giuridiche e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un soggetto condannato in primo e secondo grado per il reato di ricettazione. L’imputazione verteva sull’aver ricevuto un assegno di provenienza illecita, in quanto falsificato. L’imputato, non soddisfatto della decisione della Corte d’Appello, ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso e la tesi difensiva
La difesa dell’imputato ha basato il proprio ricorso su un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione. In sostanza, si sosteneva che l’imputato non avrebbe dovuto essere condannato per ricettazione, ma, al più, per concorso nel reato presupposto, ovvero la falsificazione dell’assegno. Secondo questa tesi, la sua partecipazione al reato di falso avrebbe escluso la configurabilità del successivo e autonomo delitto di ricettazione. L’obiettivo era ottenere una riqualificazione del fatto che potesse portare a un esito più favorevole.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Ricettazione
La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato come le argomentazioni presentate non fossero nuove, ma costituissero una “pedissequa reiterazione” di quelle già esaminate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso così formulato, secondo la Corte, è solo apparentemente specifico e si traduce in una critica generica e fattuale alla sentenza impugnata, anziché in una censura su un errore di diritto.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la propria decisione su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, ha ribadito che il ricorso di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. L’imputato, infatti, chiedeva alla Corte una ‘rilettura’ degli elementi di prova per dimostrare la sua partecipazione alla falsificazione, un’attività di valutazione dei fatti che è riservata esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La Cassazione, come giudice di legittimità, ha il solo compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non di ricostruire i fatti.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che i giudici d’appello avevano già fornito una motivazione congrua, logica e priva di vizi giuridici. Avevano spiegato chiaramente perché le prove raccolte dimostravano la colpevolezza per il reato di ricettazione e, al contempo, non provavano un coinvolgimento diretto dell’imputato nella falsificazione dell’assegno. Di fronte a una motivazione così solida, la semplice riproposizione delle stesse doglianze si rivela inefficace e rende il ricorso inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito per chi intende presentare ricorso per Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito. Per avere una possibilità di successo, è necessario individuare specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata, come un’errata interpretazione di una norma di legge o una contraddizione manifesta nella motivazione. La semplice riproposizione di argomenti fattuali già respinti è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera e pedissequa ripetizione di quelli già dedotti e respinti nel giudizio d’appello. Inoltre, le argomentazioni miravano a una rivalutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Qual è la differenza tra concorso nel reato di falso e ricettazione secondo la Corte?
La Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito, secondo cui non era emersa la prova della partecipazione dell’imputato alla falsificazione dell’assegno (reato presupposto). Era invece provato che egli avesse ricevuto l’assegno già falsificato per trarne profitto, configurando così il reato di ricettazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non ha il potere di effettuare una ‘rilettura’ degli elementi di fatto che sono a fondamento della decisione. La sua funzione è quella di giudice di legittimità, ovvero di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di riesaminare il merito della causa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40107 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40107 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di ricettazione, per il mancato riconoscimento del concorso del ricorrente nel reato presupposto (artt. 485 e 491 cod. pen.), non è deducibile in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e risultando, peraltro, costituiti da mere doglianze in punto di fatto;
considerato che i giudici di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici hanno congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si vedano, in particolare, le pagine da 2 a 4, paragrafo 5, della sentenza impugnata, ove si rileva come la corretta qualificazione giuridica del fatto contestato all’imputato a titolo di ricettazione risultasse accertata in base alle evidenze probatorie, non essendo, per contro, emersa l’asserita partecipazione dello stesso alla falsificazione dell’assegno emesso dalla persona offesa);
che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, i esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente