Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41674 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41674 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova dell’elemento soggettivo de reato e, conseguentemente, di qualificazione giuridica, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di sufficienza per ritenere il dolo di ricettazion mancata giustificazione in ordine al possesso della refurtiva (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009 dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, COGNOME, Rv. 276428; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, COGNOME, Rv. 268713);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argoment logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2);
ritenuto che il secondo motivo, che contesta, in termini del tutto generici, il mancat riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminue richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elem favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un riferimento all’assenza di elementi concretamente positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 2);
osservato che l’ulteriore censura, in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentita i quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del mer graduazione della pena non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sosten da adeguata argomentazione, dovendosi considerare sufficiente, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale – come nel caso di specie -, il richiamo agli elem ritenuti decisivi o rilevanti ovvero l’utilizzo di espressioni del tipo “pena congrua” argomentato nel caso di specie (si veda pagg. 2-3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 settembre 2023.