Ricettazione CD musicali: la Cassazione ribadisce la configurabilità del reato
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato ancora una volta il tema della ricettazione di CD musicali piratati, confermando un orientamento ormai consolidato. La pronuncia offre spunti importanti per comprendere i confini di questo reato e i criteri per la concessione delle attenuanti generiche. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I fatti del processo e la condanna
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo, confermata in primo e secondo grado, per i reati di violazione del diritto d’autore e ricettazione. L’imputato era stato trovato in possesso di numerosi compact-disc musicali riprodotti abusivamente. Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’uomo ha proposto ricorso per cassazione, basando la sua difesa su due principali motivi: l’errata qualificazione del fatto come ricettazione e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
I motivi del ricorso: tra ricettazione e attenuanti
La difesa del ricorrente sosteneva che la sua condotta non potesse integrare il delitto di ricettazione. Inoltre, lamentava che i giudici di merito gli avessero negato il beneficio delle attenuanti generiche senza un’adeguata motivazione, limitandosi a fare riferimento ai suoi precedenti penali.
La posizione della Suprema Corte sulla ricettazione CD musicali
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le doglianze e confermando la condanna. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni dei giudici.
La configurabilità del reato di ricettazione
La Corte ha qualificato la prima censura come manifestamente infondata. Ha richiamato la sua giurisprudenza costante, secondo cui integra il reato di ricettazione la ricezione di CD musicali tutelati dal diritto d’autore e riprodotti abusivamente. I giudici hanno chiarito che, anche a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha sancito l’irrilevanza penale della mancata apposizione del contrassegno SIAE, la tutela del diritto d’autore rimane pienamente operante. Di conseguenza, attività come la diffusione, riproduzione o contraffazione di opere dell’ingegno restano illecite.
Nel caso specifico, la responsabilità dell’imputato è stata desunta non solo dalla disponibilità dei supporti illeciti, ma anche dall’assenza, durante la perquisizione, di qualsiasi attrezzatura necessaria a produrli. Questo elemento ha portato i giudici a concludere logicamente che l’imputato avesse ricevuto i CD da terzi, configurando così il reato di ricettazione.
Il diniego delle attenuanti generiche
Anche la seconda censura è stata respinta. La Cassazione ha ricordato che la concessione o l’esclusione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito. Tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità, a condizione che sia motivata in modo non contraddittorio. Nel caso in esame, i giudici di merito avevano negato le attenuanti facendo esplicito riferimento ai numerosi precedenti penali dell’imputato. Secondo la Suprema Corte, questo richiamo è un elemento sufficiente e preponderante per giustificare l’esclusione del beneficio, in linea con i principi stabiliti dall’art. 133 del codice penale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri. Il primo è la tutela sostanziale del diritto d’autore, che non viene meno per questioni formali come la presenza o meno del bollino SIAE. La condotta di chi riceve materiale palesemente contraffatto per trarne profitto è considerata penalmente rilevante in quanto presuppone un delitto a monte (la violazione del diritto d’autore). Il secondo pilastro riguarda l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel valutare la personalità del reo ai fini della concessione delle attenuanti. La presenza di un curriculum criminale significativo è un indicatore della capacità a delinquere che legittima pienamente una decisione rigorosa sulla pena.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la lotta alla pirateria audiovisiva passa anche attraverso la repressione delle condotte successive alla produzione illecita, come la ricettazione. La decisione ribadisce che chi acquista o riceve CD, DVD o altri supporti palesemente contraffatti commette un reato. Inoltre, sottolinea come i precedenti penali abbiano un peso determinante nella valutazione del giudice, potendo precludere l’accesso a benefici come le attenuanti generiche e comportare una pena più severa.
Acquistare un CD musicale copiato è reato di ricettazione?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, ricevere CD musicali tutelati dal diritto d’autore e abusivamente riprodotti integra il reato di ricettazione, poiché si tratta di cose provenienti da un delitto (la violazione del diritto d’autore).
L’assenza del contrassegno SIAE su un CD rende lecita la sua ricezione?
No. La Corte ha chiarito che l’irrilevanza penale della violazione dell’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE non esclude la tutela del diritto d’autore. Pertanto, la diffusione, riproduzione o contraffazione di opere dell’ingegno rimangono attività illecite.
Un giudice può negare le attenuanti generiche basandosi solo sui precedenti penali?
Sì, la Corte di Cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato, in quanto tale elemento è considerato preponderante nella valutazione della personalità del reo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26696 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26696 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME – imputato dei reati di cui agli artt. 171-ter I. n. 633 del 1941 e 648, secondo comma, cod. pen. – ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18/10/2023, con cui la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, censurando la ritenuta configurabilità del delitto di ricettazione e la mancata concessione delle attenuanti generiche;
ritenuto che la prima doglianza sia manifestamente infondata, avendo questa Suprema Corte chiarito che «integra il reato di ricettazione la ricezione di “compact-disc” (CD) musicali tutelati dal diritto d’autore ed abusivamente riprodotti, in quanto anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia U.E., 8 novembre 2007, in causa C-20/05, che pure ha determinato l’irrilevanza penale della violazione dell’obbligo di apposizione del contrassegno S.I.A.E., non è stata esclusa la tutela del diritto di autore in quanto tale, né sono state liceizzate attività comportanti l’abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell’ingegno» (Sez. 2, n. 5228 del 07/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255045 01). Nella specie, la responsabilità del ricorrente è stata desunta, tutt’altro che illogicamente, dalla disponibilità dei supporti illecitamente riprodotti e dal mancato rinvenimento, all’esito delle operazioni di perquisizione, della strumentazione necessaria alla loro realizzazione: tali risultanze sono state confutate con argomentazioni generiche, se non meramente esplorative, in ordine alla possibilità che il ricorrente avesse confezionato in proprio i supporti in questione;
ritenuto altresì, quanto alla residua censura, che la motivazione della sentenza appare in linea con l’indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01, la quale, in applicazione del principio, ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato);
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE dell ammende.
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Il Presidente