Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5142 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5142 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Brindisi il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 18/06/2024 della Corte di Appello di Catania
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 25 ottobre 2024, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Brindisi in data 28 febbraio 2023, ha rideterminato la pena e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 2 e 7 L. 895 del 1967 con riferimento a un fucile marca Franchi ca. 12, 648 cod. pen. e 697 cod. pen.
Nel corso di una perquisizione effettuata in data 28 maggio 2020 i Carabinieri della Stazione di San Vito, nel terreno a ridosso dell’abitazione di NOME, hanno rinvenuto, occultato sotto un masso, un fucile marca Franchi calibro 12 e una borsa in pelle contenente: 114 cartucce calibro 12, piombo 10, 10 cartucce calibro dodici, piombo 11, 2 a palla elicoidale e 19 cartucce calibro 7,65.
Dai successivi accertamenti Ł emerso che il fucile era stato oggetto di un furto perpetrato denunciato il 6 marzo 2007.
Nel corso del giudizio l’imputato ha dichiarato di essere stato l’autore del furto del fucile, avvenuto 13 anni prima, fornendo una sua descrizione di quanto rubato nella stessa occasione.
Il Tribunale e, successivamente la Corte di appello – evidenziato che la descrizione di quanto sottratto era stata molto generica, che erano state rinvenute numerose munizioni anche non compatibili con il fucile e che l’imputato aveva un diretto interesse alla diversa qualificazione giuridica in quanto il reato di furto sarebbe orami prescritto – hanno ritenuto che la confessione del furto non fosse credibile e lo hanno condannato per tutti i reati indicati.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti. Nel primo e nel secondo motivo la difesa censura la conclusione cui Ł pervenuta la Corte territoriale evidenziando che le considerazioni esposte dai giudici di merito in ordine all’inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente sarebbe errata. La confessione dell’imputato circa la commissione del furto, infatti, pure considerato il lungo lasso di tempo trascorso, sarebbe attendibile e ciò sia in virtø della condotta dallo stesso tenuta all’atto della perquisizione, che ha consegnato spontaneamente l’arma, sia in considerazione alle indicazioni fornite circa il furto, che sono a tratti imprecise solo a causa del lungo tempo trascorso dai fatti.
2.2. Vizio di motivazione in relazione all’art. 62bis cod. pen. Nel terzo motivo la difesa rileva che il diniego delle circostanze attenuanti generiche si fonda esclusivamente sulla gravità del reato e sulla presenza di precedenti penali e che ciò non sarebbe coerente con la finalità riconosciuta all’istituto di adeguare la pena al fatto concreto e di fare, cioŁ, in modo che questa sia effettivamente proporzionata non solo al disvalore del fatto ma anche alla personalità del condannato.
In data 20 novembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
Nei primi due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità e, nello specifico, quanto alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti e alla mancanza di una effettiva e concreta risposta alle censure contenute nell’atto di appello, che sarebbero state respinte senza illustrare le ragioni per cui la giustificazione esposta dall’imputato non sarebbe credibile.
Le doglianze, formulate anche nei termini della violazione di legge ma che si riferiscono alla logicità e alla completezza della motivazione, sono manifestamente infondate.
2.1. Come piø volte ribadito da questa Corte, il sindacato conducibile nel giudizio di legittimità non può investire l’intrinseca attendibilità delle prove e il risultato della loro interpretazione, nØ riguardare il merito dell’analisi ricostruttiva dei fatti, ma deve limitarsi ad accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati secondo le regole della logica e del diritto e in base a uno sviluppo argomentativo congruo, che dia conto in termini di corretta consequenzialità delle conclusioni raggiunte, senza poter mai opporre una ricostruzione dei fatti alternativa a quella prospettata dalle sentenze di merito, anche se altrettanto logica e plausibile (in tal senso Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 – 04, nonchØ Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione recentemente Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
2.2. Nel caso di specie la Corte territoriale, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle critiche contenute nell’atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso delle indagini preliminari.
Le conformi motivazioni dei due giudici di merito, infatti, con i puntuali riferimenti alle
imprecisioni contenute nella dichiarazione dell’imputato circa la descrizione del fatto, alle differenze riscontrate tra i beni oggetto del furto e quelli rinvenuti e, soprattutto, al fatto che tra questi ultimi ci sono delle munizioni che sono per numero, tipologia e calibro incompatibili con quelle rubate, hanno dato adeguato conto delle ragioni sulle quali si fonda la conclusione in termini di inattendibilità della confessione del furto cui sono pervenuti.
Ciò anche considerato che quanto accertato contrasta con quanto affermato dal ricorrente – che ha sostenuto che il fucile e quanto a questo relativo sarebbe stato nascosto sotto il masso nell’immediatezza del furto e non piø preso o dissotterrato – e che il rilievo attribuito dai giudici al fatto che la confessione Ł stata resa solo in un momento successivo al ritrovamento appare logico e coerente.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire in ordine al terzo motivo, nel quale la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione all’art. 62bis cod. pen.
Anche in questo caso, infatti, la sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all’imputato, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l’esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest’ultimo aspetto, alle modalità di svolgimento dei fatti, alla personalità dell’imputato e ai precedenti penali.
Le censure mosse a tale percorso argomentativo che risulta lineare, sono prive di effettiva consistenza e sono, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 – 01).
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62bis cod. pen., d’altro canto, Ł oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchØ la stessa motivazione, purchØ congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, NOME, RV. 259899 – 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME, RV. 248244 – 01; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/ 2008, COGNOME, RV 242419 – 01).
Il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 11/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME