Ricettazione di buoni pasto e porto di armi: la Cassazione fa chiarezza
La recente pronuncia della Corte di Cassazione affronta il tema della Ricettazione applicata a titoli particolari come i buoni pasto e i limiti del porto di oggetti atti a offendere. La sentenza analizza la natura del profitto e l’onere probatorio relativo alle giustificazioni per il porto di armi bianche.
Il caso e i fatti di causa
Un cittadino è stato condannato nei gradi di merito per aver ricevuto buoni pasto di provenienza furtiva e per aver portato con sé, senza giustificato motivo, un coltello e un altro oggetto atto a offendere. L’imputato ha proposto ricorso lamentando una presunta carenza di motivazione riguardo al concetto di profitto nella Ricettazione e contestando la qualificazione giuridica del porto del coltello. La difesa sosteneva che la condotta non fosse finalisticamente orientata al profitto e che la Corte d’Appello non avesse valutato correttamente le circostanze del fatto.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno sottolineato come i motivi presentati fossero generici e meramente reiterativi di quanto già espresso in appello. In particolare, la Corte ha confermato che i buoni pasto sono beni mobili suscettibili di valutazione patrimoniale, rendendo la loro ricezione illecita un caso di scuola di Ricettazione. Per quanto riguarda il porto del coltello, i giudici hanno rilevato la totale assenza di prove che potessero giustificare il possesso dell’arma fuori dal domicilio, confermando la natura contravvenzionale del reato.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla natura oggettiva del bene oggetto di Ricettazione. La Corte chiarisce che il profitto non deve necessariamente essere un guadagno monetario immediato, ma può consistere in qualunque utilità derivante dal possesso di una cosa mobile con valore economico, come appunto i buoni pasto. Riguardo al porto di oggetti atti a offendere, la Cassazione ribadisce che l’onere di dimostrare il ‘giustificato motivo’ spetta all’imputato. In assenza di una prova specifica e logica, il porto fuori dall’abitazione rimane penalmente rilevante. Infine, la Corte ha ritenuto incensurabile la determinazione della pena, poiché il giudice di merito ha esercitato correttamente il proprio potere discrezionale, motivando adeguatamente la scelta sanzionatoria.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza riafferma un orientamento rigoroso: il possesso di beni rubati dotati di valore economico configura sempre il reato di Ricettazione, indipendentemente dalla complessità del titolo. Allo stesso modo, circolare con strumenti da taglio senza una motivazione valida e dimostrabile espone inevitabilmente a sanzioni penali. L’inammissibilità del ricorso comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di versare una somma pecuniaria alla Cassa delle Ammende, oltre al pagamento delle spese processuali, a causa della manifesta infondatezza delle doglianze espresse.
I buoni pasto possono essere oggetto di ricettazione?
Sì, i buoni pasto sono considerati beni mobili con valore patrimoniale e la loro ricezione illecita configura il reato di ricettazione.
Quando è punibile il porto di un coltello fuori casa?
Il porto è punibile ogni volta che non viene fornita una prova valida e specifica che giustifichi il trasporto dell’oggetto atto a offendere fuori dalla propria abitazione.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51518 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51518 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a TORTONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizi motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per i reati ricettazione di buoni pasto oggetto di furto e porto ingiustificato di coltello ed altro ogg suscettibile di esser utilizzato per l’offesa alla persona, sono manifestamenti infondati in tema concetto di profitto, cui è finalisticannente orientata la condotta di ricettazione (si tratta d mobile suscettibile di valutazione patrimoniale), oltre che generici e meramente reiterativi i fatto rispetto a quanto correttamente argomentato dalla Corte; né viene esplicitato l’interesse alla impugnazione in riferimento al motivo con il quale si deduce erronea qualificazione (pur sempre contravvenzionale) del fatto di porto ingiustificato fuori dell’abitazione di oggetto atto offendere; ritenuto altresì che la Corte di merito ha argomentato efficacemente in ordine alla mancata dimostrazione delle ragioni giustificative del porto contestato;
ritenuto altresì che i motivi spesi in tema di trattamento sanzionatorio (peraltro quanto mai contenuto) si scontrano con l’esercizio discrezionale del giudice di merito nella materia e che tal discrezionalità appare nella specie sostenuta da adeguata e logica argomentazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023
Il onsigliere estensore
Il Presidente