Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26353 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26353 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a Pescia il 30/1/2024 avverso l’ordinanza resa il 23 aprile 2025 dal Tribunale di Rimini visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME sentito il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, Sentito l’avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Rimini ha respinto la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME e per l’effetto ha confermato il decreto emesso il 25 Marzo 2025 dal GIP del Tribunale di Rimini, con cui è stato disposto il sequestro preventivo dell’autovettura Nissan Micra, provento del delitto di truffa in danno di NOME COGNOME, meglio precisata nel corpo della motivazione, nel procedimento a carico di NOMECOGNOME indagato in ordine al reato di ricettazione.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’indagato, deducendo un unico motivo:
violazione degli artt.321 e 125 cod.proc.pen. per assenza di motivazione e motivazione apparente sul fumus del delitto di ricettazione, in quanto il Tribunale ha affermato la sussistenza di indizi del delitto ipotizzato, valorizzando le modalità comportamentali tenute dall’indagato che rivelerebbero la consapevolezza dell’origine delittuosa dell’auto oggetto del sequestro preventivo.
In particolare il Tribunale ha evidenziato la cadenza temporale intercorsa tra l’acquisto e la vendita da parte del COGNOME; le modalità di conclusione del contratto di acquisto dalla sua dante causa e la notevole diversità di prezzo praticato rispetto a quanto pagato. COGNOME infatti ha proceduto all’acquisto del veicolo il giorno 15 Marzo e cioè appena il giorno dopo l’acquisto da parte della COGNOME, che era divenuta proprietaria grazie a una truffa consumata in danno del COGNOME.
Il Collegio ha osservato che è anomalo che COGNOME, commerciante del settore, abbia pagato il corrispettivo di 6.000 C, senza richiedere neppure una quietanza al venditore, soggetto a lui sconosciuto sino a quel momento; un’ulteriore anomalia sarebbe costituita dalla diversità tra il prezzo pagato da COGNOME per l’acquisto del veicolo e quello richiesto per la successiva rivendita. Si tratta, a giudizio del ricorrente, di dati di valenza neutra mentre il Tribunale non ha considerato le specifiche censure opposte dalla difesa sulla sussistenza del fumus commissi delitti, in quanto il collegio ha omesso di valutare che COGNOME ha acquistato il veicolo dopo aver visto un annuncio di vendita sul sito web Subito.it; ha concluso una veloce trattativa telefonica che si è perfezionata il giorno successivo; il passaggio di proprietà è avvenuto sabato 15 marzo, il giorno successivo alla truffa e quello in cui il proprietario della vettura presentava querela. Emerge dagli atti che per l’acquisto del veicolo COGNOME ha corrisposto l’importo totale di 6.400 C come risulta dall’atto di vendita esibita dal COGNOME ai Carabinieri di Riccione; poiché l’imputato ha acquistato il veicolo con l’intenzione di rivenderlo non è affatto sorprendente che lo abbia commercializzato sulla piattaforma Subito.it, subito dopo averlo comprato. Allo stesso modo non assume carattere sintomatico della sua malafede la circostanza che abbia proposto la vendita ad un prezzo di gran lunga superiore a quello pagato per il suo acquisto.
In conclusione ritiene il ricorrente che gli elementi che il Tribunale ha ritenuto sintomatici della consapevolezza da parte dell’indagato della provenienza illecita del veicolo non siano affatto significativi e che pertanto il provvedimento risulta affetto da motivazione inidonea e tale da configurarsi apparente.
2.1 Con memoria trasmessa il 26/6/2025, l’avv. COGNOME ha replicato alla requisitoria scritta trasmessa con memoria del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile poiché deduce un unico motivo non consentito, in quanto pur avendo formalmente dedotto la violazione di legge per assenza di motivazione, in realtà sviluppa delle considerazioni che tendono a contestare le singole argomentazioni svolte dal Tribunale del riesame e pertanto contesta vizi della motivazione o addirittura censure di merito, considerato che invoca una diversa valutazione delle risultanze processuali, correttamente esposte e valutate dal Collegio del riesame nell’ambito di una motivazione non apparente, a sostegno del fumus del reato contestato.
Giova ribadire in questa sede che in tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l’inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell’art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha osservato che siffatte misure condividono l’identico limite relativo al sindacato di legittimità sussistente nel procedimento di prevenzione). (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME Rv. 269119 – 01)
Il Tribunale ha correttamente valorizzato gli indici sintomatici della consapevolezza da parte del ricorrente della provenienza illecita del veicolo acquistato, ma va ricordato che la ricettazione è sostenuta anche dal dolo eventuale e cioè dalla accettazione del rischio che la vettura oggetto dell’acquisto fosse provento di delitto e il brevissimo lasso di tempo intercorso tra l’acquisto della vettura da parte della dante causa, quale provento del delitto di truffa in danno del Portera, e la vendita al COGNOME, appena 24 ore, giustifica le considerazioni formulate dall’ordinanza in merito alla buona fede del COGNOME; questi peraltro sostiene di avere individuato l’autovettura tramite un avviso su Subito.it, mentre tale ricostruzione non sembra verosimile, stante il brevissimo lasso di tempo tra il momento in cui la vettura era stata acquistata per effetto della truffa, il giorno prima dell’acquisto, e il momento in cui è stata poi ceduta al COGNOME.
In presenza di una motivazione congrua alle emergenze processuali e di certo non apparente, le censure formulate dal ricorrente in ordine al fumus del delitto sono manifestamente infondate.
Per le considerazioni sin qui esposte, si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella presentazione della impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 2/7/2025