Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39588 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39588 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla prova dei reati di cui ai capi B) e C) dell’imputazione,sono inammissibili poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito, con cui il ricorrente omette il confronto: sul punto si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato esatta contezza delle ragioni per cui ha ritenuto condivisibile il compendio probatorio emergente dalle risultanze dibattimentali di primo grado, atteso che, quanto al delitto di ricettazione contestato al capo B), è emerso dalla denuncia in atti come il compressore rinvenuto nella disponibilità del prevenuto fosse provento di furto; inoltre, l’elemento soggettivo del reato è stato correttamente desunto dal comportamento elusivo del ricorrente, in quale non ha saputo fornire alcuna spiegazione circa la ricezione del menzionato compressore, in ossequio peraltro a pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, COGNOME, Rv. 248265). Inoltre, avuto riguardo al delitto di resistenza contestato al capo C), i giudici di appellohanno correttamente circostanziato la condotta del COGNOME nella fattispecie delittuosa di cui all’art. 337 cod. pen., avendo lo stesso colpito con calci e pugni sia la portiera dell’autocaravan (per riuscire a darsi alla fuga),sia pure il pubblico ufficiale che cercava di impedire la fuga stessa, a nulla rilevando che la condotta antigiuridica sia ricaduta anche su cose, in considerazione dell’avvenuta turbativa dell’attività funzionale del pubblico ufficiale, come pure non ha mancato pertinentemente di rilevare il giudice del gravame a pagina 5 della sentenza impugnata; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza emessa in data 27/06/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Chieti in data 15/01/2021, dichiarando il non doversi procedere nei confronti di COGNOME UHAREMin ordine al reato ascritto al capo A) poiché estinto per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena nei riguardi del medesimo nella misura di mesi 8 di reclusione quanto ai residui capi di imputazioneper i reati di cui agli artt. 110 e 648 cod. (capo B) e artt. 110, 81 cpv. e 337 cod. pen. (capo C).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 16/05/2023
Il Consigliere Estensore