Ricettazione: Quando la Consapevolezza Rende il Ricorso Inammissibile
Il reato di ricettazione, disciplinato dall’art. 648 del Codice Penale, rappresenta un illecito grave che punisce chi acquista o riceve beni di provenienza delittuosa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre spunti cruciali su un aspetto fondamentale: la prova della consapevolezza dell’imputato e le conseguenze di un ricorso basato su motivi infondati. Analizziamo come i giudici di legittimità hanno affrontato un caso in cui l’imputato sosteneva un’errata valutazione delle prove a suo carico.
I Fatti del Caso
Il procedimento nasce dalla condanna di un individuo per il reato di ricettazione. Secondo l’accusa, confermata nei gradi di merito, l’imputato aveva acquistato un gommone di provenienza illecita. L’operazione sarebbe avvenuta presso un porto locale, a un prezzo notevolmente basso, con il fine di ostacolare le indagini volte a identificarne la reale provenienza.
L’imputato, non accettando la decisione della Corte d’Appello, ha presentato ricorso in Cassazione. L’unico motivo di doglianza era il presunto ‘travisamento della prova’: a suo dire, i giudici di merito avevano interpretato erroneamente gli elementi raccolti, giungendo a una conclusione ingiusta sulla sua colpevolezza.
La Valutazione della Cassazione sulla Ricettazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso, ritenendolo però ‘manifestamente infondato’ e, di conseguenza, inammissibile. I giudici supremi non hanno riscontrato alcun vizio logico o errore palese nel percorso argomentativo seguito dalla Corte d’Appello. Al contrario, hanno sottolineato come la sentenza impugnata avesse fornito una motivazione solida e coerente.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali. In primo luogo, ha stabilito che la motivazione della sentenza di secondo grado era ‘esente dai descritti vizi logici’. Ciò significa che il ragionamento dei giudici di merito era coerente, logico e non presentava alcuna contraddizione interna. La contestazione dell’imputato, incentrata sul travisamento della prova, non ha trovato alcun riscontro, poiché la valutazione degli elementi probatori era stata condotta in modo corretto.
In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, la Cassazione ha evidenziato come il giudice di merito avesse ‘pienamente provata la consapevolezza della provenienza delittuosa del gommone da parte del ricorrente’. L’elemento soggettivo del reato di ricettazione, ovvero la coscienza e volontà di ricevere un bene sapendolo proveniente da reato, era stato dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio. Di fronte a una prova così solida della consapevolezza, il motivo di ricorso è apparso del tutto pretestuoso e privo di fondamento.
Le Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione è netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa pronuncia comporta due conseguenze significative per il ricorrente. La prima è la condanna al pagamento delle spese processuali. La seconda è il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili, volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per contestare efficacemente una sentenza di condanna in Cassazione non è sufficiente lamentare una diversa interpretazione delle prove, ma è necessario dimostrare un vizio logico palese o un errore giuridico concreto nel ragionamento del giudice.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché l’unico motivo, relativo al travisamento della prova, è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La Corte di Cassazione ha verificato che la motivazione della sentenza precedente era logica e priva di vizi.
Quale elemento è stato decisivo per confermare la condanna per ricettazione?
L’elemento decisivo è stata la piena dimostrazione della ‘consapevolezza’ da parte del ricorrente riguardo alla provenienza delittuosa del gommone. I giudici di merito avevano provato in modo convincente che l’imputato sapeva che il bene era di origine illecita.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4680 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4680 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
Ord. n. sez. 1321/2026
CC – 27/01/2026
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a FOGGIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 11/11/2024 della Corte d’appello di Bari, dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, rilevato che manifestamente infondato Ł l’unico motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità ex art. 648 cod. pen., denunciando il travisamento della prova in cui sono incorsi i giudici di merito, per aver ritenuto che l’imputato si sia recato presso il porto di Lesina per acquistare imbarcazioni di origine delittuosa a piccoli prezzi al fine di ostacolare le indagini sulla provenienza;
che con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha ritenuto pienamente provata la consapevolezza della provenienza delittuosa del gommone da parte del ricorrente (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata);
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME