Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10609 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10609 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME nato in Tunisia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte d’appello di Venezia dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione in ordine alla penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 628 e 337 cod. pen., Ł articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come Ł fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di rapina impropria e resistenza pubblico ufficiale (vedi pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, Ł fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
rilevato che il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all’art. 712 cod. pen., Ł generico ed aspecifico, non confrontandosi criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, addotte dalla Corte territoriale (vedi pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata).I giudici di appello hanno fatto buon uso dell’univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui la natura dei beni detenuti, le condizioni dell’imputato e le modalità di detenzione consentono di escludere che l’agente ne ignori la provenienza illecita, quanto meno a titolo di dolo eventuale; siffatta valutazione, non rivedibile nel merito in questa sede, Ł coerente con l’insegnamento di questa Corte secondo cui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta
Ord. n. sez. 3730/2026
CC – 05/03/2026
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provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 – 01, Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Memishaj, non massimata).
rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione in regime di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche Ł del tutto generico (così come generico era il motivo di appello). La doglianza Ł, infatti, priva di qualsivoglia indicazione di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena così come lo era l’analogo motivo di appello correttamente ritenuto inammissibile daigiudici di appello (vedi pag. 11 della sentenza impugnata) ed Ł caratterizzata dalla mera declinazione di affermazioni apodittiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 05/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME