Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36038 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36038 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MOLFETTA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE di APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1bis e seguenti del codice di procedura penale.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugNOME provvedimento la Corte d’appello di Bari ha confermato la condanna dell’imputato per la ricettazione di una bicicletta elettrica.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione la difesa de ll’imputato, formulando due motivi.
2.1. Innanzitutto, si lamenta (sotto l’egida dell’art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.) la violazione di legge (artt. 125 cod. proc. pen. e 648 cod. pen.) per motivazione apparente e travisamento della prova.
Non vi è certezza sul riconoscimento della bicicletta – la Corte non si è confrontata con gli argomenti addotti – né sul possesso della stessa in capo all’imputato poiché il rinvenimento del veicolo nella camera da letto del COGNOME non prova nulla e le dichiarazioni ‘indizianti’ dei genitori non sono utilizzabili .
2.2. Con il secondo motivo si lamenta ( ex art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla denegata applicazione dell’ipotesi lieve di ricettazione.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi addotti.
3.1. Innanzi tutto, i motivi di ricorso sono del tutto generici, in quanto privi della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. 591, lett. c), cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione dei cahiers de doléances presentati alla Corte d’appello ; in tale ipotesi, le censure appaiono ripetitive, aspecifiche e, in definitiva, soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259425 – 01). Tanto più che, nella fattispecie, ci si trova di fronte, nel caso, ad una c.d. “doppia conforme” in punto affermazione della penale responsabilità per il reato contestato, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01).
3.2. In tal senso, ed in relazione al primo motivo di impugnazione, va sottolineato che la Corte d’appello, nel confutare la tesi difensiva dell’incerto riconoscimento della bicicletta ad opera del derubato, obietta che la disponibilità da parte di costui della chiave di riserva della batteria costituisce argomento dirimente, poiché la tesi difensiva che le chiavi di quel tipo siano ‘tutte uguali’ è non solo controintuitiva, ma soprattutto non credibile né corroborata. Quanto poi alla disponibilità del veicolo da parte de ll’imputato, nella cui stanza venne rinvenuto dagli operatori, piuttosto che da parte dei genitori dell’imputato , essa è ritenuta non solo ragionevole, ma, data l’immediatezza del collegamento, altresì sufficiente alla affermazione di responsabilità, in assenza di alcuna plausibile giustificazione.
3.3. Il secondo motivo è ripetitivo, generico e manifestamente infondato, giacché la Corte d’appello richiama, come ostativi al riconoscimento della attenuante richiesta, i numerosi precedenti, gravi e talora specifici. Si tratta di una
motivazione certamente adeguata e per nulla arbitraria, in quanto espressione di una valutazione discrezionale operata con richiamo a parametri giurisprudenziali, puntualmente citati, condivisi e consolidati e, quindi, immune da critiche in questa sede.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 9 ottobre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
NOME NOME COGNOME