Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4940 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4940 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a GIARRE il DATA_NASCITA
NOME NOME a TAORMINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2025 della Corte d’appello di Catania
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla mancata assunzione di una prova decisiva ai fini del giudizio è manifestamente infondato, in considerazione dell’orientamento consolidato della giurisprudenza secondo cui «l’esame dell’imputato, risolvendosi in una diversa prospettazione valutativa nell’ambito della normale dialettica tra le differenti tesi processuali, non è un mezzo di prova che può assumere valore decisivo ai fini del giudizio, con la conseguenza che la sua mancata assunzione non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 17916 del 10/01/2019, COGNOME, Rv. 275909-01);
peraltro il fatto che il giudizio di appello sia stato celebrato a seguito di ri abbreviato così detto secco non rende affatto viziato l’argomento speso dalla Corte di merito alla stregua del quale al fine di valutare l’esperibilità dell’esame richiest ha fatto altresì riferimento alla circostanza che nel corso del procedimento ed anche del processo di primo grado, non risultavano acquisite dichiarazione di
qualunque genere provenienti dagli imputati al fine di verificare, anche in punto di attualità, la necessità di procedere alla loro acquisizione;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per mancanza dell’elemento soggettivo nel reato di ricettazione, denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 8-9) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del dolo, valorizzando sia il rapporto di parentela degli imputati, sia la circostanza che essi abbiano posto in essere una pluralità di transazioni in un tempo molto ravvicinato, elemento questo che rafforza ulteriormente la tesi secondo cui anche COGNOME e COGNOME fossero pienamente a conoscenza della provenienza delittuosa della carta di credito in uso alla Chillemi e si siano perciò affrettati a massimizzare il profitto di tale condotta illecita;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della causa di non punibilità prevista all’art. 131-bis cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, infatti, la Corte ha motivato il diniego della suddetta causa di non punibilità sulla base di valutazioni concrete, tra cui l’ingente danno economico patito dalla vittima e le modalità particolarmente odiose della condotta (si veda, sul punto, pag. 10 della sentenza impugNOME);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 j Il Consi «ere GLYPH ensore
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