Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47337 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47337 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/05/2023 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. GLYPH In data 3 febbraio 2023 il Giudice per le indagini preliminari d Tribunale di Milano convalidava il sequestro preventivo disposto dal Pubbli Ministero della somma di C 109.620,00 nei confronti di NOME COGNOME; il Tribunale d Milano, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 12 maggio 2023 rigettava l’impugnazione proposta
1.1 Avverso l’ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di NOME COGNOME lamentando l’apparenza della motivazione con riferimento al fumus commissi delicti, in quanto il tribunale non aveva fornito alcuna spiegazione circa sussistenza del reato presupposto, limitandosi ad indicare alcune astr possibilità non suffragate da alcun elemento indiziario e completamente avul dalle circostanze nel caso concreto e richiamando una più vasta indagine c niente aveva a che vedere con il caso in esame e nella quale NOME COGNOME no risultava neppure indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1 In via preliminare, osserva questa Corte che in tema di ricorso cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinen violazione di legge: nella nozione di “violazione di legge” rientran particolare, gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, ma anche i vizi motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo a sostegno d provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenz completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 658 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv 245093). Non può, invece, essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazio la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specif autonomo motivo di cui all’art. 606 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: n. 5876 del 28/01/2004, P.C. RAGIONE_SOCIALE in proc. COGNOME, Rv. 226710; Sez. U, 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).
Nel caso in esame, il ricorrente contesta gli elementi di fatto posti a della decisione, per cui il ricorso appare inammissibile: in particolare, il Tr ha evidenziato: 1) che l’indagato era stato trovato nel possesso di un’impor somma di denaro, in relazione alla quale non aveva saputo fornire giustificazio cambiando per ben tre volte la versione dei fatti; 2) che l’indagato non a una situazione reddituale congrua rispetto all’entità della somma versata;
c
taglio delle banconote e le modalità di occultamento e confezionamento de denaro; 4) i numerosi trasferimenti di somme effettuati NOME verso l’estero
Pertanto il Tribunale, che ha ritenuto condivisibile la tesi secondo c delitto presupposto dovesse essere individuato in quello di frode fiscale guadagni non dichiarati nell’esercizio di attività commerciali, ha correttam applicato il principio secondo il quale “integra il delitto di ricettazione la di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le moda occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normat alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita. (Fatti relativa al rinvenimento della somma complessiva di oltre 153.000 euro i contanti, occultata in luoghi diversi nella disponibilità dell’imputato, p stabile occupazione, che non aveva saputo indicarne la provenienza).” (Sez. Sentenza n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308 – 01); tale orientament va ribadito poiché applicazione della regola generale in tema di reati da rice di profitto illecito secondo cui l’affermazione della responsabilità per il d ricettazione non richiede l’accertamento giudiziale della commissione del del presupposto, nè dei suoi autori, nè dell’esatta tipologia del reato, pot giudice affermarne l’esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 29685 05/07/2011, Rv. 251028 – 01).
Trattasi di principi affermati relativamente a sentenze di condanna, c valgono tanto più in fase cautelare, nella quale non è richiesta la piena prov reato commesso, essendo sufficienti semplici indizi; va infatti sottolineato c fini dell’emissione di una misura cautelare è sufficiente qualunque eleme probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità s responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli: gli indizi, d fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192, comma 2, cod.proc.pen.
2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; ai dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibi ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannat pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di col nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore de Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 18/10/2023