Ricettazione DVD: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in sede di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. Il caso in esame riguardava una condanna per ricettazione DVD e altri supporti magnetici, dove l’imputato contestava la propria responsabilità cercando una nuova valutazione delle prove. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le ragioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Il Ritrovamento di Migliaia di Supporti Duplicati
La vicenda giudiziaria trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello a carico di un individuo per il reato di ricettazione, previsto dall’articolo 648 del codice penale. Durante una perquisizione presso la sua abitazione, le forze dell’ordine avevano rinvenuto un’enorme quantità di CD e DVD, stimata nell’ordine delle migliaia.
Questi supporti, contenenti opere audiovisive e musicali duplicate e contraffatte, erano accatastati in ogni stanza, sia per terra che a ridosso delle pareti. Tra il materiale sequestrato erano presenti anche numerose copie dello stesso titolo, un elemento che ha da subito indebolito qualsiasi ipotesi di uso personale.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che non fosse stata raggiunta la prova della sua responsabilità. In particolare, ha lamentato che non fosse stato dimostrato che non fosse lui l’autore del reato presupposto (la contraffazione) e che non avesse egli stesso masterizzato i supporti.
L’Analisi della Cassazione sulla Ricettazione DVD
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando come le censure mosse dall’imputato fossero sostanzialmente di fatto. Il ricorrente, infatti, non contestava una violazione di legge, ma riproponeva le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, sollecitando una nuova e più favorevole lettura delle prove. Questo tipo di valutazione è precluso in sede di legittimità.
La Distinzione tra Giudizio di Fatto e di Legittimità
La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo è quello di ‘giudice della legge’ (giudice di legittimità) e non ‘giudice del fatto’. Non può, quindi, riesaminare le prove e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e fondata su elementi oggettivi, come le fotografie scattate dalla polizia giudiziaria che documentavano l’ingente quantità di materiale.
L’Irrilevanza della Tesi Difensiva
La tesi difensiva, secondo cui l’imputato avrebbe potuto duplicare personalmente le opere per uso personale, è stata ritenuta incredibile. L’elevatissimo numero di supporti e la presenza di molteplici copie dello stesso titolo sono stati considerati elementi univoci a sostegno dell’accusa di ricettazione DVD. Inoltre, l’imputato non ha mai fornito una giustificazione plausibile per il possesso di tale materiale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato l’inammissibilità del ricorso sulla base dei seguenti punti chiave:
1. Natura Fattuale delle Censure: Le critiche del ricorrente miravano a una riconsiderazione del merito della vicenda, attività non consentita in Cassazione.
2. Logicità della Motivazione d’Appello: La sentenza di secondo grado era ben motivata, logica e basata su prove concrete (risultanze dibattimentali, fotografie), rendendola non censurabile in sede di legittimità.
3. Inverosimiglianza della Tesi Difensiva: L’enorme quantità di CD e DVD sequestrati è stata ritenuta oggettivamente incompatibile con la destinazione a un uso personale, configurando chiaramente il reato di ricettazione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza sulla Ricettazione DVD
Questa ordinanza conferma che la detenzione di un numero spropositato di supporti audiovisivi contraffatti integra il reato di ricettazione e che la giustificazione dell’uso personale è difficilmente sostenibile di fronte a tali quantità. Dal punto di vista processuale, la decisione ribadisce con forza che il ricorso per cassazione deve concentrarsi su questioni di diritto (violazioni di legge, vizi di motivazione gravi) e non può essere utilizzato come un ulteriore tentativo di rivedere l’accertamento dei fatti. La conseguenza dell’inammissibilità è stata, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha sollevato questioni sulla corretta applicazione della legge, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non è consentita in sede di Cassazione.
La detenzione di un gran numero di DVD contraffatti può essere giustificata con l’uso personale?
Secondo la Corte, no. La detenzione di un numero elevatissimo di supporti, nell’ordine di migliaia e con più copie dello stesso titolo, è stata considerata incompatibile con l’uso personale e un chiaro indizio del reato di ricettazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, oltre alla conferma della condanna, l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese del procedimento e di versare una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3481 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3481 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 24/05/1971
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
NOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all’art.648 cod. pen., deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all’affermazio della responsabilità, non essendo stata acquisita la prova che egli non sia l’autore del re presupposto, e non abbia egli stesso proceduto alla masterizzazione dei DVD detenuti, duplicati e contraffatti.
Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Cort territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una nuova lett delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai .Giudici di merito, sollecitandone u valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimit doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congru fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quind t non censurabile. La Corte,COGNOME*, ha richiamato le foto effettuate dalla polizia giudiziaria, quali si evince l’elevatissimo numero di cd e dvd detenuti dal ricorrente in ogni stanza della abitazione, accatastati per terra e a ridosso delle pareti, nell’ordine di migliaia, escludend l’imputato abbia riprodotto per uso personale tali supporti magnetici, considerata anche presenza di più copie del medesimo tipo. Peraltro, neppure il ricorrente ha fornito alcu giustificazione in ordine al possesso di tali supporti magnetici sequestrati, o affermato di es l’autore della duplicazione, sicché non è credibile la tesi difensiva secondo la quale sia sta stesso imputato a duplicare le opere audio visive contenute nei CD DVD rinvenuti nella sua abitazione.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’on delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 04/10/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente