Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9483 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9483 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Cerignola il 30/04/1988
COGNOME nato a Cerignola il 23/02/1970
avverso la sentenza del 13/05/2024 della Corte Appello di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
sentite le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME anche in sostituzione del NOME COGNOME per i ricorrenti, che ha insistito per l’accoglimento dei ri
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in parziale ri della pronuncia emessa in data 13 ottobre 2022 dal Tribunale di Foggia, ha rid la pena irrogata ad NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati di cui agli a
110 e 648 cod. pen., revocando l’interdizione in perpetuo dai pubblici u sostituita con l’interdizione per cinque anni, e l’interdizione lègale e con nel resto.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo de propri comuni difensori, i suddetti imputati, formulando i motivi di cens seguito sinteticamente esposti.
3. Ricorso di NOME COGNOME
3.1. Violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e manc illogicità della motivazione riguardo alla ribadita sussistenza dell’e psicologico.
La sentenza impugnata, meramente rielaborando le motivazioni di primo grado, non avrebbe offerto concreta risposta ai motivi di gravame (attinen particolare, all’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli imputati indagini), valorizzando incongruamente la quantità di beni di provenienza fur rinvenuti all’esito della perquisizione e la mera presenza del ricorrente ne della RAGIONE_SOCIALE (di cui era socio).
Nello specifico, quanto al capo a), la tenuta logica della motivazione risulterebbe inficiata dalla deposizione del teste COGNOME che aveva riferito d acquistato da NOME COGNOME una delle auto di ipotizzata provenienza furtiva del suddetto COGNOME, che aveva confessato la propria titolarità dei vei questione. Quanto al capo b), i pezzi di ricambio ben avrebbero potuto essere acquistati dagli altri soci e comunque il ricorrente ha fornito le pezze gius dell’acquisto di analoghi materiali; la liceità della provenienza, peral sarebbe stata contraddetta dalla perizia espletata.
3.2. Erronea quantificazione della pena, con riferimento all’individuaz della pena base per il reato più grave di ricettazione di cui al capo a) (aumentata rispetto al primo grado, ove non era stata ritenuta la continuazione interna) aumenti operati per ciascun episodio di ricettazione in ordine ad ambedue i ca imputazione (laddove il Tribunale, anche in questo caso, non aveva frazionat contestazioni).
Si contesta altresì la mancata riduzione nei termini massimi di legge p circostanze attenuanti generiche, senza una espressa giustificazione.
4. Ricorso di NOME COGNOME
4.1. Violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e manc illogicità della motivazione riguardo alla ribadita sussistenza dell’e psicologico (motivo formulato in termini di pressoché palmare sovrapponibilit
motivo di cui al precedente paragrafo 3.1, salvo precisare che il ricorrente neppure co-titolare dell’autodemolizione e che l’emotività dimostrata dura perquisizione ben poteva derivare dal timore di conseguenze per il figlio).
4.2. Erronea quantificazione della pena, con riferimento all’individuaz della pena base per il reato più grave di ricettazione e degli aumenti ope ciascun episodio di ricettazione in ordine ad ambedue i capi di imputazione (mo formulato in termini di pressoché palmare sovrapponibilità al motivo di c precedente paragrafo 3.2, ad eccezione delle deduzioni in tema di atten generiche)
All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati limitatamente alle doglianze inerenti il trat sanzionatorio, in particolare in quanto discendente da un’errata applicazione disciplina della continuazione, e sono inammissibili nel resto.
I vari profili di censura articolati nel primo motivo di entrambi i ricor in ambedue gli atti di impugnazione in termini quasi analoghi, possono es esaminati congiuntamente, senza sacrificio delle peculiarità delle singole posi
2.1. Oggetto dell’imputazione sono, per quanto riguarda il capo (originariamente contestato come riciclaggio e poi riqualificato dal Tribun sensi dell’art. 648 cod. pen.), un’autovettura e tre autocarri di docu provenienza furtiva e, per quanto riguarda il capo b), centinaia di pezzi di ricambio (motori, paraurti, cabine di guida, kit airbag, portiere, gruppi ottici, crusc di verosimile provenienza furtiva.
In primo luogo, per quanto attiene in particolare al capo b), il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in og estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa dei beni posseduti può desumersi – come nel caso di specie – dalla natura e dalle caratteristiche stessi (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277334-01; Sez. 1, n. del 26/06/2013, Tartari, Rv. 256108-01; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011 Caval Rv. 251028-01). I giudici di merito hanno valorizzato a tal fine – tutt’a incongruamente – l’abnorme quantitativo di materiale rinvenuto in loco e l’assenza di adeguata giustificazione, posto che i documenti commerciali esibiti (in peraltro, e non in originale) dagli indagati non concernevano le specifiche meccaniche e di carrozzeria concretamente sequestrate dagli operanti.
Del pari, la prova dell’elemento soggettivo è stata ricavata sulla analoghi argomenti di ordine razionale, evidenziando per entrambi – pr espunzione delle dichiarazioni rese dagli imputati alla polizia giudizia materiale valutabile – la pregnanza della loro presenza in un simile cont l’assenza di attendibili indicazioni in merito alla provenienza dei mezzi innumerevole componentistica cannibalizzata. Non sono state, infatti, veic dalla difesa informazioni processualmente spendibili pro reo in merito al ruolo svolto dal padre all’interno dello stabilimento e neppure all’ipotetica respo degli altri soci della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME meramente evocati. In tale contesto, anche l’asserita cessione dei veicoli d di Menuti (la cui escussione è stata interrotta in conseguenza delle dichia autoindizianti), peraltro, rimasta priva di definitiva conferma, non escluder condotta di ricezione in capo agli indagati (consapevoli della mancanza di legittimanti, tant’è che, all’arrivo della polizia giudiziaria, subito fanno anche lo stesso COGNOME).
Le conclusioni dei giudici di merito risultano coerenti con le emerg processuali (non rivalutabili nel giudizio di legittimità), prive di vizi logic e conformi ai consolidati principi di diritto espressi da questa Corte regolatr prova della consapevolezza circa la provenienza illecita delle res (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, COGNOME, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alott Rv. 268713-01).
I profili di censura risultano, dunque, non consentiti, laddove inv un’irrituale nuova ponderazione del materiale istruttorio, e comu manifestamente infondati.
Quanto alle doglianze in tema di attenuanti generiche, articolate da NOME COGNOME nel secondo motivo di impugnazione, la Corte territoriale ha regist condividendola, l’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. da parte del primo giudice, onde premiare i “patteggiamenti probatori”, contemperandone per implicitamente ma chiaramente, l’effetto pratico, parametrandolo an «sull’elevato numero di res delictuosae» (pp. 7-8 Trib.)
È stato così espresso un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindaca sede di legittimità, in assenza di contraddittorietà o illogicità. D’altro necessario che il giudice di merito, nel motivare sul punto, pre considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quel decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altr valutazione – cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 36 18/01/2011, COGNOME e altri, Rv. 249163-01).
4. Sono fondate le censure relative agli aumenti per la continuazione.
La pluralità dei delitti presupposto (peraltro, accertata nel p procedimento solo in relazione ai veicoli) non determina, solo di per sé, pl di reati di ricettazione, poiché l’art. 648 cod. pen. si limita a sanzionare la condotta di chi acquista, riceve od occulta cose provenienti da un qualsiasi delitto n. 29677 del 22/10/2020, COGNOME, Rv. 279692-01; Sez. 2, Sentenza n. 23406 d 06/04/2017, COGNOME, Rv. 270522-01; Sez. 5, n. 19372 del 17/04/2013, COGNOME, 256504-01).
Il Tribunale aveva a suo tempo affermato che «tutte le condotte accer (per identità di contesto spazio/temporale) possono ritenersi avvinte dal v della continuazione», applicando poi un unico aumento complessivo, sen indicare l’episodio più grave. La Corte di appello ha ricalcolato ex novo la pena, anche riducendola, specificando però i singoli segmenti sanzionatori in relazi plurimi distinti episodi riconnpresi nei capi a) b).
Tuttavia, nonostante la congerie di beni ricettati, non emergono dall sentenze di merito elementi tali da cui desumere una pluralità di condo acquisto o ricezione.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, limitatamente a ritenuta continuazione e al conseguente trattamento sanzionatorio complessiv
Il Giudice del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di ap Bari, valuterà, nella pienezza della giurisdizione di merito e sulla scorta dei di diritto sopra enunciati, se e in quali termini sussistano i presupposti d l’applicazione della disciplina della continuazione, procedendo po determinazione della pena finale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione e trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad zcn GLYPH Sezione della Corte di appello di Bari.
-4 GLYPH Così deciso il 21 gennaio 2025.