Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7744 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7744 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME NOME GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Caltanisetta dell’Il febbr 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Gela il 17 giugno , AJ, ha ridetermiNOME in anni 4, mesi 5 di reclusione ed euro 1.304 di multa la pena a carico di NOME COGNOME, ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 3 1990 (capo 1), art. 518 quater cod. pen. (capo 2), art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 110 del 1975 (capo 3) e art. 697 cod. pen. (capo 4). Fatti accertati in Gela il 29 novembre 2023.
Rilevato che i primi due motivi di ricorso, con i quali, in termini sostanzialmente sovrappon la difesa censura la conferma del giudizio di colpevolezza relativamente al reato di cui al 518 quater cod. pen. (capo 2), sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare, termini non adeguatamente specifici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fr dell’esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno rimarcato la disponibilità in capo all’imputato dei beni di interesse archeologico per cui si procede, beni che sono stati rinvenuti nella camera da letto stabilmente abitata dall’imputato e non in pertinenza o altra stanza cui egli non aveva accesso (pag. 3-4 della sentenza impugnata).
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni raziona alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal per del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Evidenziato che il terzo motivo, con cui si contesta la mancata specificazione degli aumenti p la continuazione, è parimenti manifestamente infondato, risultando l’aumento complessivo per i tre reati-satellite pari a mesi 5 di reclusione ed euro 272 di multa, per cui, in presenza aumento di pena oggettivamente esiguo, deve trovare applicazione nel caso di specie il condiviso principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005), secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionat modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specif e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2025.