Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47651 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47651 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Varallo (VC) il DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la ordinanza n. 15/23 in data 20/04/2023 del Tribunale di Monza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata avanzata rituale richiesta dalle parti di trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1 -bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5 – duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, riportandosi alla memoria scritta in data 24/09/2023, ha concluso per il rigetto del ricorso;
udita la discussione della difesa del ricorrente, AVV_NOTAIO, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 20/04/2023, il Tribunale di Monza rigettava il ricorso per riesame ex art. 324 cod. proc. pen. proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza in data 27/03/2023 in relazione al reato di ricettazione ed avente ad oggetto la somma di euro 119.000,00, somma rinvenuta nella disponibilità del sunnominato.
Avverso la predetta ordinanza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Primo e secondo motivo: violazione di legge in relazione all’art. 648 cod. pen. Si censura l’ordinanza impugnata per avere la stessa ritenuto l’astratta configurabilità del reato di ricettazione di somme di denaro pur a fronte dell’assoluta genericità della contestazione che ha omesso di precisare il nesso di derivazione delle somme da una precedente distinta condotta delittuosa. L’astratta configurabilità della fattispecie è stata ritenuta pur in difetto di una plausibi individuazione del delitto presupposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. In via preliminare, si deve osservare che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice (cfr., Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254893-01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093-01).
Non può, invece, essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (cfr, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710-01; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME S., Rv. 224611-01).
1.2. Nel caso in esame, il ricorrente contesta gli elementi di fatto posti a base della decisione, per cui il ricorso appare inammissibile.
In particolare, il Tribunale ha evidenziato che l’indagato era stato colto alla guida di un autoveicolo con targa svizzera; durante il controllo, il COGNOME aveva esibito agli operanti una busta (riposta dietro il sedile lato guida) contenente la somma in contanti di euro 119.000,00, suddivisa in mazzette di vario taglio, dichiarando che si trattava di denaro di sua proprietà. In particolare, l’indagato si limitava ad addurre circostanze neutrali o comunque irrilevanti nell’economia del fumus del contestato reato di ricettazione in fase di accertamento, quali, tra le altre, le ragioni (partecipazione a gare di golf) della frequenza dei viaggi tra territorio svizzero (ove lo stesso risiede dal 2012) e italiano (che non escludono la destinazione di tali viaggi anche al trasporto di denaro contante), ovvero la differente risalenza nel tempo dei periodi di amministrazione di talune società gravate da debiti tributari. Detto denaro, anche in considerazione delle modalità di presentazione e custodia, veniva sottoposto a sequestro preventivo.
2. Il Tribunale, che ha ritenuto condivisibile la tesi secondo cui il delitto presupposto dovesse essere individuato in quello di cui all’art. 648 cod. pen., ha correttamente applicato il principio secondo il quale “integra il delitto d ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita” (Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, COGNOME, Rv. 282308-01, in fattispecie relativa al rinvenimento della somma complessiva di oltre 153.000 euro in contanti, occultata in luoghi diversi nella disponibilità dell’imputato, privo di stabile occupazione, che non aveva saputo indicarne la provenienza; nello stesso senso, Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02).
Tale orientamento va ribadito poiché applicazione della regola generale in tema di reati da ricezione di profitto illecito secondo cui l’affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l’accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell’esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l’esistenza attraverso prove logiche (cfr., Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Rv. 251028-01; nello stesso sostanziale senso, Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629-01).
Trattasi di principi affermati relativamente a sentenze di condanna, che valgono tanto più in fase cautelare, nella quale non è richiesta la piena prova del reato commesso, essendo sufficienti semplici indizi; va infatti sottolineato che ai
fini dell’emissione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli: gli indizi, dunque, ai f delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Quanto al requisito del periculum in mora, ciò che si richiede – ma solo nel caso di confisca facoltativa – è che il giudice dia ragione del potere discrezionale di cui abbia ritenuto di avvalersi (cfr. la espressione “può”).
Nella fattispecie, è stata correttamente individuata la necessità di ricostruire la provenienza del denaro con riferimento alla posizione del NOME: reati, presumibilmente di natura tributaria avuto riguardo alle emergenze investigative relative alla persona dell’indagato che, oltre a non essere in grado di fornire spiegazioni plausibili in ordine al possesso di una così cospicua somma in contanti, risulta attinto da precedenti di polizia (per i reati di associazione delinquere, riciclaggio, ricettazione e reati fiscali) e più o meno direttamente collegato a società gravate da debiti tributari.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25/10/2023.