Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17084 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17084 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTEL SAN GIOVANNI il 03/09/1984
avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di
legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato ex
art. 648 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, prospettando doglianze in fatto tese a contestare la valutazione
del materiale probatorio eseguita dai giudici di merito, esso risulta riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte
territoriale, con congrue e non illogiche argomentazioni, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica
funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, infatti, è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, così come l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione delle risultanze
processuali, poste a base del decisum
dai giudici di merito, essendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitato, per espressa volontà del legislatore,
a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074), deve osservarsi che, nel caso di specie, i giudici di appello, con una motivazione esente dai vizi contestati, hanno congruamente indicato le risultanze processuali valorizzate ai fini della individuazione dell’odierno ricorrente quale utilizzatore della carta bancomat di provenienza furtiva, e dunque quale autore del reato di ricettazione ascrittogli, sottolineando, con logiche argomentazioni, come queste non fossero state in alcun modo scalfite dagli assunti difensivi, tesi a mettere in evidenza solo discrepanze marginali rispetto a quanto riportato dalla persona offesa (si veda pag. 4 della impugnata sentenza);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 marzo 2025.