Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51787 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51787 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 19/11/1989
avverso la sentenza del 27/12/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. COGNOME NOMECOGNOME per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del 27/12/2018 della Corte di appello di Palermo che confermava la sentenza del Tribunale di Palermo che lo condannava per il reato di ricettazione.
Deduce:
1.1. GLYPH anifesta illogicità della motivazione. Mancanza e m
A tal proposito sostiene che la Corte di appello ha travisato il fatto i quanto COGNOME ha solo provato ad accendere il ciclomotore abbandonato sulla pubblica via, senza avere consapevolezza della sua provenienza delittuosa.
1.2. Violazione dell’art. 56, cod.pen. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Sostiene che nel caso concreto andava configurato un tentativo di ricettazione, in quanto la condotta di COGNOME si poteva riassumere nel mero tentativo di mettere in moto del ciclomotore.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile in quanto meramente reiterativo dei motivi di gravame disattesi dalla Corte di appello e aspecifico.
La Corte di appello, per dare risposta ai medesimi motivi indicati in ricorso ha spiegato che: l’imputato veniva colto dagli agenti di polizia giudiziaria su ciclomotore, tentando di avviarlo, per poi darsi alla vista dei due Carabinieri, cos configurando il possesso temporaneo sufficiente all’integrazione del reato; sotto il profilo dell’elemento psicologico, l’imputato non dava spiegazione della detenzione, così dovendosi ritenere la consapevolezza della provenienza delittuosa; sotto il profilo della configurabilità dell’ipotesi tentata, la circos che il motorino non si accendesse non escludeva il conseguimento del possesso e, dunque, la consumazione del reato.
La difesa trascura di confrontarsi con la motivazione spesa dalla Corte di appello sul punto e continua a sostenere che non sia aveva la prova della consapevolezza e che era configurabile il tentativo, così che il motivo si sostanzia in una generica lamentela di erronea valutazione del compendio probatorio e di sproporzione della pena senza che siano esposti rilievi critici scrutinabili in sede di legittimità.
Vale allora ricordare che «è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 30918 del 07/05/2015, COGNOME, Rv. 264441). 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile in quanto aspecifico e manifestamente
infondato.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 3 dicembre 2019