Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44964 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44964 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MARINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano la mancanza di prova in relazione al contributo concorsuale dell’imputato nel reato presupposto e il mancato riconoscimento dell’attenuante speciale della ricettazione di particolare tenuità, so manifestamente infondati in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
che, infatti, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, non occorre la positiva che l’imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282955), come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3);
che, quanto alla valutazione del valore economico della res, non ci si può riferire al valore venale dello strumento di pagamento ricettato, dovendosi avere riguardo, nell’ipotesi di assegni bancari, all’importo indicato ovvero alla potenziale utilizzabilità del modulo in bianco (Sez. 2 21790 del 13/04/2022, COGNOME, Rv. 283338; Sez. 2, n. 23768 del 14/04/2021, Cittadino, Rv. 281911; Sez. 2, n. 14 del 09/10/1992, dep. 1993, COGNOME, Rv. 192644);
che la particolare tenuità della ricettazione va desunta da una complessiva valutazione del fatto, comprensiva non solo del valore economico della res, ma anche delle modalità dell’azione e della personalità dell’imputato e che, di conseguenza, ai fini dell’esclusione dell’ipot attenuata, è sufficiente la negativa valorizzazione anche di uno solo degli elementi di cui all’a 133 cod. pen., ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, COGNOME, Rv. 258118; Sez. 2, n. 45204 del 28/11/2008, COGNOME, Rv. 241971);
osservato che anche l’ultimo motivo di censura, che contesta la mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda pag.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 ottobre 2023.