Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10527 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10527 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMPAORE NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, COGNOME, con cui si è chiesto pronunciare l’annullamento con rinvio della gravata sentenza, limitatamente alla questione dedotta col primo motivo, e l’inammissibilità, nel resto, del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado, che dichiarava NOME COGNOME responsabile del concorso nel delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 344 di multa.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Col primo motivo, si deduce vizio di motivazione, per carenza assoluta della stessa, in relazione all’invocato beneficio della non menzione della condanna.
2.2. Con il secondo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte d’appello riqualificato il delitto ascritto in quello di furto. La presenza di indici oggettivi (tracce di terra) avrebbe dovuto far propendere i giudici di merito per la tesi indicata dalla difesa. In difetto di aggravanti, il delitto di furto era, nel caso di specie, procedibile a querela. Stante la mancata querela, e dunque della condizione di procedibilità, l’imputato doveva essere assolto ex art. 531 cod. proc. pen.
2.3 Col terzo e quarto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata sussistenza dell’elemento soggettivo del reato ascritto, che avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a riqualificare il fatto ex art. 712 cod. pen.
2.4 Col quinto motivo, si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod pen.
2.5 Col sesto motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione del quarto comma del 648 cod. pen., atteso il valore esiguo dei beni ricevuti.
È pervenuta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con cui si è chiesto pronunciare l’annullamento con rinvio, limitatamente al primo motivo (non menzione della condanna), e l’inammissibilità, nel resto, del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.
Il primo motivo è inammissibile, data la genericità del motivo d’appello, con cui il ricorrente, invocava – in chiusura del ricorso e in margine a censure in punto di determinazione della pena – la concessione “di tutti i benefici di legge”, senza ulteriori e più specifiche deduzioni.
Peraltro, la genericità della richiesta dell’allora appellante risalta tanto più evidentemente, in quanto un beneficio (la sospensione condizionale della pena) era stato già accordato dal giudice di primo grado, ciò che avrebbe dovuto indurre la difesa a circostanziare, a fortiori, in maniera più puntuale la deduzione relativa all’altro beneficio. Deve quindi ribadirsi il principio, secondo cui «il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione» (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 – 01).
È ben vero che, secondo taluni orientamenti della giurisprudenza di legittimità, «deve essere annullata senza rinvio la sentenza d’appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna» (Sez. 3, n. 56100 del 09/11/2018, M., Rv. 274676 01) e che il beneficio in parola può essere, anzi, direttamente disposto dalla Corte di cassazione, sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, allorché ciò non implichi alcun accertamento di fatto (ibidem; per orientamenti in parte difformi, v., tra le altre, Sez. 6, n. 22233 del 11/03/2021, F., Rv. 281519 – 01).
Tuttavia, come precisato nella decisione qui richiamata (Rv. 274676, cit.), il presupposto cui ancorare la pronuncia di annullamento è la specificità con cui, nell’atto di gravame, si sia dedotta la questione. Nel caso di specie, l’invocazione della non menzione della condanna, prospettata con atto d’appello, difettava totalmente, come già ricordato, di specificità.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato la ritenuta sussistenza del delitto ascritto e congruamente disatteso il motivo concernente l’invocata riqualificazione nel delitto di furto. Più precisamente, la Corte d’appello ha illustrato, sulla base delle risultanze istruttorie, come la presenza di tracce di terra sia stata ritenuta compatibile, a livello logico, con la ricezione della merce da parte di terzi e col conseguente caricamento sul furgone dei pannelli. Le frammentarie e reiterative indicazioni contenute nel motivo in esame aspirano a una ricostruzione alternativa della vicenda rispetto a quanto proposto dai giudici di merito, con argomentazione logica, ignorando la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria
valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, COGNOME, Rv. 238215; v. anche Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01).
5. Il quinto motivo è inammissibile, perché aspecifico. Esso risulta, infatti, formulato in via meramente contestativa, insistendo la difesa sul valore economico, asseritamente modesto, dei 95 pannelli fotovoltaici, oltre che su aspetti deprivati di ogni decisività, quali l’assenza di querela; né il ricorrente indica quale specifico e decisivo elemento, in ipotesi ignorato, renderebbe illogica la motivazione. Le ragioni reste dalla Corte territoriale sono conformi a logica e al diritto, avendo la Corte d’appello, per un verso, adeguatamente esposto le ragioni ostative all’invocata causa di non punibilità, quali la gravità del fatto e la non esiguità del danno, in correlazione ai parametri di cui all’art. 131 bis cod pen., e,
per altro verso, rimarcato la mancata prospettazione, da parte difensiva, di profili validamente apprezzabili al fine della concessione dell’invocata causa di non punibilità.
Il sesto motivo è inammissibile, in quanto non dedotto con atto d’appello (cfr., ad es., Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 – 01, dove è puntualizzato come non possano essere dedotte, con il ricorso per cassazione, questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione).
Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi GLYPH profili GLYPH di GLYPH colpa GLYPH in GLYPH ragione GLYPH dell’evidente GLYPH inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidenf