Ricettazione CD Contraffatti: la Cassazione Fa Chiarezza
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi su un tema sempre attuale: la qualificazione giuridica della detenzione di supporti musicali contraffatti. La questione centrale riguarda se tale condotta configuri il più grave reato di ricettazione CD o la specifica violazione della legge sul diritto d’autore. La decisione in esame ribadisce un orientamento consolidato, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato e confermando la condanna per ricettazione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un soggetto condannato in Corte d’Appello per il reato di ricettazione, previsto dall’articolo 648 del codice penale. L’imputato era stato trovato in possesso di compact-disc (CD) musicali che erano stati abusivamente riprodotti, in violazione delle normative sul diritto d’autore.
La difesa del ricorrente sosteneva che i fatti avrebbero dovuto essere riqualificati nella fattispecie meno grave di abusiva duplicazione di supporti, disciplinata dall’articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941, e non in quella di ricettazione.
La Questione Giuridica: Ricettazione CD o Violazione del Diritto d’Autore?
Il cuore del dibattito legale risiede nella distinzione tra due fattispecie di reato. Da un lato, la ricettazione (art. 648 c.p.) punisce chi, per trarne profitto, acquista o riceve cose provenienti da un qualsiasi delitto. Dall’altro, la violazione del diritto d’autore (legge n. 633/1941) sanziona specificamente la duplicazione, diffusione e commercializzazione abusiva di opere protette.
L’imputato tentava di sostenere che la sua condotta rientrasse esclusivamente in quest’ultima categoria, ma la Cassazione ha seguito un percorso argomentativo differente.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, basando la sua decisione su argomentazioni chiare e consolidate nella giurisprudenza di legittimità. In primo luogo, i giudici hanno affermato che la ricezione di CD musicali, tutelati dal diritto d’autore e riprodotti illegalmente, integra pienamente il delitto di ricettazione.
Un punto cruciale della motivazione riguarda l’impatto di una nota sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-20/05 dell’8 novembre 2007). Tale sentenza aveva stabilito l’irrilevanza penale della semplice mancanza del contrassegno S.I.A.E. ai fini della violazione dell’obbligo di apposizione. Tuttavia, la Cassazione chiarisce che quella decisione non ha mai inteso “liceizzare” le attività di abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell’ingegno. La tutela del diritto d’autore in quanto tale è rimasta pienamente in vigore.
Di conseguenza, la produzione di un CD contraffatto costituisce un delitto presupposto, e la successiva ricezione di tale bene da parte di un terzo, consapevole della sua provenienza illecita, configura il reato di ricettazione. La Corte ha inoltre valorizzato l’ampia motivazione del giudice di merito, il quale aveva sottolineato come il rinvenimento dei CD contraffatti in capo all’imputato, in assenza di una dichiarazione attendibile sulla loro provenienza, fosse un elemento decisivo per affermare la sua responsabilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche dell’Ordinanza
La decisione della Cassazione conferma che chi acquista o detiene CD contraffatti rischia una condanna per ricettazione, un reato punito più severamente rispetto alla semplice violazione della legge sul diritto d’autore. Questo principio vale anche se sui supporti non è più obbligatorio il bollino S.I.A.E. L’ordinanza serve da monito: la provenienza illecita del bene è l’elemento chiave. L’assenza di una spiegazione plausibile e verificabile sull’origine di tali prodotti può essere interpretata dal giudice come prova della consapevolezza della loro natura illegale, integrando così tutti gli elementi del reato di ricettazione.
Acquistare o ricevere un CD musicale contraffatto costituisce reato di ricettazione?
Sì, secondo l’ordinanza, la ricezione di CD musicali tutelati dal diritto d’autore e abusivamente riprodotti integra il reato di ricettazione previsto dall’art. 648 del codice penale, poiché i CD provengono da un delitto presupposto (la contraffazione).
L’assenza del bollino SIAE su un CD rende lecita la sua riproduzione o vendita?
No. La Corte chiarisce che, sebbene una sentenza della Corte di Giustizia UE abbia reso penalmente irrilevante la violazione dell’obbligo di apposizione del contrassegno, ciò non ha eliminato la tutela del diritto d’autore. L’abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione di opere dell’ingegno resta un’attività illecita.
Cosa deve fare chi viene trovato in possesso di CD contraffatti per evitare una condanna per ricettazione?
Per evitare una condanna, la persona trovata in possesso dei supporti contraffatti dovrebbe fornire una dichiarazione attendibile e verificabile circa la loro provenienza, che dimostri la sua buona fede e l’assenza di consapevolezza dell’origine illecita dei beni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9042 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9042 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 04/09/1983
avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione del fatto di cui all’art. 648 cod. pen. nella fattispecie di abusiva duplicazione di supporti contenenti opere musicali e cinematografiche di cui all’art. 171 ter lett. a) della legge n. 633 del 1941 è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di ricettazione la ricezione di “compactdisc” (CD) musicali tutelati dal diritto d’autore ed abusivamente riprodotti, in quanto anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia U.E., 8 novembre 2007, in causa C-20/05, che pure ha determinato l’irrilevanza penale della violazione dell’obbligo di apposizione del contrassegno RAGIONE_SOCIALE non è stata esclusa la tutela del diritto di autore in quanto tale, né sono state liceizzate attività comportanti l’abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell’ingegno (Sez. 2, n. del 07/11/2012 Ud. (dep. 01/02/2013 ) Rv. 255045 – 01); considerata, inoltre, l’ampia motivazione del giudice di merito in riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, quali, il rinvenimento in capo all’odierno ricorrente dei compact disc contraffatti in assenza di un’attendibile dichiarazione circa la provenienza degli stessi (si vedano pag. 2-3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 18/02/2025
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