Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25982 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25982 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 01/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 19/02/1990
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME il 6 ottobre 2015 giungeva all’aeroporto di Bari a bordo di un aereo proveniente dal Londra e veniva tratto in arresto per la sospetta contraffazione del documento d’identità, apparentemente intestato a NOME COGNOME. All’atto della perquisizione effettuata presso la casa circondariale veniva rinvenuto in possesso anche di una tessera sanitaria, anch’essa intestata al COGNOME, soggetto rivelatosi inesistente, non risultando né dai registri del Comune di Catania, né nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate.
Veniva pertanto aperto altro procedimento penale per il reato di ricettazione della tessera sanitaria e, con sentenza del Tribunale di Bari in data 03/02/2022, l’COGNOME veniva assolto perché il fatto non sussiste, per l’insussistenza del reato presupposto di cui all’art. 489 cod. pen., n essendo stato fatto uso di atto falso.
Decidendo sull’appello del pubblico ministero, con sentenza del 29/01/2024, la Corte di Appello di Bari riconosceva la penale responsabilità dell’Hepaj in ordine al delitto di ricettazion ascrittogli, ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., e lo condannava al pena ritenuta di giustizia, ritenendo evidente la provenienza del documento da contraffazione, condotta che configura l’autonoma ipotesi delittuosa di cui all’art. 482 cod. pen., da riteners reato presupposto della ricettazìone, commesso da chi ha ricevuto il documento nella consapevolezza di tale falsità.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidandolo a due motivi di impugnazione:
3.1. GLYPH con il primo ha dedotto la violazione di legge, con riferimento all’art. 494 cod. pen., non essendo stato ricevuto un documento proveniente da atto illecito, sicché l’ipotesi configurabile sarebbe quella della sostituzione di persona ex art. 494 cod. pen., peraltro non integrata in quanto reato impossibile, trattandosi di tessera sanitaria priva di microchip e d fotografia, oltre che intestata a persona inesistente;
3.2. GLYPH con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge, per non essersi riconosciuta la prescrizione del reato alla data del 6 aprile 2023, essendo stato condannato il ricorrente per il reato di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.
1.1. Per quanto la tessera sanitaria non sia ritenuta un documento di identificazione valido per l’espatrio, in quanto non espressamente indicato come equipollente alla carta d’identità nell’elenco di cui all’art. 35 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Sez. 5, n. 12516 del 20/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284294 – 01), tuttavia ii fini della punibilità a titolo di falso in
pubblico, anche con funzione certificatoria, in quanto si tratta di
un documento rilasciato da un pubblico ente, che ammette il cittadino a prestazioni sanitarie – non sempre precluse
dall’assenza di microchip – e gli consente l’accesso a luoghi di cura, al punto da venire utilizzata anche, nella pratica, per certificare il proprio codice fiscale e per una molteplicità di altri s
anche nei rapporti con gli istituti di credito, per aprire conti correnti, per chiedere finanziame ed altro, sicché appare evidente che la sua contraffazione integra il delitto di cui all’art. 482 co
pen., riconosciuto come delitto presupposto della ricettazione contestata al ricorrente (cfr., Sez.
3, n. 1196 del 07/04/1964, NOME, Rv. 099152-01, con riferimento alla tessera d’iscrizione alla associazione mutilati ed invalidi di guerra).
1.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, atteso che, in tema di ricettazione, l’ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reat
ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell’art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite
edittale massimo previsto per l’ipotesi-base (cfr., Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, COGNOME, Rv.
284186-01; Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492-01). Ne consegue che, decorrendo il termine di prescrizione dal 06/10/2015, non è ancora decorso il termine massimo
di dieci anni (termine che verrà a scadenza solo il 17/11/2025).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 1° aprile 2025