Ricettazione e difetto di querela: il reato sussiste anche senza denuncia del furto?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di reati contro il patrimonio, chiarendo la relazione tra il delitto di ricettazione e la procedibilità del reato presupposto. La pronuncia offre lo spunto per analizzare il caso della ricettazione con difetto di querela per il furto, confermando che la mancanza della denuncia da parte della vittima del reato originario non salva il ricettatore dalla condanna. Vediamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I fatti del caso: la condanna per ricettazione di un assegno
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda una donna condannata in primo e secondo grado per il reato di ricettazione. L’imputata era stata ritenuta responsabile, in concorso con un’altra persona, per aver ricevuto un assegno di provenienza furtiva. La condanna, emessa prima dal Tribunale e poi confermata dalla Corte d’Appello, si basava sull’accertamento che l’assegno era stato rubato e che l’imputata ne era entrata in possesso pur conoscendone l’origine illecita.
Il ricorso in Cassazione e la tesi difensiva
La difesa dell’imputata ha presentato ricorso in Cassazione, basando la propria argomentazione su un vizio di motivazione. Secondo la tesi difensiva, l’imputata avrebbe dovuto essere assolta perché mancava una condizione di procedibilità per il reato presupposto, ovvero il furto dell’assegno. In altre parole, non essendo stata sporta querela per il furto, questo non era punibile e, di conseguenza, non avrebbe dovuto esserlo nemmeno la ricettazione.
Ricettazione e difetto di querela: la decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. I giudici hanno smontato la tesi difensiva richiamando un principio consolidato e chiaramente espresso dalla legge. Il reato di ricettazione, hanno spiegato, è procedibile d’ufficio e la sua esistenza è autonoma rispetto alla punibilità del reato presupposto.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione sull’ultimo comma dell’articolo 648 del codice penale, che disciplina appunto la ricettazione. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che le disposizioni sulla ricettazione si applicano anche quando l’autore del delitto da cui provengono il denaro o le cose (il cosiddetto reato presupposto) non è imputabile o non è punibile, oppure quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
La mancanza della querela per il furto rientra esattamente in quest’ultima casistica. Il furto, in assenza di querela, non è perseguibile, ma questo non cancella il fatto storico né l’illiceità della provenienza del bene. La ratio della norma è quella di colpire la circolazione di beni di provenienza illecita, un comportamento considerato socialmente pericoloso a prescindere dalle vicende processuali del reato originario. La Suprema Corte ha inoltre rafforzato la propria argomentazione citando precedenti giurisprudenziali conformi, che da anni ribadiscono come ‘il delitto di ricettazione sussiste anche quando il reato presupposto sia quello di furto e lo stesso non sia punibile per difetto di querela’.
Le conclusioni
La decisione in commento conferma con fermezza l’autonomia del reato di ricettazione. Chi acquista o riceve un bene sapendo che proviene da un furto commette reato, anche se la vittima del furto decide di non sporgere denuncia. Questa ordinanza serve da monito: l’ordinamento giuridico punisce severamente la circolazione di beni illeciti per interrompere la catena criminale e disincentivare la commissione di reati contro il patrimonio. La punibilità della ricettazione non dipende dalla sorte processuale del ladro, ma dalla consapevolezza del ricettatore circa l’origine delittuosa del bene.
È punibile il reato di ricettazione se per il furto della cosa non è stata presentata querela?
Sì, il reato di ricettazione è pienamente punibile anche se per il reato presupposto, come il furto, manca la querela della persona offesa. La ricettazione è un reato procedibile d’ufficio e autonomo.
Cosa stabilisce l’articolo 648 del codice penale riguardo al reato presupposto della ricettazione?
L’ultimo comma dell’art. 648 c.p. specifica che le norme sulla ricettazione si applicano anche quando l’autore del reato presupposto non è imputabile, non è punibile o quando manca una condizione di procedibilità (come la querela) per quel reato.
Perché il ricorso dell’imputata è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La tesi difensiva, basata sul difetto di querela per il furto, era in diretto contrasto con quanto espressamente previsto dalla legge (art. 648 c.p.) e con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18781 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 06/05/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18781 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 06/05/2025
R.G.N. 3996/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nata a Roma il 23/06/1979 avverso la sentenza del 17/09/2024 della Corte d’appello di Roma
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
Rilevato che la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della medesima città in data 2 novembre 2023 con la quale l’imputata era stata dichiarata responsabile in concorso con NOME COGNOME del reato di ricettazione di un assegno di provenienza furtiva, accertato in Roma il 31 marzo 2015;
che , la difesa della ricorrente ha dedotto vizi di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla mancata assoluzione dell’imputata per difetto di querela del reato di furto quale reato presupposto di quello di ricettazione;
che il ricorso Ł manifestamente infondato in quanto il reato oggetto del presente processo Ł quello di ricettazione, procedibile d’ufficio, e che la suddetta doglianza risulta in contrasto con quanto stabilito dall’ultimo comma dell’art. 648 cod. pen., secondo cui «Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non Ł imputabile o non Ł punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto»;
che , al riguardo, questa Corte già avuto modo reiteratamente di chiarire che «Il delitto di ricettazione sussiste anche quando il reato presupposto sia quello di furto e lo stesso non sia punibile per difetto di querela» (Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019, COGNOME, Rv. 276668 – 01; Sez. 2, n. 22555 del 09/06/2006, COGNOME, Rv. 234653 – 01);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME