Ricettazione e Dolo Eventuale: La Cassazione sul Rischio Accettato
Il reato di ricettazione non scatta solo quando si ha la certezza della provenienza illecita di un bene, ma anche quando si accetta consapevolmente il rischio che lo sia. È questo il principio della ricettazione dolo eventuale, ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9119/2024. La Suprema Corte ha chiarito i confini tra la condotta delittuosa e la semplice negligenza, affrontando anche un’importante questione di giurisdizione per merci provenienti dall’estero.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato, condannato nei gradi di merito per il reato di ricettazione. L’accusa era quella di aver ricevuto beni di provenienza delittuosa, specificamente prodotti con marchi contraffatti. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due argomenti principali: l’errata applicazione della legge penale, sostenendo la mancanza di prove sulla sua consapevolezza dell’origine illecita della merce, e il difetto di giurisdizione del giudice italiano, poiché la merce sarebbe stata acquisita all’estero.
La Giurisdizione Italiana nel Reato di Ricettazione
Uno degli aspetti più interessanti della decisione riguarda la giurisdizione. L’imputato sosteneva che, essendo la ricettazione avvenuta in Cina, il processo non avrebbe dovuto svolgersi in Italia. La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi come manifestamente infondata. Richiamando un principio consolidato, i giudici hanno affermato che la giurisdizione italiana è radicata ogni qualvolta anche solo una frazione della condotta criminale si verifica sul territorio nazionale. Nel caso di specie, la Corte di merito aveva accertato che la ricezione materiale della merce si era consumata in Italia. Questo frammento di condotta, avvenuto nel nostro Paese, è stato ritenuto sufficiente a collegare l’intero fatto all’ordinamento italiano, rendendo pienamente legittima l’azione del giudice penale.
La Ricettazione per Dolo Eventuale: Quando Si Configura?
Il cuore della pronuncia risiede nella distinzione tra dolo eventuale e semplice colpa. La Corte ha chiarito che per integrare il delitto di ricettazione dolo eventuale, non è necessaria la certezza assoluta della provenienza illecita della cosa. È sufficiente che l’agente si rappresenti la concreta possibilità di tale provenienza e, ciononostante, accetti il rischio, decidendo ugualmente di compiere l’operazione.
I giudici hanno sottolineato come la natura dei beni, le modalità di acquisto e altre circostanze concrete possano essere elementi decisivi per desumere tale stato psicologico. Questo si differenzia nettamente dalla mera mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece caratterizza l’ipotesi contravvenzionale, meno grave, dell’acquisto di cose di sospetta provenienza.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le censure relative alla sussistenza del reato sono state considerate aspecifiche e ripetitive di argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. La Suprema Corte ha ribadito di non avere il potere di effettuare una nuova valutazione delle prove, ma solo di verificare la correttezza logica e giuridica della motivazione della sentenza impugnata. In questo caso, la motivazione della Corte territoriale è stata giudicata esente da vizi, logica e coerente con le risultanze processuali. I giudici di merito avevano correttamente applicato i principi giurisprudenziali in materia, spiegando in modo convincente perché l’imputato non potesse ignorare la provenienza illecita dei beni, quanto meno a titolo di dolo eventuale.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti spunti di riflessione. In primo luogo, consolida il principio secondo cui la giurisdizione italiana si estende a reati la cui condotta, anche solo in parte, si realizza in Italia, un criterio fondamentale nell’era della globalizzazione dei commerci. In secondo luogo, traccia una linea netta sulla responsabilità penale nell’acquisto di beni: chi accetta consapevolmente il rischio che un prodotto possa derivare da un crimine, pur di concludere un affare, commette il grave delitto di ricettazione e non una semplice contravvenzione. La decisione serve da monito sulla necessità di una maggiore diligenza e consapevolezza nelle transazioni commerciali, poiché l’ignoranza ‘colpevole’ non è una scusante valida di fronte alla legge penale.
Quando si configura il reato di ricettazione con dolo eventuale?
Si configura quando l’agente, pur non avendo la certezza assoluta, ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza. La natura dei beni e le modalità di acquisto sono elementi chiave per accertare questa consapevolezza.
Perché il giudice italiano ha giurisdizione se la merce illecita proviene dall’estero?
La giurisdizione italiana sussiste perché la condotta di ricezione della merce di provenienza delittuosa si è consumata nel territorio dello Stato italiano. Secondo la Cassazione, è sufficiente che anche solo un frammento della condotta criminosa avvenga in Italia per radicare la competenza del giudice nazionale.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti e le prove del processo?
No, la Corte di Cassazione non ha il potere di effettuare una nuova valutazione delle prove o una rilettura dei fatti. Il suo compito è limitato a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza entrare nel merito delle scelte probatorie fatte dai giudici dei gradi precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9119 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9119 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo, terzo e quarto motivo di impugnazione con i quali il ricorrente lamenta l’erronea applicazione dell’art. 648 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione sono aspecifici in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai pote della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
rilevato, in particolare, che i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni de loro convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione nonché confutando correttamente le doglianze difensive relative all’ipotizzato coinvolgimento dell’imputato nella contraffazione del marchio presente sui beni di provenienza delittuosa di cui al capo di imputazione (vedi pagine 4 e 5 della sentenza impugnata). I giudici di appello hanno fatto buon uso dell’univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui la natura dei beni detenuti e le modalità di acquisto consentono di escludere che l’imputato ne ignori la provenienza illecita, quanto meno a titolo di dolo eventuale; siffatta valutazione, non rivedibile nel merito in questa sede, è coerente con l insegnamento di questa Corte secondo cui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 – 01, Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Memishaj, non massimata). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice italiano in quanto la ricettazione s sarebbe consumata in Cina è manifestamente infondato. La Corte di merito con percorso argomentativo ineccepibile ha chiarito che la condotta di ricezione della merce di provenienza delittuosa si è consumata in Italia (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). I giudici di appello hanno dato seguito al principio di diritto secondo cui deve essere affermata la giurisdizione italiana quando nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, il cui oggettivo rilievo, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo,
154. R.G. 33405- 2023
apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero (Sez. 5, n. 570 del 08/11/2016, COGNOME, Rv. 268599 – 01).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
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