Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40998 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40998 Anno 2025
Presidente: NOME
Data Udienza: 03/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 03/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza in data 18/06/2025 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; preso atto che l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, non ha depositato conclusioni scritte
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 03/06/2021 dal Tribunale di Napoli, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME con riferimento al delitto di cui all’art. 474 cod. pen contestato al capo 1) di imputazione in quanto estinto per intervenuta prescrizione e ha confermato il giudizio di responsabilità per il residuo addebito di ricettazione di beni con marchi e segni distintivi contraffatti di cui capo 2), con conseguente rideterminazione della pena inflitta in anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, così si legge nel dispositivo della sentenza impugnata depositata, con motivazione contestuale, all’esito dell’udienza celebrata in data 18/06/2025 nella forma della trattazione scritta.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento agli artt. 648 e 712 cod. pen. e vizio di motivazione per mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione di incauto acquisto, estinta per intervenuta prescrizione già al momento della pronuncia della sentenza impugnata.
Dagli esiti della attività di osservazione svolta dalla polizia giudiziaria non risulta che
l’imputato abbia posto in vendita la merce sequestrata, emerge semplicemente che questi aveva consegnato una valigia contenente i capi di abbigliamento con marchio contraffatto ad un soggetto extracomunitario, il che consente di affermare che il borsone apparteneva a quest’ultimo, con momentanea custodia da parte dell’imputato. Trattandosi pertanto di una detenzione per conto di terzi, secondo la difesa ricorrente la Corte di appello avrebbe dovuto ricondurre il fatto nell’alveo dell’incauto acquisto, fattispecie che non può escludersi in ragione della mancata giustificazione da parte di COGNOME della disponibilità della merce, come affermato dal collegio di merito, in quanto ciò costituirebbe un improprio ribaltamento dell’onere della prova.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata assoluzione dell’imputato per particolare tenuità del fatto.
La Corte di appello ha omesso di valutare le deduzioni difensive sviluppate nell’atto di appello a sostegno della applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., in particolare non ha considerato la macroscopica grossolanità della contraffazione a fronte della quale la polizia giudiziaria non aveva disposto, in quanto superfluo, alcun accertamento tecnico volto a verificare la falsità dei segni distintivi apposti sulla merce.
2.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche.
Anche in relazione a tale profilo, la Corte di appello ha omesso di motivare in modo adeguato, non confrontandosi con le argomentazioni svolte nell’atto di appello ove si richiamava la personalità dell’imputato e le sue condizioni familiari e sociali.
2.4. Con il quarto motivo, la difesa ricorrente deduce che la Corte di appello Ł incorsa in macroscopico errore materiale indicando in dispositivo una pena di anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, diversamente da quanto affermato in motivazione ove la stessa, in ragione della parziale riforma della sentenza di primo grado, Ł stata correttamente indicata in mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo di ricorso Ł, in parte, non consentito e, per altra parte, manifestamente infondato.
Il dedotto vizio motivazionale in punto di mancata riqualificazione giuridica del fatto nella contravvenzione di incauto acquisto non Ł deducibile.
Va richiamato, al riguardo, il principio affermato da questa Corte nella sua composizione piø autorevole secondo cui ‘in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche, nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l’intervenuta violazione di legge’ (SU, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027).
Quanto, invece, alla prospettata erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 648 e 712 cod. pen., la censura Ł ictu oculi priva di pregio.
La Corte di appello (pag. 3 della sentenza impugnata) ha correttamente configurato a carico dell’imputato la condotta materiale di cui all’art. 648 cod. pen. richiamando, in punto di fatto, gli esiti del servizio di osservazione eseguito dalla polizia giudiziaria nel corso del quale
costui era stato visto consegnare ad un cittadino extracomunitario la valigia contenente i capi di abbigliamento con segni distintivi pacificamente contraffatti, così palesando di avere la piena e personale disponibilità di beni compendio di delitto che, logicamente, ne presuppone, a monte, la ricezione.
Il collegio di merito ha poi ritenuto provata la consapevolezza in capo all’odierno ricorrente della provenienza delittuosa della merce che Ł stata correttamente desunta, sul piano logico, dalla assenza di giustificazioni in ordine alla materiale disponibilità della stessa che risultava priva di imballaggio originale, di cartellini identificativi e non corredata dalla documentazione d’acquisto.
Si tratta di un costrutto argomentativo aderente all’ormai consolidato indirizzo ermeneutico, dettato dalla giurisprudenza di questa Corte (che qui si ribadisce) secondo cui la circostanza che l’imputato sia stato trovato nella disponibilità di un bene provento di delitto e non abbia fornito alcuna attendibile giustificazione in ordine a tale possesso, integra il dolo del delitto di ricettazione (configurabile anche nella forma eventuale), perchØ rivelatrice di una volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede ( ex multis Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013, COGNOME, Rv. 257983; Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012 Pomella, Rv. 252285; Sez. 2, n. 41423 del 27/10/2010, Tenne, Rv. 248718; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265).
Tale principio, diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un vulnus alle guarentigie difensive, in quanto Ł la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell’indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della res , il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713). Non si richiede, in tal modo, all’imputato di provare la provenienza del possesso della cosa, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell’origine di tale disponibilità, assolvendo non ad un onere probatorio, bensì di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice di merito e comunque valutabili dallo stesso secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U. n. 35535 del 12.7.2007, Ruggiero, Rv. 236914, in motivazione).
Dalla prova della piena consapevolezza in capo all’imputato in ordine alla provenienza delittuosa della merce sequestrata, la Corte di appello ha fatto discendere l’esclusione dei presupposti per l’invocata riqualificazione del fatto nella fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 712 cod. pen. e tale assunto Ł del tutto corretto in quanto il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza consiste proprio nell’elemento psicologico nel senso che nel primo caso l’agente, come nella specie, ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta (o comunque si rappresenta la concreta possibilità in tal senso, con relativa accettazione del rischio), mentre, nel secondo caso, si configura una condotta colposa e cioŁ una mera mancanza di diligenza nel verificare l’origine del bene(Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 246324, successivamente Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, COGNOME, Rv. 257237; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. n. 270179).
2. Il secondo motivo di ricorso Ł del generico.
In primo luogo, il dedotto vizio motivazionale Ł denunciato in via cumulativa (v. pag. 4 dell’atto di impugnazione), sicchŁ – già come prospettato- non Ł consentito (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, non massimata sul punto, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della
decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l’onere – sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica).
In secondo luogo, la censura Ł comunque totalmente priva di confronto con la motivazione della sentenza impugnata (pagine 3 e 4) che ha escluso la particolare tenuità del fatto non con riferimento al profilo della entità del danno o del pericolo derivante dall’illecito, ma ha, invece, ravvisato la condizione ostativa della abitualità di comportamento alla luce delle tre condanne irrevocabili a carico dell’imputato, di cui due per reati contro il patrimonio e, dunque della medesima indole e, altresì, alla stregua di quelle riportate successivamente al fatto oggetto di giudizio.
Tale assunto Ł pienamente conforme al principio affermato da questa Corte nella sua piø autorevole composizione secondo cui, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il comportamento Ł abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti della stessa indole, oltre a quello oggetto del procedimento (SU, n. 13681 del 25/02/2026, Tushaj, Rv. 266591).
Il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, Ł altrettanto generico in quanto anche tale vizio motivazionale Ł denunciato in via cumulativa (v. pag. 5 del ricorso) e, comunque, si palesa manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha escluso il riconoscimento di attenuanti generiche per assenza di elementi positivamente valutabili in tal senso.
Tale costrutto argomentativo – considerata anche la a-specificità del motivo di appello proposto con il quale si invocava la diminuente in ragione della personalità dell’imputato e delle sue condizioni di vita familiare e sociale non meglio specificate (pag. 8 del gravame) si reputa adeguato.
Al riguardo, va ribadito il consolidato orientamento di questa Corte per il quale l’applicazione della diminuente prevista dall’art. 62 bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente alla assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell’imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv 283489; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986).
4. E’ invece fondato il quarto motivo di ricorso.
La Corte di appello Ł effettivamente incorsa nel denunciato errore avendo indicato in dispositivo, con riferimento al residuo addebito di ricettazione, una pena pari a 2 anni di reclusione ed euro 1.000,00 di multa che Ł ben superiore a quella irrogata dal giudice per l’udienza preliminare per il delitto di ricettazione e la Corte d’appello non aveva il potere di modificare in peius la sentenza di primo grado, essendo il gravame proposto dal solo imputato; in motivazione, invece, l’entità della stessa Ł stata correttamente indicata in mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa e cioŁ in misura esattamente corrispondente alla statuizione di primo grado.
Va richiamato il principio (condiviso da questo Collegio) per cui il contrasto tra dispositivo e motivazione si risolve con la logica prevalenza dell’elemento decisionale, in
quanto immediata espressione della volontà decisoria, su quello giustificativo; tale regola può, tuttavia, essere derogata a condizione che – come nel caso di specie- questo sia viziato da un errore materiale obiettivamente rilevabile e va comunque contemperata con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione la quale conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e, pertanto, può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso ( Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022- dep. 2023, Almanza, Rv. 284057; Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018- dep. 2019, B., Rv. 275690; Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017, Tronci, Rv. 269375).
Può quindi procedersi alla correzione della difformità tra la motivazione ed il dispositivo in calce secondo la procedura prevista dall’art. 619 cod. proc. pen. non implicando tale emenda alcun giudizio valutativo con la conseguenza che il dispositivo va rettificato nel senso che dove Ł indicata la pena di anni 2 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa deve leggersi ‘ mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa’.
P.Q.M.
Rettifica il dispostivo della sentenza impugnata nel senso che dove e’ indicata la pena di anni 2 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa deve leggersi “mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa”. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto
Così Ł deciso, 03/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME
NOME COGNOME