Ricettazione Carta di Credito: Quando il Danno Non È Mai di “Particolare Tenuità”
L’utilizzo illecito di strumenti di pagamento è un fenomeno diffuso che pone complesse questioni giuridiche. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di ricettazione carta di credito, chiarendo perché, in questi casi, sia quasi impossibile ottenere l’applicazione dell’attenuante per la particolare tenuità del danno. L’analisi della Corte offre spunti cruciali sulla valutazione del danno e sulla rilevanza dei precedenti penali dell’imputato.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato trae origine da un ricorso presentato da un individuo condannato per il reato di ricettazione, per aver ricevuto e utilizzato indebitamente una carta di credito non sua. L’imputato, attraverso il suo difensore, si era rivolto alla Suprema Corte lamentando due principali vizi della sentenza di appello. In primo luogo, contestava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista per i casi di particolare tenuità del danno. In secondo luogo, si doleva della mancata prevalenza di un’altra attenuante rispetto alle aggravanti contestate e alla recidiva.
La Decisione della Corte: Danno Potenziale e Non Materiale nella Ricettazione Carta di Credito
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi presentati manifestamente infondati. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi di grande interesse.
Il primo motivo di ricorso è stato respinto sulla base di un orientamento giurisprudenziale consolidato. I giudici hanno chiarito che, quando l’oggetto del reato di ricettazione è una carta di credito, il danno patrimoniale non può essere commisurato al valore materiale del supporto plastico. Il vero danno, infatti, è quello potenziale, non determinabile a priori, che deriva dalla possibilità di un utilizzo seriale e fraudolento dello strumento di pagamento. L’imputato, nel caso di specie, aveva già utilizzato la carta più volte, confermando la pericolosità della sua condotta. Pertanto, l’attenuante della particolare tenuità del danno non può trovare applicazione.
La Rilevanza dei Precedenti Penali
La Corte ha aggiunto un ulteriore elemento di valutazione. Anche qualora si potesse accertare una lieve consistenza economica del bene, il giudice deve comunque considerare il profilo soggettivo dell’imputato. I numerosi precedenti penali a carico del ricorrente, in particolare per reati contro il patrimonio, delineavano una spiccata capacità a delinquere che, di per sé, ostacolava il riconoscimento di qualsiasi attenuante legata alla scarsa gravità del fatto.
Il Bilanciamento delle Circostanze e la Discrezionalità del Giudice
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al bilanciamento delle circostanze, è stato giudicato infondato. La Corte di Appello aveva negato la prevalenza delle attenuanti generiche basandosi non solo sulle numerose condanne pregresse, ma anche sul comportamento processuale dell’imputato, che aveva tentato di addossare la responsabilità a terzi senza fornire prove concrete. La Cassazione ha ricordato che il giudizio di bilanciamento delle circostanze è una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito. Tale valutazione sfugge al sindacato di legittimità, a meno che non sia frutto di un ragionamento palesemente illogico o arbitrario, cosa che non è avvenuta nel caso in esame.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni della Suprema Corte si sono concentrate sulla natura del ricorso, definito come una mera riproposizione di argomenti già esaminati e correttamente respinti nei gradi di merito. Un ricorso così formulato, privo di una critica argomentata alla sentenza impugnata, è considerato non specifico e, quindi, inammissibile. La Corte ha ribadito che la valutazione del danno nella ricettazione carta di credito deve focalizzarsi sulla sua potenzialità offensiva e che il giudizio di bilanciamento delle circostanze, se adeguatamente motivato come nel caso di specie, è insindacabile in sede di legittimità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio di estrema importanza pratica: il reato di ricettazione di una carta di credito è considerato intrinsecamente grave. La valutazione del danno trascende il valore delle singole transazioni per abbracciare il rischio potenziale e indeterminato che lo strumento di pagamento comporta. Questa decisione sottolinea come la biografia criminale di un imputato possa influenzare in modo decisivo la valutazione della gravità del reato e l’applicazione delle circostanze attenuanti. Per i cittadini, il messaggio è chiaro: la ricezione e l’uso di una carta di credito altrui non è mai un fatto di lieve entità agli occhi della legge.
Perché la ricettazione di una carta di credito non è considerata un reato di lieve entità, anche se usata per piccole somme?
Perché il danno non è misurato dal valore della plastica o delle singole transazioni, ma dalla potenzialità lesiva dello strumento, ovvero dalla possibilità di un suo uso seriale e indeterminato, che costituisce un pregiudizio non facilmente quantificabile.
Il giudice può negare l’attenuante del danno di lieve entità basandosi sui precedenti penali dell’imputato?
Sì, la Corte ha specificato che il profilo soggettivo dell’imputato, come la sua capacità a delinquere evidenziata da precedenti penali specifici, è un parametro rilevante che il giudice può utilizzare per negare l’applicazione dell’attenuante, anche a fronte di un bene di modesto valore economico.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In questo caso, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano una semplice ripetizione di argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata. Un ricorso di questo tipo è considerato ‘apparente’ e quindi non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41256 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41256 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 04JP5YH) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’omesso riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; la Corte territoriale ha in primo luogo valorizzato, ai fini del diniego della invocata diminuente, la potenziale utilizzabilità della carta di credito ricettata ed il fatto che, nel caso di spe l’imputato aveva più volte indebitamente usato la stessa per effettuare acquisti, così uniformandosi al principio dettato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di ricettazione, non è configurabile l’attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità ove l’oggetto del reato sia costituito da carte di credito, quanto il valore da considerare ai fini della valutazione del danno non è quello del supporto materiale ma quello, non determinabile, derivante dalla possibilità di utilizzazione seriale dello strumento di pagamento (Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2022, PG c/Della marchesina CRI); il collegio di merito ha, in ogni caso, evidenziato i plurimi precedenti penali, in particolare per reati contro il patrimonio e, dunque, il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell’imputato che è un parametro di apprezzamento applicabile ove anche si accerti la lieve consistenza economica del bene ricettato (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, COGNOME, Rv. 283340; Sez. 2 n. 51818 del 06/12/2013 / Brunetti, Rv. 258118); Corte di Cassazione – copia non ufficiale ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. sulla contestata aggravante e sulla recidiva, è manifestamente infondato. Diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, la Corte di appello si è pronunciata sul punto ( pag. 7 della sentenza impugnata) escludendo non solo il riconoscimento di attenuanti generiche ma anche l’invocato bilanciamento alla luce delle numerose condanne pregresse e del comportamento processuale volta ad addossare la responsabilità dei fatti a soggetti terzi per i quali non erano emersi elementi a carico; si tratta di una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità non risultando frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed essendo sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea
realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 novembre 2025.