Ricettazione: dolo e inammissibilità del ricorso
Il reato di ricettazione rappresenta uno dei pilastri della tutela del patrimonio nel sistema penale italiano. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini tra la responsabilità dolosa e la fattispecie meno grave dell’incauto acquisto, ribadendo l’importanza della specificità dei motivi di ricorso.
La distinzione tra dolo e colpa nella ricettazione
La difesa ha tentato di ottenere la riqualificazione del fatto ai sensi dell’articolo 712 del codice penale, sostenendo l’assenza di dolo. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno confermato che la consapevolezza della provenienza illecita dei beni configura pienamente il reato di ricettazione. La distinzione risiede nell’atteggiamento psicologico del soggetto agente al momento dell’acquisto.
Il dolo nella ricettazione
Il dolo non richiede necessariamente una certezza assoluta sulla provenienza delittuosa del bene. È sufficiente la rappresentazione della probabilità di tale origine. Quando il soggetto accetta il rischio e procede comunque all’acquisto, la giurisprudenza consolida l’orientamento verso la responsabilità penale piena per il delitto previsto dall’articolo 648 del codice penale.
Quando la ricettazione diventa definitiva
Un punto cruciale della decisione riguarda l’inammissibilità del ricorso quando i motivi sono una mera ripetizione di quanto già discusso e respinto in sede di appello. La Cassazione non costituisce un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un vaglio di legittimità che richiede critiche specifiche e puntuali alla sentenza impugnata, pena l’irricevibilità dell’istanza.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha rilevato che i ricorrenti non hanno offerto nuovi elementi critici, limitandosi a riproporre tesi già ampiamente smentite dai giudici di secondo grado. La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta logica, coerente e priva di vizi, specialmente riguardo al diniego delle attenuanti generiche. Il giudice di merito non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole, ma deve indicare i fattori ritenuti decisivi per la determinazione della pena.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia sottolinea come la difesa tecnica debba concentrarsi su vizi di legittimità reali e non sulla semplice riproposizione di questioni di merito già risolte nei gradi precedenti.
Qual è la differenza tra ricettazione e incauto acquisto?
La ricettazione richiede il dolo, ovvero la consapevolezza della provenienza illecita del bene, mentre l’incauto acquisto si basa sulla colpa e sulla negligenza nel verificare tale origine.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello senza muovere critiche specifiche e nuove alla sentenza impugnata.
Il giudice deve motivare ogni singolo diniego delle attenuanti?
No, la giurisprudenza stabilisce che il giudice di merito deve indicare solo gli elementi ritenuti decisivi per la sua decisione, senza dover analizzare ogni singolo dettaglio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10862 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10862 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo, sulla sussistenza del dolo di ricettazione, con richiesta d riqualificazione ex art. 712 cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che s risolvono nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito (si vedano in particolare pagg. 13-14 nelle quali la Cor con opportuna citazione giurisprudenziale, evidenzia la sussistenza dei parametri elaborati per il riconoscimento del dolo tipico dell’art. 648 cod. pen.), dovendosi gli ste considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l’entità della pena, non è consentito in sede d legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 17 -18 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche e l’entità della pena, prenda considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rileva ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 03/03/2026