Ricettazione di Particolare Tenuità: Quando il Valore del Bene è Decisivo
L’ordinanza n. 31880 del 2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui criteri di applicazione della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità. La Suprema Corte, confermando un orientamento consolidato, ha stabilito che la non esiguità del profitto e del danno derivanti dal reato è un elemento sufficiente a escludere l’applicazione di tale beneficio, rendendo superfluo l’esame di altri parametri.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. La Corte territoriale aveva negato la concessione della circostanza attenuante speciale della particolare tenuità del fatto nel reato di ricettazione. La motivazione di tale diniego si fondava sulla constatazione che l’ingiusto profitto ottenuto e il conseguente danno arrecato alle persone offese non erano di entità trascurabile.
L’imputata ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge in relazione a tale decisione, sostenendo che la valutazione avrebbe dovuto considerare ulteriori elementi.
L’Attenuante della Ricettazione di Particolare Tenuità e il Principio di Diritto
La questione centrale riguarda i presupposti per il riconoscimento dell’attenuante in esame. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il valore economico del bene oggetto di ricettazione gioca un ruolo fondamentale. Questo elemento, tuttavia, non agisce in modo simmetrico.
La Corte di Cassazione ha infatti ribadito un principio consolidato: il valore del bene è un fattore concorrente, ma in via sussidiaria. Ciò significa che:
* Se il valore non è esiguo: l’attenuante deve essere categoricamente esclusa, senza che si possa procedere a ulteriori valutazioni.
* Se il valore è lieve: solo in questo caso il giudice può e deve procedere a esaminare gli altri parametri indicati dall’art. 133 del codice penale per decidere se concedere o meno l’attenuante. Tali parametri includono l’entità del profitto (profilo oggettivo) e la capacità a delinquere dell’agente (profilo soggettivo).
Le Motivazioni della Cassazione sul caso di ricettazione di particolare tenuità
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. La motivazione della Corte territoriale, che aveva negato l’attenuante basandosi sulla ‘non esigua entità dell’ingiusto profitto e del conseguente danno’, è stata considerata corretta e in linea con l’orientamento giurisprudenziale dominante.
La Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello abbia correttamente applicato il principio secondo cui, una volta accertata la non irrilevanza economica del fatto, ogni altra valutazione diventa superflua. La lieve consistenza economica del bene è un prerequisito indispensabile per poter accedere all’analisi degli ulteriori criteri di apprezzamento. Poiché tale prerequisito mancava, la decisione di negare l’attenuante era giuridicamente ineccepibile.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa pronuncia rafforza un punto fermo nella giurisprudenza sulla ricettazione di particolare tenuità: la valutazione del danno economico è prioritaria e dirimente. Per chi è accusato di tale reato, diventa cruciale dimostrare la minima entità del valore del bene ricettato, poiché solo superando questa soglia si apre la possibilità per il giudice di considerare altri elementi potenzialmente favorevoli, come la condotta processuale o la personalità dell’imputato. In assenza di un valore esiguo, la strada per ottenere l’attenuante è, di fatto, preclusa.
Quando si può applicare l’attenuante della ricettazione di particolare tenuità?
L’applicazione di questa attenuante può essere presa in considerazione solo se viene accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato. Solo in tal caso, il giudice può valutare ulteriori parametri, come l’entità del profitto e la capacità a delinquere dell’agente.
Un profitto non esiguo esclude sempre l’attenuante della particolare tenuità?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, se l’ingiusto profitto e il conseguente danno per le vittime non sono di entità esigua, la circostanza attenuante della particolare tenuità deve essere sempre esclusa, come avvenuto nel caso di specie.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita discrezionalmente dalla Corte (in questo caso tremila euro), da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31880 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31880 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine al diniego della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ne ha negato il riconoscimento alla luce dell’entità non esigua dell’ingiusto profitto e conseguente danno per le persone offese;
che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa – come avvenuto nella specie – mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all’art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l’entità del profitto) e a quello soggettivo della capac a delinquere dell’agente (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidr te