Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34472 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34472 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. 1317 sez.
NOME COGNOME
NOME COGNOME
UP – 10/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
-Relatore-
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
COGNOME NOME, nato a Cava De’ Tirreni il DATA_NASCITA.
Avverso la sentenza del 21/03/2025 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le argomentate conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto
Procuratore generale, AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso;
lette le conclusioni scritte, accompagnate da memoria di replica alle conclusioni del P.g., trasmesse a mezzo p.e.c. in data 6 ottobre 2025 dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno, per quel che in questa sede rileva, ha confermato la sentenza di condanna -alla pena ritenuta di giustizia- emessa in data 08 maggio 2024 dal Tribunale di Vallo della Lucania, avverso la quale era stato proposto appello nell’interesse di NOME COGNOME.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi di doglianza in appresso sinteticamente indicati, secondo quanto prescrive l’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nella misura in cui la Corte d’Appello ometteva completamente di valutare la rilevanza probatoria della bolla di consegna della merce del 20 aprile 2012; travisava il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste NOME COGNOME; svolgeva le proprie argomentazioni in ordine ai rapporti intercorrenti tra l’imputato e t a l e NOME COGNOME sulla base di informazioni non ricavabili dagli atti processuali o confliggenti con il contenuto degli stessi.
2.2 Con il secondo motivo di ricorso, è stata dedotta l’erronea applicazione della legge penale, nonché la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 648 cod. pen., per avere il Giudice di merito omesso la valutazione della rilevanza probatoria della bolla di consegna della merce del 20/04/2012 ed anche travisato le dichiarazioni rese dal teste a discarico.
2.3. Con il terzo motivo, la Corte di merito non avrebbe reso congrua motivazione in ordine alla prova del dolo che deve coprire anche la condotta di ricezione del titolo contraffatto, nei termini della consapevolezza della provenienza da delitto dello stesso.
2.4. Con il quarto motivo, si deduce omessa valutazione della causa estintiva del reato (prescrizione) intervenuta già prima della decisione di appello.
2.5. Con il quinto motivo, la difesa censura ancora la sentenza impugnata, nella parte in cui, nulla avendo argomentato in riferimento alla prova documentale offerta con la bolla di consegna della merce, la Corte non risponde al motivo di appello con il quale si chiedeva di riqualificare il fatto come contravvenzione (incauto acquisto), nei limiti della tipicità descritta all’art. 712 cod. pen.
2.6. Gli argomenti sostenuti con i motivi di ricorso sono stati ripetuti con la memoria tramessa il 6 ottobre u.s., valorizzando soprattutto l’aspetto della omessa motivazione sull’argomento di gravame (terzo) dedotto e documentalmente supportato con la bolla di accompagnamento già prodotta nel corso del giudizio di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per la indeducibilità dei motivi che sollecitano alla Corte di legittimità un nuovo e diverso apprezzamento della prova e la manifesta infondatezza del motivo con il quale si deduce omessa motivazione e travisamento per omissione della prova documentale offerta alla valutazione del giudice del merito.
La Corte d’appello ha correttamente ricostruito la vicenda oggetto di imputazione sulla base delle deposizioni di NOME COGNOME, sorella dell’imputato, la quale ha da questi ricevuto un assegno totalmente contraffatto in pagamento di un debito pregresso e, inconsapevole della provenienza illecita, ha provveduto ad incassarlo, e di NOME COGNOME, funzionario bancario, che ha confermato la contraffazione del titolo portato all’incasso. L’imputato, dal suo canto, non ha inteso fornire, con le sue proprie dichiarazioni, una differente ricostruzione dei fatti.
1.1. Quanto al primo motivo di ricorso, vero è che la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice del merito che non abbia punto considerato un argomento di gravame (omessa confutazione della valorizzata bolla di consegna della merce che sarebbe stata pagata con l’assegno contraffatto). Sul punto questa stessa Sezione della Corte ha recentemente affermato proprio tale principio (Sez. 2, Sentenza n. 2103 del 17/12/2024, Verdicaro, Rv. 287330). Tuttavia, deve pure farsi rilevare che la Corte di merito avrebbe dovuto esaminare (nell’ottica del ricorrente) una prova documentale della cui rituale produzione -nel corso del giudizio di primo grado- non è traccia. Dalla lettura dei verbali di udienza di primo grado non si rileva, infatti, segno grafico del deposito di tale documento, che è semplicemente compiegato all’interno dell’ultimo verbale di udienza di primo grado. Inoltre, non si identifica compiutamente l’autore della bolla, né quale conformità tale documento, prodotto in una copia scarsamente leggibile, abbia rispetto ad un eventuale originale, mai esibito. Di tali elementi neppure è traccia nel testo della sentenza di primo grado, che evidentemente tale documento non ha avuto modo di esaminare. Infine, come acutamente osservato dal P.g., va pure rilevata la non apparente riferibilità della bolla di consegna del 20/4/2012 all’assegno in contestazione, datato 12/05/2012.
Duque, il Collegio intende offrire continuità all’orientamento (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283868; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, COGNOME, Rv. 277281) che reputa incensurabile nella sede di legittimità il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi assolutamente generici (nella fattispecie supportati da corredo documentale non ritualmente acquisito), ancorché proposti in concorso con altri motivi specifici, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione.
La Corte di appello ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del fatto tipizzato nel testo dell’art. 648 cod. pen., rilevando come la deposizione del teste a difesa, in relazione alla riferita contrattazione tra l’imputato ed il soggetto indicato come acquirente dei capi di abbigliamento (non identificato), non apparisse credibile, avendo il teste indicato circostanze assai generiche (non riferibili con certezza alla vicenda in esame), in particolare in relazione alle caratteristiche e al nome dell’acquirente che avrebbe poi pagato la merce con l’assegno contraffatto, che l’imputato avrebbe poi girato alla sorella.
In ordine alla sussistenza del dolo specifico di profitto nella spendita dell’assegno (cessione alla sorella in adempimento di pregressa obbligazione) e del dolo generico (eventuale) che deve coprire il momento volitivo della ricezione del titolo di provenienza delittuoso, la Corte ha correttamente argomentato, valorizzando le caratteristiche intrinseche del titolo e la ‘fallita’ prova d’alibi offerta. Secondo l’orientamento costante di codesta Corte, la mancata giustificazione di un bene di provenienza delittuosa costituisce prova della conoscenza della sua illecita provenienza (Sez. 2, n. 41423 del 23 novembre 2010, Rv. 248718). Ai fini dell’integrazione del delitto di ricettazione, dunque, è sufficiente il dolo eventuale, ossia l’accettazione del rischio dell’illecita origine della res acquistata o, comunque, ricevuta.
Quanto alla censura di omessa rilevazione della prescrizione intervenuta già prima della emissione della sentenza di appello, il motivo appare innanzitutto generico, in quanto deduce il vizio ma non ne supporta la deduzione con le indicazioni di calcolo, e rientrando la censura nel fuoco della valutazione di merito, il calcolo dei termini e delle sospensioni doveva formare oggetto di specifica domanda in quella sede; ma il motivo è pure manifestamente infondato in fatto, in quanto non tiene conto dei periodi di sospensione del corso della prescrizione (prossimi ai 900 giorni), secondo quanto indicato nelle schede compilate dai giudici di merito, accessibili alla difesa e non contestate, che portano il termine a cadere in data certamente successiva alla decisione di secondo grado e successiva anche alla data di definizione del giudizio di legittimità.
La valutazione del quinto motivo, che presuppone la fondatezza del rilievo sulla omessa valutazione della bolla di accompagnamento (primo motivo) resta assorbita dalla decisione argomentata sub 1.2. Sul dolo che deve coprire il momento della ricezione si è del resto già argomentato sub 1.3.
Alla inammissibilità del ricorso, consegue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, oltre al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in ragione del grado di colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME