Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2638 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2638 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME NOME n. a Marsala il 28/5/1981
NOME Vincenzo n. a Mazara del Vallo il 21/6/1977
COGNOME NOME n. a Mazara del Vallo il 4/1/1984
avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo il 22/3/2024
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell’art. 6 cod.proc.pen. come novellato dal D. Lgs n. 150/2022;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi di COGNOME COGNOME NOME e COGNOME NOME e per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di NOME Vincenzo limitatamente alla concessione delle pene sostitutive, dichiarando il ricorso inammissibile nel resto;
lette le conclusioni rassegnate dal difensore di NOME COGNOME, Avv. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Sciacca in data 5/10/2021, dichiarava l’estinzione per maturata prescrizione della contravvenzione ex art. 707 cod.pen. ascritta agli imputati e confermava la penale responsabilità dei medesimi per il delitto di ricettazione loro concorsualrnente ascritto rimodulando il trattamento sanzionatorio.
2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori, deducendo:
l’Avv. NOME COGNOME nell’interesse di COGNOME Felice COGNOME
2.1 n vizio della motivazione in relazione alla conferma del giudizio di responsabilità per il delitto ex art. 648 cod.pen., non avendo la Corte territoriale fornito risposta alle dogli difensive in punto di incompatibilità del dolo eventuale con la fattispecie contestata;
2.2 la mancanza di motivazione in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la sentenza impugnata omesso di indicare le ragioni a sostegno del rigetto della richiesta.
L’Avv. NOME COGNOME nell’interesse di COGNOME NOME
3.11 vizio di motivazione con riguardo alla configurabilità dell’attenuante di cui al comma quarto dell’art. 648 cod.pen. e l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’ar 131 bis cod.pen.
Il difensore sostiene che la Corte territoriale ha disatteso la richiesta di riconoscimen dell’attenuante speciale con motivazione incongrua che non rende comprensibile la valutazione effettuata al riguardo dai giudici territoriali ed ha precluso la possibile applicaz della causa d’esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen.
L’Avv. NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME
4.La violazione di legge in relazione alla responsabilità del ricorrente per il delitt ricettazione. Il difensore dubita dell’affidabilità del riconoscimento effettuato dal teste di COGNOME il quale ha indicato il ricorrente come colui che era alla guida del veicolo di provenienz furtiva, e segnala che i documenti rinvenuti sul mezzo non sono idonei a provare che l’imputato la sera dell’accertamento conducesse l’autovettura;
4.1 la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante del fatto di particolare tenuità;
4.2 la violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante il positivo comportamento processuale serbato dall’imputato;
4.3 la violazione di legge in relazione all’entità della pena irrogata;
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4.4 la violazione di legge in relazione agli artt. 545bis cod.proc.pen. e 20bis cod.pen. avendo la Corte d’appello omesso di pronunziare sulla richiesta di concessione di pene sostitutive formulata in sede di conclusioni scritte inviate a mezzo PEC in data 20/3/2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso di COGNOME COGNOME Marcello è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate, peraltro esposte in termini del tutto generici.
Quanto all’affermazione di responsabilità, la sentenza impugnata ha evaso le doglianze difensive con motivazione che non presta il fianco a censure per completezza e congruenza logica, dando conto delle ragioni alla base della reiezione dell’impugnazione con le quali i ricorrente non si rapporta in termini puntuali. Deve aggiungersi che, contrariamente all’assunto difensivo, questa Corte ha da tempo autorevolmente chiarito che l’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio (Sez. U, 12433 del 26/11/2009, dep. 2010,Nocera, Rv. 246324 – 01).
1.1 Destituito di fondamento è il secondo motivo che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dalla Corte territoriale con l’assenza di elemen positivamente valutabili a tal fine, stante la irrilevanza normativa dello stato d’incensuratez e il difetto di allegazioni difensive sul punto.
Le censure formulate nell’interesse di COGNOME NOME sono aspecifiche e, comunque manifestamente infondate. La Corte territoriale ha disatteso la richiesta di riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 648, comma 4, cod.pen. richiamando il valore non esiguo della Fiat Panda ricettata, in linea con le valutazioni già espresse dal primo giudice (pag. 7 che aveva valorizzato, altresì, la negativa personalità dell’imputato desumibile dai precedenti a suo carico. L’apprezzamento dei giudici di merito è conforme al costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui la “particolare tenuità” nel delitto di ricettazion desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell’azione, la personalità dell’imputato e il valore economico della “res” (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Rv. 271154-01; Sez. 6, n. 7554 del 02/02/2011, Rv. 249226-01; Sez. 2, n. 3188 del 08/01/2009. Rv. 242667-01), parametri che debbono evidenziare una rilevanza criminosa della condotta del tutto marginale. Gli argomenti reiettivi spesi in sede di merito danno altresì, conto in maniera inequivoca dell’insussistenza degli estremi costitutivi della causa d esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen.
Il primo motivo nell’interesse di NOME COGNOME è strutturato in fatto e tende ad una rilettura del compendio probatorio in difetto di puntuale correlazione con le considerazioni poste dalla Corte di merito a fondamento del rigetto del gravame (pag. 7). I giudici d’appello
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hanno, in particolare, convalidato l’affermazione di responsabilità del prevenuto per il delit ascrittogli evidenziando che al riconoscimento dell’App. Nobile si sommano il rinvenimento nell’autovettura del documento di identità dell’imputato, le risultanze dei tabulati telefonic contestuale accertamento della P.g. che certificava l’assenza del ricorrente dalla propria abitazione, elementi convergenti nell’identificazione del NOME quale autista del veicolo sottratto, datosi alla fuga in occasione del controllo degli operanti.
3.1 Generiche ed aspecifiche risultano le doglianze in punto di mancato riconoscimento dell’attenuante speciale ex art. 648,comma 4, cod.pen., alla luce delle considerazioni già svolte con riguardo alla posizione del coimputato COGNOME e analogamente quelle concernenti il diniego delle attenuanti generiche, avendo la sentenza impugnata richiamato in senso ostativo i precedenti penali, anche specifici, che militano a carico dell’imputat legittimamente reputando recessivo il buon comportamento processuale dell’imputato valorizzato dalla difesa.
Inammissibile per genericità s’appalesa anche il quarto motivo che lamenta in maniera del tutto assertiva l’onerosità del trattamento sanzionatorio, sebbene la pena sia stata determinata in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della gravità della condotta per le ragioni opportunamente già esposte dal primo giudice a pag. 8 e condivise dalla Corte di merito.
3.2 Risulta fondato e meritevole d’accoglimento il quinto motivo che lamenta la mancata valutazione della richiesta di sostituzione della pena inflitta con altra misura, in partico quella della detenzione domiciliare, istanza formulata con le conclusioni scritte inviate a mezzo Pec in data 20/3/2024 e obliterata dalla Corte territoriale.
Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di NOME limitatamente alla richiesta di accesso alle pene sostitutive con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto e declaratoria di inammissibilità nel resto. I ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME Felice Marcello debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME limitatamente alla sostituzione della pena irrogata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidtte