Ricettazione Cellulare Smarrito: Quando il Ritrovamento Diventa Reato
Il confine tra un gesto sfortunato come smarrire il proprio telefono e un atto penalmente rilevante per chi lo ritrova è spesso sottile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali sulla ricettazione cellulare smarrito, stabilendo che la tracciabilità del dispositivo e il comportamento di chi lo trova sono determinanti per la qualificazione del reato. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dal ricorso presentato da un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di ricettazione. L’imputato era stato trovato in possesso di un telefono cellulare che il legittimo proprietario aveva smarrito. La difesa sosteneva che il fatto dovesse essere inquadrato nella fattispecie, meno grave, di appropriazione di cose smarrite e che, in ogni caso, mancasse l’elemento soggettivo del dolo tipico della ricettazione.
Un dettaglio cruciale, evidenziato dalla persona offesa, ha pesato sulla valutazione dei giudici: un’ora dopo aver perso il telefono, il proprietario aveva chiamato il proprio numero, rendendo palese a chiunque fosse in possesso del dispositivo che il legittimo proprietario lo stava cercando.
La Decisione delle Corti di Merito
Sia in primo grado che in appello, i giudici avevano respinto la tesi difensiva. La Corte d’Appello, in particolare, aveva sottolineato come un telefono cellulare non possa essere considerato una “cosa smarrita” come un oggetto qualsiasi. La presenza del codice IMEI stampato all’interno del dispositivo consente, infatti, di risalire sempre al legittimo possessore. Di conseguenza, chi lo trova ha il dovere di attivarsi per la sua restituzione.
Inoltre, la telefonata effettuata dal proprietario poco dopo lo smarrimento è stata considerata la prova della malafede dell’imputato. Ignorare tale tentativo di contatto e mantenere il possesso del bene integrava, secondo i giudici, il dolo richiesto per il grave reato di ricettazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la linea dei giudici di merito. I motivi di ricorso sono stati giudicati come una “pedissequa reiterazione” di argomentazioni già ampiamente esaminate e respinte, senza apportare una critica strutturata alla sentenza d’appello.
Nel merito della questione sulla ricettazione cellulare smarrito, la Cassazione ha ribadito due principi fondamentali:
1. Tracciabilità del bene: Un bene come un telefono, dotato di codice IMEI, non è giuridicamente “smarrito” perché il suo proprietario è identificabile. Chi se ne impossessa non può quindi invocare la disciplina più favorevole dell’appropriazione di cose smarrite.
2. Consapevolezza dell’origine illecita: Il dolo della ricettazione consiste nella consapevolezza di possedere un bene di provenienza delittuosa. In questo caso, la chiamata del proprietario ha reso l’imputato pienamente consapevole che il telefono non era abbandonato, ma cercato attivamente, e che trattenendolo si stava appropriando di un bene altrui.
Infine, è stata rigettata anche la richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.), in considerazione del valore non irrisorio dello smartphone e delle modalità con cui l’imputato ne aveva mantenuto il possesso.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso: trovare un telefono cellulare e non adoperarsi per restituirlo può costare una condanna per ricettazione. La tecnologia, che rende i dispositivi facilmente rintracciabili, impone a chi li ritrova un dovere di diligenza maggiore rispetto al passato. La sentenza chiarisce che l’inerzia o, peggio, l’ignorare deliberatamente i tentativi di contatto del proprietario, trasforma un ritrovamento fortuito in una condotta penalmente rilevante, con conseguenze ben più gravi della semplice appropriazione indebita. Di conseguenza, chi trova un cellulare è tenuto a consegnarlo alle forze dell’ordine o all’ufficio oggetti smarriti del comune, per non incorrere in gravi responsabilità penali.
Trovare un cellulare e tenerlo è sempre ricettazione?
No, ma può diventarlo facilmente. Secondo la Corte, se il telefono è rintracciabile tramite codice IMEI e il ritrovatore ignora i tentativi di contatto del proprietario, si configura la consapevolezza della provenienza illecita del bene, elemento chiave del reato di ricettazione.
Perché la Corte non ha considerato il fatto come una semplice appropriazione di cosa smarrita?
Perché un telefono cellulare moderno, grazie al suo codice IMEI, non è considerato una ‘cosa smarrita’ ai sensi di legge, in quanto il suo proprietario è sempre identificabile. La mancata restituzione integra quindi un reato più grave.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché non presentava nuove e specifiche critiche alla sentenza d’appello, ma si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28780 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28780 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria avanzati nell’interesse di COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta la m riqualificazione del fatto nel delitto di appropriazione di cose smarrite di cui all’ pen., nonché la sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di ricettaz indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in sussistente il reato di furto in quanto il codice IMEI stampato nel vano della ba cellulare altrui, oggetto di smarrimento, consente sempre di risalire al legittimo p ergo di provvedere alla sua restituzione e considera integrato il dolo del reato di rice considerazione della circostanza riferita dalla persona offesa in ordine alla telefon proprio numero di cellulare, un’ora dopo lo smarrimento, la quale rende palese l’inatte delle giustificazioni offerte dall’imputato in ordine alle circostanze in cui veniva possesso del bene;
che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto appa quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la s oggetto di ricorso;
considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applic dell’art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esen da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia il valore non irrisorio del telefono cel del reato, nonché la modalità attraverso la quale l’imputato tratteneva il possesso nonostante la telefonata della persona offesa, che ne chiedeva la restituzione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 4 giugno 2024
III Consigliere COGNOME
sore COGNOME
Il Presiden,te