Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9491 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9491 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (cui 05tpafv), nato a XXXX il XXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE di APPELLO, SEZIONE MINORENNI di Roma dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
considerato che il primo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato per quanto attiene alle perplessità sulla qualità di pubblico ufficiale del ‘controllore’ di un’azienda di trasporto urbano (viceversa indubitabile, in ragione dell’attribuzione di poteri autoritativi e certificativi individuati nelle funzioni di accertamento dell’infrazione, di identificazione personale dell’autore della violazione e di redazione del relativo verbale di accertamento, attribuiti dalle norme di legge, regionale e nazionale; cfr. Sez. 5, n. 81 del 01/12/2020, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 23223 dell’08/05/2019, NOME, non mass.; Sez. 5, n. 25649 del 13/02/2018, COGNOME, Rv. 273324-01; Sez. 6, n. 15113 del 17/03/2103, COGNOME, Rv. 267311-01) e alla concreta capacità offensiva delle frasi (avuto riguardo al loro inequivoco tenore letterale; cfr. sentenza impugnata, p. 3);
che il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., Ł reiterativo perchØ fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa riproduzione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, la quale ha correttamente ritenuto l’imputato responsabile del delitto ricettazione, escludendo la possibilità di riqualificazione nella fattispecie di furto ex art. 640 cod. pen., in quanto le modalità dell’azione (la fuga all’alt intimato e l’abbandono del mezzo, condotto dal reo, per proseguire a piedi) evidenziano la piena consapevolezza della provenienza delittuosa e l’assenza di qualsivoglia giustificazione in ordine ad una detenzione qualificata, restando l’ipotesi di concorso nel furto priva di conforto sulla base del materiale probatorio (pp. 3-4);
che , infine, il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta l’eccessività della pena, con particolare riferimento all’aumento per la continuazione per il delitto di oltraggio (consistita in un segmento sanzionatorio pari a un terzo del minimo edittale), non Ł consentito dalla legge in sede di legittimità ed Ł manifestamente infondato, perchØ la graduazione della pena, anche ex art. 81 cod. pen., rientra nella discrezionalità del giudice di merito e quando, come
Ord. n. sez. 3609/2026
CC – 03/03/2026
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
nel caso di specie, la dosimetria scenda molto al di sotto della media edittale, l’obbligo motivazionale si attenua, essendo sufficiente che si richiami il criterio di adeguatezza della pena o che si dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., anche solo con espressioni del tipo: ‘pena congrua’, ‘pena equa’ o ‘congruo aumento’, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283);
rilevato , altresì, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che, in ragione della minore età del ricorrente al momento della commissione del reato, Ł esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così Ł deciso, 03/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.