Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12911 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12911 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VALGUARNERA CAROPEPE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dei 18/06/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
letto considerato che entrambi i motivi di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione della sentenza in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo della ricettazione, nonché violazione dì legge in relazione all’art. 131-bis cod. pen., sono generici e, comunque, manifestamente infondati;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, le doglianze difensive articolate sotto il primo profilo tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice d merito, estranee al sindacato dei presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che la contraddizione evidenziata dalla difesa è meramente apparente e, per altro verso, come correttamente evidenziato dalla Corte d’appello, comunque irrilevante, risultando decisiva, ai fini della integrazione del delitto di ricettazi la ricezione, da parte dell’agente, di beni che – anche sul piano del dolo eventuale – possano ritenersi essere di provenienza delittuosa, non rilevando, invece, che tale ricezione sia avvenuta a fronte del pagamento di una somma di denaro ovvero per compensare un credito verso il cedente;
che, difatti, il delitto di ricettazione, è punibile anche a titolo di dolo eventuale, differenziandosi dalla contravvenzione di incauto acquisto in quanto, nella ricettazione (con dolo eventuale), l’agente, pur rappresentandosi chiaramente la possibilità che il bene acquistato o ricevuto abbia una provenienza delittuosa, avendo colto gli elementi di allarme che lo abbiano effettivamente messo in guardia, decide ciò non di meno di riceverlo o acquistarlo, accettando consapevolmente H rischio di concretizzare una condotta delittuosa (cfr.,
Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, COGNOME NOME, COGNOME Rv. 246323 COGNOME – COGNOME 01); COGNOME nella contravvenzione, invece, ciò che si rimprovera all’agente è di non aver colto quegli elementi di fatto (individuati dal legislatore nella natura del bene acquistato o ricevuto, nella qualità della persona che lo abbia offerto ovvero nella entità del prezzo) che avrebbero dovuto allarmarlo circa la provenienza del bene di cui si discute e che, invece, siano stati colpevolmente ignorati (cfr., Sez. 2, n. 51056 del 11/11/2016, Rv. 268945 – 01);
che, nella specie, i giudici dell’appello hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (cfr., in particolare, pagg. 5 e 6 sulla sussistenza del dolo specifico, avendo l’imputato ricevuto un bene, suscettibile di valutazione economica e di origine delittuosa, nella consapevolezza della provenienza illecita alla luce delle sospette modalità di acquisto del carburante, nonché sulla non particolare tenuità dell’offesa alla luce dell’apprezzabile quantità di carburante ricettato);
che, infine, manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso poiché la Corte d’appello ha congruamente motivato il diniego delle condizioni per applicare la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. facendo riferimento alla quantità di gasolio ricevuto dall’imputato evidenziando così i profili di natura oggettiva che hanno impedito di qualificare il fatto in termini di “speciale tenuità; la particolare tenuità del “fatto” è il risultato di una valutazione positi tanto delle modalità della condotta nella sua componente oggettiva (avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all’oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell’azione ex articolo 133, comma 1, n. 1) del codice penale) e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all’intensità del dolo o al grado della colpa ex articolo 133, comma 1, n. 3) del codice penale), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all’entità del danno o del pericolo cagioNOME alla persona offesa dal reato ex articolo 133, comma 1, n. 2) del codice penale); giudizio finale di particolare tenuità dell’offesa richiede, allora, e necessariamente, un esito positivo della valutazione di tutte le componenti richieste per l’integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell’articolo 131bis del codice penale sono in realtà cumulativi per pervenire ad un giudizio di particolare tenuità dell’offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ed invece alternativi quanto al diniego, el senso che l’applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.