Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25664 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25664 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 487/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Palermo il 22/09/1998; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 23/10/2024 della Corte di Cassazione ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del difensore dell’imputato avv.to COGNOME che ha insistito per
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, dr.ssa NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Si premette che questa Corte, sezione terza, con sentenza del 12.3.2025 ha esaminato il ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen.proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza n. 40164 del 23/10/2024, con la quale la Corte suprema di cassazione, quarta sezione penale, rigettava i ricorsi proposti oltre che da NOME COGNOME, da NOME COGNOME avverso la sentenza emessa 1’11/3/2024 dalla Corte di appello di Palermo. Tanto a fronte della dedotta omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza innanzi alla predetta sezione della Corte di cassazione, sul rilievo per cui questo sarebbe stato notificato ad un omonimo legale del difensore di fiducia del ricorrente, iscritto nel medesimo foro, ma persona fisica diversa dal primo. Quest’ultimo, peraltro, avrebbe inserito i propri corretti riferimenti nel mandato allegato al ricorso. In tal modo il giudizio – concluso con pronuncia di rigetto, quindi effettivamente incardinato – si sarebbe svolto senza consentire al difensore di presentare nuovi motivi, chiedere la trasformazione del rito in presenza, redigere e presentare note, anche in replica, alle conclusioni della Procura generale.
Il ricorso Ł stato giudicato fondato, ritenendosi che l’avviso di fissazione dell’udienza del 23/10/2024 innanzi alla Quarta sezione penale della Corte di cassazione e stato notificato – quanto al ricorrente COGNOME – all’Avv. NOME COGNOME (nato il 6/11/1968), con studio in Palermo, INDIRIZZO ed indirizzo pec EMAIL; il ricorso per cassazione, tuttavia, era stato proposto dall’omonimo Avv. NOME COGNOME (nato il 4/12/1975), con studio in Palermo, INDIRIZZO ed indirizzo pec avv.EMAIL
Da qui l’intervenuto rilievo della sussistenza di un errore di fatto relativo alla citata notifica, emendabile ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. La sentenza della quarta sezione di questa Corte Ł stata quindi revocata, limitatamente alla posizione di NOME COGNOME con rinvio del giudizio a nuovo ruolo per la fissazione dell’udienza, celebratasi dinnanzi a questa sezione terza.
2.Il ricorrente ha proposto i seguenti motivi avverso la sentenza della Corte di appello di
Palermo del 12.6.2023, che per quanto qui di interesse aveva ridotto la pena applicata a COGNOME NOME nel quadro della conferma, nei suoi confronti, della condanna per il capo b) ( artt. 624 bis e 625c.p. 61 n. 5 c.p.) nonchØ d), in ordine al delitto di ricettazione, con riconoscimento altresì, rispetto al furto,della applicabilità della aggravante ex art. 61 n. 5 c.p.
3.Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine all’art. 648 c.p. anche in relazione agli artt. 378 e 379 c.p., avendo la corte omesso la doglianza con cui si rappresentava la insussistenza dell’elemento teleologico, nel senso che si era opposta l’assenza di un fine personale della detenzione del materiale di provenienza illecita, quale necessario discrimine rispetto al favoreggiamento reale. La parte motiva della sentenza non avrebbe offerto la corretta lettura dell’illecito, che andava meglio inquadrato nell’alveo dell’art.379 c.p.; con l’effetto di ritenere insussistente il delitto contestato.
4.Con il secondo ha rappresentato il vizio di motivazione per la mancata applicazione della fattispecie ex art. 131 bis c.p., nonostante la richiesta avanzata in sede di conclusioni – limitatamente al capo d) – e con articolata memoria.
5. Con il terzo motivo dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione con riguardo alla intervenuta estensione nei suoi confronti della aggravante ex art. 61 n. 5 c.p. non essendo il ricorrente mai entrato nell’abitazione della persona offesa e non essendone un vicino e non emergendo le ragioni della attribuzione della aggravante allo stesso, di cui si esclude, diversamente da quanto sostenuto in sentenza, la portata oggettiva. Si specifica altresì che nonostante la specifica censura nei motivi di appello per cui “l’uso da parte del legislatore del verbo “approfittare”- nella redazione dell’art. 61 n. 5) c.p. – presuppone che esse devono essere conosciute dall’agente” non sarebbe stato possibile rilevare o desumere l’argomentazione per cui il COGNOME dovesse essere a conoscenza (o non ignorare) la sussistenza degli elementi oggettivi, ritenuti riscontrati, per la applicabilità dell’aggravante contestata, una volta che lo stesso non aveva mai fatto concreto accesso nell’abitazione bersaglio nØ abitava nella stessa via (come il coimputato).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo, riguardante la ricettazione, Ł fondato. A fronte della deduzione del perseguimento di un fine non proprio e autonomo nel ricevere il bene illecitamente sottratto da altri, la corte non ha fornito risposta alcuna, sebbene si trattasse di un profilo rilevante per la corretta qualificazione giuridica del fatto di cui al capo d), atteso che la distinzione tra il delitto di favoreggiamento reale e quello di ricettazione, nel caso di occultamento di un oggetto costituente provento di reato, Ł individuabile nel diverso atteggiamento psicologico dell’agente, il quale opera, nel favoreggiamento, nell’interesse esclusivo dell’autore del reato, per aiutarlo ad assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profitto senza trarre per sØ o per altri alcuna utilità e, invece, nella ricettazione, successivamente alla commissione del reato presupposto, agisce con il dolo specifico di trarre profitto, per sØ o per terzi, dalla condotta ausiliatrice. (Sez. 2, n. 10980 del 22/01/2018, COGNOME, Rv. 272370 – 01).
2.Il secondo motivo, siccome correlato al solo reato ex art. 648 c.p. sopra esaminato, Ł assorbito dalle considerazioni sopra formulate.
3.Quanto al terzo motivo, occorre premettere che la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. Ł configurabile solo quando ricorrono condizioni oggettive idonee ad abbattere o affievolire le capacità reattive della vittima in relazione al tipo di reato cui si correla l’evento circostanziale, con esclusione, pertanto, delle situazioni in cui la posizione di inferiorità della vittima ricada sotto il controllo della vittima stessa ovvero di un soggetto che l’ha determinata (Sez. 2, n. 18656 del 29/04/2021, COGNOME, Rv. 281201 – 01). La predetta aggravate in altri termini, ha natura oggettiva ed Ł pertanto integrata per il solo fatto, obiettivamente considerato, della ricorrenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell’azione criminosa. (Sez. 1, n. 39560 del 06/06/2019, COGNOME, Rv. 276871 – 01). Tanto precisato in ordine alla natura oggettiva della aggravante in parola, occorre aggiungere che in tema di concorso di persone nel reato, il criterio generale di imputazione delle circostanze aggravanti previsto dall’art. 59, comma secondo, cod. pen. – per il quale Ł
necessario che esse siano conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa – opera anche ai fini del riconoscimento delle circostanze di natura oggettiva, che si estendono ai concorrenti per i quali sia configurabile il coefficiente soggettivo previsto dalla citata disposizione, non essendo detto criterio modificato dalla previsione dell’art. 118 cod. pen., che si riferisce soltanto ad alcune circostanze soggettive(Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282785 – 02). Tanto premesso, occorre evidenziare, con riguardo al caso di specie, che alla luce del capo di imputazione e già con la prima sentenza di primo grado, cui si ricollega al riguardo anche la conforme seconda decisione, l’aggravante in parola Ł contestata non solo per l’avere profittato delle personali condizioni di debolezza della vittima ma anche, e si potrebbe dire ancor prima, data la dinamica della condotta con intrusione nella casa altrui dall’esterno, in orario notturno, per avere profittato del tempo di notte: profilo certamente ascrivibile e quindi ascritto anche all’attuale ricorrente, che tuttavia non ha confutato il medesimo, preferendo contestare solo l’ulteriore, ma solo aggiuntiva, ragione giustificatrice della applicazione della aggravate. Da qui la inammissibilità del motivo, elaborato trascurando una parte della motivazione di per sØ già idonea a spiegare, da parte dei giudici di merito, l’applicabilità dell’aggravante in parola. Si ribadisce al riguardo che Ł inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse “rationes decidendi” poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3,n. 2574 del 06/12/2017(dep. 23/01/2018 ) Rv. 272448).
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza debba essere annullata limitatamente al reato di cui al capo d) con rinvio per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara altresì inammissibile nel resto il ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Palermo relativamente al reato di cui al capo d). dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 03/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME NOME