Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6412 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6412 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAPUA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2024 della Corte d’appello di Napoli
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta a vario titolo la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, i quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3-4), che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
che, in relazione al primo profilo di doglianza concernente la consumazione del delitto presupposto, l’elemento materiale della ricettazione è stato ricavato dal rinvenimento presso la ditta amministrata dall’imputato di barili recanti marchi e segni distintivi di altre aziende, ricevuti da soggetti privati che, dunque, se ne sono
impossessati sine titulo. Inoltre, non coglie nel segno la censura difensiva secondo cui i barili – trovandosi lì solo a titolo di deposito – sarebbero dovuti esser riconsegnati ai legittimi proprietari, non essendo prescritto un termine perentorio entro cui adempiere a detto onere, poiché, come correttamente rilevato dai giudici di merito, la circostanza che alcune di queste bombole fossero già state caricate su un furgone, pronte ad essere immesse nel mercato, smentisce in toto la prospettazione del ricorrente (sul punto, si veda la pag. 4 della sentenza impugnata);
quanto invece alli elemento soggettivo, l’alterazione e la contraffazione delle bombole recanti marchi altrui, unita alla mancanza di una spiegazione plausibile sulla provenienza delle res, sono stati correttamente ritenuti degli indici inequivocabili da cui far discendere la prova del dolo dell’imputato (sul punto, si veda pag. 4);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in relazione alla prova del reato di cui all’art. 517 cod. pen. è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali così come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, la quale specifica chiaramente come le indagini siano iniziate proprio da un’esplosione di una bombola contenente gas prodotto dall’imputato ma recante marchi di aziende differenti, segno evidente della disponibilità e della messa in commercio da parte del COGNOME di barili oggetto di illegittima appropriazione – e successiva cessione all’imputato – da parte di privati (si veda pag. 3);
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché dalla lettura della sentenza impugnata emerge che le suddette attenuanti siano in realtà già state concesse dai giudici di merito (si vedano pagg. 2 e 4)
infine, con riferimento all’omessa motivazione sulla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, il motivo è generico perché in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata;
infatti, dalla lettura della sentenza impugnata emerge come la Corte di merito abbia implicitamente disatteso la richiesta della difesa – la quale non ha indicato con sufficiente precisione la rilevanza e decisività che avrebbe avuto un’attività volta ad esaminare ogni barile al fine di provarne la provenienza delittuosa – in presenza di una pluralità di elementi convergenti, tali da ritenere provata la responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Considerato che le parti civili costituite RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno fatto pervenire note di conclusioni – rispettivamente il 16 dicembre e il 23 dicembre 2025 – con cui hanno chiesto dichiararsi l’inammissibilità e/o il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese dì assistenza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio come da notule allegate;
Considerato che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché in sede di legittimità la stessa parte civile abbi effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta contrastare la pretesa dell’imputato per la tutela dei propri interessi in maniera non meramente formale, ma effettiva e feconda dell’interessato al processo dialettico in cui si articola anche il particolare rito in considerazione. (Sez. U ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716);
rilevato che, nel caso di specie, è dato riscontrare siffatta efficacia unicamente con riferimento alle conclusioni della costituita parte civile RAGIONE_SOCIALE, la quale ha fornito argomenti volti a contrastare i motivi di ricorso dell’imputato, non potendo, di contro, il Collegio giungere alle medesime considerazioni nei confronti della parte civile RAGIONE_SOCIALE, la quale si è limitata genericamente a rassegnare le conclusioni senza nulla aggiungere in ordine alle censure svolte col ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 945,00 oltre accessori di legge. Rigetta la richiesta di rifusione delle spese avanzata dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE.
Così è deciso, 13/01/2026