Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15725 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15725 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/03/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a EBOLI il 25/01/1976 COGNOME NOME nato a BENEVENTO il 02/11/1971 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORT)APPELLO di NAPOLI. Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la memoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio in relazione al capo A di imputazione e senza rinvio in relazione al capo B; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 17 novembre 2022 con cui NOME e NOME COGNOME erano stati ritenuti responsabili e condannati alla pena di giustizia per il reato di ricettazione di un vaglia postale di provenien illecita e di truffa tentata ai danni di un ufficio postale in Maddaloni.
Avverso la predetta sentenza ha presentato il ricorso per Cassazione la difesa degli imputati deducendo con un primo motivo la violazione di legge (art.
648 cod. pen.) perché il reato di cui al capo A (ricettazione) non è previsto legge come reato.
Infatti, si sostiene nel ricorso, non sussiste il reato presuppo falsificazione del vaglia postale) a seguito della depenalizzazione dell’art. 48
Con un secondo motivo, si deduce altresì violazione di legge (art. 606, le b), cod. proc. pen.) in relazione al reato di tentata truffa, perché il fatto c agli imputati non costituisce reato.
Dalla ricostruzione emersa dall’istruttoria, infatti, risulta che gli imput hanno conseguito alcun vantaggio economico dal versamento dell’assegno e, d’altra parte, che il soggetto passivo non ha subito alcuna ‘demínutio patrimoníi”.
Con memoria inviata per PEC, la difesa, associandosi alle conclusioni formulate dal Sostituto Procuratore generale, ha chiesto, in relazione al reat capo A, l’accoglimento del ricorso, associandosi, in relazione al reato del cap alla richiesta dichiarazione di prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto al reato di ricettazione; la consegue ammissibilità del ricorso quoad poenam in relazione al reato di truffa comporta la declaratoria di estinzione per prescrizione di quest’ultimo.
Come accennato, il primo motivo riguarda il reato di ricettazione. Esso incentra sulla intervenuta depenalizzazione del reato che si assume ‘presuppos della ricettazione (la falsificazione del titolo di credito negoziato dai Magnott
Ebbene, a prescindere dalla (ed ancor prima della) questione sollevata dal difesa, relativa alla depenalizzazione del falso in titolo di credito, deve oss che il reato contestato (la ricettazione) non sussiste perché, in radice, non s un reato presupposto. Infatti, dalla lettura della sentenza di primo grado ( si comprende che i Magnotti non hanno ricevuto un vaglia postale, sottraendol alla legittima proprietaria ‘traente’ (tal NOME COGNOME, promissaria acq di una vettura posta in vendita dagli imputati su un sito online). Semplicement COGNOME hanno ottenuto dalla donna una fotografia del vaglia effettivament esistente (e sempre rimasto presso la Petrillo), adducendo, a giustificazion necessità di effettuare verifiche sul titolo. Ottenuta la foto e proceduto a alterazione, i COGNOME si sono rivolti all’ufficio postale per la riscossione d falso. La falsificazione, quindi, costituì il raggiro congegnato per trarre in l’addetto allo sportello dell’ufficio postale, nel tentativo di conseguire
conversione del titolo in denaro contante. Avendo proceduto alla falsificazio della fotografia, i Magnotti non possono nemmeno essere ritenuti responsabili dell ricettazione del documento, in virtù della clausola di esclusione posta all’incipit dell’art. 648 cod. pen..
Non vi è, pertanto, nessun reato presupposto e non si può nemmeno sostenere (né l’ipotesi traspare dal capo di imputazione) che alla truffa ai della potenziale acquirente della vettura, abbia fatto seguito una seconda tr (tentata) ai danni dell’ufficio postale, poiché le due azioni sono in realtà fr della stessa condotta diretta al fine ultimo di ottenere il corrispettivo conse dalla donna per l’acquisto della Range Rover che i Magnotti avevano posto in vendita sul portale Subito.it.
Ciò premesso, deve concludersi per l’insussistenza della condotta d ricettazione. La questione, anche se non sollevata dalla difesa dall’angolo visu ora illustrato, appartiene comunque al devoluto poiché riguarda il punto del decisione (contestato con il primo motivo) attinente alla responsabilità penale de imputati per il reato di ricettazione, campo di indagine abbondantemente arato ne ricorso ed ancor prima nell’appello. Non v’è, quindi, ostacolo all’esercizio dei p ufficiosi di qualificazione giuridica della fattispecie da parte della Cort sussisterebbe nell’ipotesi in cui il punto non fosse stato in precedenza devol (Sez. 5, n. 48416 del 06/10/2014, COGNOME, Rv. 261029 – 01).
3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Premesso che, detratte le citazioni di giurisprudenza, esso si riduce a poc considerazioni che contestano in definitiva che non si sia realizzato il reato per esser avvenuta alcuna deminutio patrimonii, è sufficiente considerare che ciò dipende dal fatto che, nel caso specifico, il reato si è arrestato a livello contestato come) tentativo.
Il motivo, oltre che manifestamente infondato, non si confronta nemmeno con la spiegazione di tale specifico aspetto, che si trova a pg. 5 (in mezzo) motivazione della sentenza, condannandosi quindi alla genericità.
Cionondimeno, il reato di tentata truffa va dichiarato estinto p prescrizione. La prescrizione del reato di truffa (commesso il 19 giugno 2017), i assenza di eventi sospensivi, non emergenti dall’esame del fascicolo, è maturata secondo l’ordinario termine minimo di sei anni previsto dall’art. 157 cod. pe esteso a sette anni e sei mesi a seguito delle successive interruzioni (art. 161 pen.), il 19 gennaio 2025.
4.1 Si è affermato che in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza condanna per reati uniti dal vincolo della continuazione, qualora l’ammissibil dell’impugnazione sia limitata al capo relativo al reato ritenuto più gr l’annullamento della sentenza in relazione a tale capo e alla pena per e determinata si ripercuote anche sugli aumenti sanzionatori disposti per i re satellite, sicché il rapporto processuale rimane ‘aperto’ in punto pena anch relazione all’impugnazione della condanna per tali reati, nonostante i motivi ricorso ad essi riferiti siano inammissibili, dimodoché, se matura il termin prescrizione per uno di essi nelle more della definizione dell’impugnazione, ne de essere dichiarata l’estinzione (Sez. 2, n. 16022 del 22/03/2023, COGNOME, Rv. 284 – 01). In altre parole, l’annullamento della sentenza in relazione al reato più e alla pena per esso determinata «si ripercuote necessariamente sugli aument disposti in relazione ai reati-satellite: la pena inflitta per i reati satelli infatti dalla pena-base in relazione alla quale (tra l’altro) viene parame L’instaurazione del rapporto processuale correlata all’ammissibili dell’impugnazione per il reato più grave impone di ritenere “aperto” il rappor processuale – in punto pena – anche relativamente ai reati satellite: tale situa processuale impedisce il passaggio in giudicato dell’accertamento di responsabili in relazione a tutti i reati unificati; pertanto se, nelle more della defi dell’impugnazione, decorre il termine di prescrizione per uno di essi ne deve esse dichiarata l’estinzione» (così, di recente, Sez. 2, n. 36376 del 23/06/2021, Cim Rv. 282015-04).
Occorre peraltro dare atto che l’interpretazione ora esposta non è univoc nella giurisprudenza di questa Corte, né in quella di questa stessa Sezio contrapponendovisi pronunce come la Sez. 2, n. 22365 del 24/03/2023, D., Rv. 284742 – 01 (secondo cui ‘in caso di sentenza di condanna riguardante più reat ascritti allo stesso imputato, la proposizione di un motivo di ricorso con cu deduca l’errore di calcolo nella determinazione della pena finale, conseguente al mancata eliminazione della pena relativa ad alcuni segmenti della condotta illeci dichiarati estinti per prescrizione, non impedisce il passaggio in giudicato d sentenza con riferimento ai reati per i quali i restanti motivi di ricorso inammissibili, stante l’autonomia del rapporto processuale inerente a ciascun cap della sentenza’) o Sez. 6, n. 20525 del 13/04/2022 Komarov Rv. 283269 – 01.
4.2 L’incertezza che ne deriva sul piano applicativo comporta, peraltro, la no inammissibilità del ricorso anche in riferimento alla truffa.
5. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con l formule indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di ricettazione perché il fatto non sussiste, e limitatamente al reato di tentata truffa per
reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 6 marzo 2025