Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37408 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37408 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, nato in Cina il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 03/06/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; sentite le richieste del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola in data 13 maggio 2025, che aveva disposto il sequestro preventivo della somma di euro 493.220,00, nei confronti di NOME, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 648bis cod. pen.
Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si contesta – sotto il profilo della violazione dell’art. 648 cod. pen. – la sussistenza del fumus commissi delicti .
Da un lato, non potrebbero ritenersi idonei a configurare il delitto di ricettazione la mancata giustificazione della provenienza del denaro (atteso che la difesa avrebbe documentato la natura di regalie in occasione del recente matrimonio dell’indagato) o le particolari modalità di occultamento (data la mera detenzione nella propria abitazione). Dall’altro, sarebbero parimenti privi di efficacia dimostrativa la circostanza che una sola banconota fosse macchiata da inchiostro (così da supporne la provenienza da un furto presso sportello bancomat), la consegna di una somma di denaro a COGNOME e il risalente precedente per istigazione alla corruzione (estraneo a contesti di criminalità organizzata o a «condotte criminose lucrogenetiche»).
2.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce la violazione dell’art. 103, d.lgs. 9 ottobre 1990, n. 309, poichØ la polizia giudiziaria avrebbe proceduto a perquisizione domiciliare in assenza di autorizzazione dell’autorità giudiziaria (e senza successiva convalida del
Pubblico Ministero) e fuori dai casi consentiti dalla norma speciale, in assenza di fondati motivi, ma in forza, al piø, di un mero sospetto.
All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile, perchØ proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
Preliminarmente, quanto al primo motivo, occorre osservare, come, in materia di cautela reale, l’art. 325 cod. proc. pen. consenta il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge (nel cui ambito deve includersi anche la motivazione omessa o soltanto apparente).
2.1. Non sono, dunque consentiti, i profili di censura diretti in concreto a contestare semplicemente la tenuta logica dell’apparato argomentativo (che, congruamente, dà conto del «complesso di elementi indiziari che fanno presumere, entro i limiti sommari dell’accertamento cautelare, la provenienza illecita delle somme di denaro»: la anomala dazione di euro cinquantamila in favore di COGNOME, oggetto dell’imputazione di riciclaggio di cui al capo 1, non oggetto di riesame, rimasta priva di lecita causa giustificativa; l’ingente importo detenuto in contanti, «spia di illecita provenienza», anche alla luce della infruttuosità del denaro, viceversa eroso dalla svalutazione; l’implausibilità, allo stato, della dedotta qualità di donativi da parte dei seicento ospiti alle nozze del ricorrente, celebrate un anno addietro e non riconosciute dallo Stato italiano, verosimilmente incompatibili con i redditi leciti del nucleo familiare; la possibilità che, stante la macchiatura di una banconota, una parte fosse provento di furto; lo stato di non incensuratezza).
Le stesse serrate critiche ai singoli «segmenti motivazionali» evidenziano, peraltro, la tangibile consistenza grafica e argomentativa della motivazione, a cui si tenta soltanto di sostituire una ricostruzione dei fatti piø favorevole alla posizione del ricorrente.
2.2. In punto di diritto, il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poichØ la provenienza delittuosa dei beni posseduti può ben desumersi – come nel caso di specie, in assenza di plausibili giustificazioni da parte dell’imputato – dalla natura e dalle caratteristiche dei beni stessi (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334-01; Sez. 1, n. 29486 del 26/06/2013, COGNOME, Rv. 256108-01; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011 COGNOME, Rv. P_IVA-01).
Quanto in particolare al sequestro di denaro, Ł costante l’orientamento di legittimità che il Collegio intende ribadire – secondo cui integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, sulla scorta di ulteriori elementi – quali, a mero titolo esemplificativo, il luogo e le modalità di occultamento delle banconote e il loro importo complessivo, in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante – possa ritenersene la provenienza illecita (Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, COGNOME, Rv. 282308-01; Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02).
La stessa giurisprudenza citata nel ricorso (Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287719-01, relativa al rinvenimento di una somma in contanti, assai inferiore a quanto qui rileva: euro 23.050,00) afferma che la sussistenza del fumus del delitto di ricettazione ben può essere inferita, in caso di rinvenimento di preziosi o di cospicue somme di denaro della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, non solo dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti o dalle particolari modalità di occultamento dei beni,
ma anche – come nel provvedimento impugnato, nei termini suaccennati – dalla presenza di elementi ulteriori, significativi della loro sicura provenienza delittuosa (conforme Sez. 2, n. 28587 del 03/07/2024, Peritore, Rv. 286727-01).
Le censure in iure del ricorrente sono, quindi, manifestamente infondate.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale non prende posizione specifica sull’ iter procedurale della perquisizione effettuata nel domicilio del ricorrente, ritenendo assorbente, in ogni caso, il principio espresso dal brocardo male captum, sed bene retentum .
La conclusione Ł coerente con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Allorquando la perquisizione sia stata effettuata senza l’autorizzazione del magistrato e non nei «casi» e nei «modi» stabiliti dalla legge, come prescritto dall’art. 13 Cost., si Ł in presenza di un mezzo di ricerca della prova che non Ł compatibile con la tutela del diritto di libertà del cittadino, estrinsecabile attraverso il riconoscimento dell’inviolabilità del domicilio. Ne consegue che, non potendo essere qualificato come inutilizzabile un mezzo di ricerca della prova, ma solo la prova stessa, la perquisizione Ł nulla e il sequestro eseguito all’esito di essa non Ł utilizzabile come prova nel processo, salvo, tuttavia, che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 253, comma 1, cod. proc. pen.; in tal caso, il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, costituisce un atto dovuto, rendendo così del tutto irrilevante, per quanto attiene all’acquisizione probatoria, il modo con cui ad esso si sia pervenuti (Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204643-01; Sez. 2, n. 16065 del 10/01/2020, COGNOME, Rv. 278996-01; Sez. 1, n. 42010 del 28/10/2010, COGNOME, Rv. 249021-01, nonchØ, in particolare, in tema di perquisizione ai sensi del Testo Unico sugli stupefacenti, Sez. 4, n. 3196 del 13/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278031-01; Sez. 3, n. 19365 del 17/02/2016, COGNOME, Rv. 266580-01; Sez. 4, n. 26668 del 06/05/2009, COGNOME, Rv. 244507-01; Sez. 4, n. 150 del 15/11/2005, dep. 2006, COGNOME, Rv. 232793-01).
L’eventuale arbitrarietà o illegittimità dell’atto di perquisizione compiuto ad opera della polizia giudiziaria – astrattamente sanzionabile nelle sedi sue proprie e, comunque, inidonea a privare gli operanti della propria qualifica soggettiva ead esimerli dall’obbligo di apporre il vincolo probatorio sul corpo del reato o sulle cose pertinenti al reatonecessarie per l’accertamento dei fatti – non comporta, pertanto, effetti invalidanti sul successivo sequestro (viceversa, imposto dalla legge, di modo che il relativo verbale Ł ritualmente spendibile contra reum ). Peraltro, le perquisizioni che la polizia giudiziaria, nel caso di sospetto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, Ł legittimata a compiere in forza dell’art. 103, d.P.R. n. 309 del 1990 non presuppongono necessariamente la commissione di un reato, rientrando in un’attività di carattere preventivo, e possono essere effettuate anche solo sulla base di notizie confidenzialmente apprese (Sez. 3, n. 19365 del 17/02/2016, COGNOME, Rv. 266580-01).
Le doglianze sul punto – che si limitano a insistere sulla illegalità della perquisizione e sulla impossibilità di qualificare il denaro come corpo di reato (laddove, come visto, l’obbligo di assicurazione delle fonti di prova si estende anche alle «cose pertinenti al reato») – sono, dunque, aspecifiche e manifestamente infondate.
Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 14/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME