Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4958 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4958 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a VILLARICCA il DATA_NASCITA NOME nata ad ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2025 della Corte d’appello di Napoli
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi, che in primis denuncia il travisamento della prova costituito dalle risultanze delle operazioni di intercettazione telefonica è manifestamente infondato poiché in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, che si realizza nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile;
che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di
legittimità se tale valutaziorie è motivata in conformità ai criteri della logica e dell massime di esperienza;
che, pertanto, manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 10-11 della sentenza impugnata, è il denunciato vizio di motivazione;
che, anche il secondo profilo di doglianza, sempre rubricato al primo motivo di ricorso, che contesta l’erronea qualificazione del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 64 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (sul punto, si vedano pagg. 11-12);
che, nel caso di specie, contrariamente alle censure difensive, i beni oggetto di ricettazione sono costituiti dai questionari con le domande e dalle griglie contenenti le risposte per le prove concorsuali, beni dotati di una loro materialità e di un’utilità a sé stante, rimanendo invece indifferente ed estraneo al giudizio il supporto dove queste informazioni sono confluite
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, anch’esso comune ad entrambi, che in primo luogo contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen. deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, anche il secondo profilo, che denuncia la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili; consegue ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della . cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026